Espropriazione per pubblica utilità  – Decreto di esproprio – Adozione oltre i termini di legge  – Nullità  – Esclusione – Omessa tempestiva impugnazione – Conseguenze

Il decreto di esproprio pronunciato al di là  dei termini della dichiarazione di pubblica utilità  non può considerarsi nullo, ma deve qualificarsi come illegittimo, con conseguente necessità  d’impugnazione entro i termini di decadenza; ne consegue che, in difetto di impugnativa, deve escludersi ogni diritto di ricevere il risarcimento del danno per lesione del diritto dominicale.

Pubblicato il 06/04/2017
N. 00375/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2011, proposto da: 
Arciconfraternita Pio Sodalizio del SS. Rosario di Altamura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola De Trizio, Giuseppe Walter De Trizio, Nicola Preite, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Caputo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Starita, n. 6; 

per l’accertamento 
del diritto alla restituzione dei suoli siti tra il Comune di Gravina e quello di Altamura (in catasto al fg. 152, p.lle 165, 360, 458, 431), per un’estensione complessiva pari a mq. 128.789, oggetto di occupazione sine titulo, con rimozione delle opere realizzate a spese della ASL di Bari
nonchè per la condanna 
della ASL di Bari, subentrata alla ex AUSL BA/3, alla restituzione dei suoli oggetto di occupazione sine titulo, nonchè al pagamento delle somme dovute ea titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’illegittima occupazione dei suoli, oltre interessi e rivalutazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. – Espone l’ente ricorrente che, con un Accordo di Programma, approvato con D.P.G.R. n. 109 del 20.03.1997, introduttivo di una variante al P.R.G. del Comune di Altamura, alcuni terreni di sua proprietà  (identificati al catasto al fg. 152 p.lle 165, 360, 458, 431), siti tra il Comune di Gravina e quello di Altamura, per un estensione di circa 13 ettari, venivano adibiti a zona ospedaliera, per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Murgia, oltre a tutta una serie di opere connesse (alloggi residenziali per esigenze di servizio e formazione professionale, parcheggi).
Avviata la procedura espropriativa, l’Arciconfraternita autorizzava l’immissione in possesso da parte dell’AUSL BA/3 nei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera e, successivamente, dopo aver raggiunto un accordo con l’amministrazione per la cessione volontaria delle aree, proponeva opposizione alla stima, non avendo l’Amministrazione rispettato gli accordi intercorsi.
Il Decreto di esproprio veniva emesso dal Comune di Altamura, in data 13.09.2002, oltre il termine del 30.6.2002 fissato nel decreto di occupazione.
La Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 1104/2004 si è pronunciata sull’indennità  di occupazione legittima, riformata in Cassazione con sentenza n. 15213/2010, con cui la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello per la rideterminazione dell’indennità  di occupazione d’urgenza.
2. – Con ricorso notificato il 28.12.2011 e depositato il 10.01.2011, la Confraternita ha chiesto la restituzione dei suoli o comunque un equo ristoro.
Ha richiamato la giurisprudenza a sostegno dell’assunto per cui il decreto di esproprio emesso tardivamente deve essere considerato inesistente, da cui deriverebbe il carattere “sine titulo” dell’occupazione e il diritto di ottenere la restituzione dei suoli.
Ha chiesto, pertanto, la restituzione dei suoli oggetto di occupazione sine titulo e il ristoro per l’indebita occupazione.
Ai fini della quantificazione del danno ha posto come riferimento la somma di € 10,33/mq (pari a 20.000/mq delle vecchie lire), individuata a seguito dell’accordo con la Ausl Ba/3, quale valore venale delle aree in questione, per un importo complessivo di € 1.330.390,37 (€ 10,33 x 128,789 mq), oltre interessi e rivalutazione. Tale valore sarebbe stato confermato anche dalla CTU svolta in sede di giudizio civile.
2.1. – Con memoria depositata il 26 gennaio 2017, la ricorrente ha riferito che, in data 17.04.2013, veniva sottoscritto un accordo transattivo con la ASL di Bari, con cui si stabiliva che l’Azienda sanitaria avrebbe dovuto versare la complessiva somma di € 872.308,63 alla ricorrente, ma che, dopo il pagamento della prima tranches, la ASL non avrebbe pagato la differenza dovuta a saldo, di importo pari ad € 350.000,00. Ha aggiunto che, con sentenza del Tribunale di Bari n. 5494/2016, è stato revocato il decreto monitorio ottenuto per l’importo residuo non versato dalla ASL, sul presupposto dell’inefficacia della transazione intercorsa tra le parti. Ha ribadito, pertanto, la domanda di restituzione dei suoli e di risarcimento del danno, per la cui quantificazione ha chiesto l’acquisizione della CTP espletata in sede civile, o in subordine, l’espletamento della CTU, con richiesta di un rinvio per poter meglio articolare i quesiti.
3. – Con atto depositato il 25 febbraio 2017 si è costituita in giudizio la ASL di Bari. Nel resistere al ricorso, ha negato la colpa nel ritardo dell’adempimento relativo all’adozione del decreto di esproprio e ha eccepito che la ricorrente ha perso, non solo, il possesso dei beni, ma anche la proprietà  a decorrere dal 17.11.2002, ossia immediatamente dopo la notifica del decreto di esproprio, tanto che il diritto al risarcimento da occupazione illegittima dovrebbe al più essere riconosciuto fino a tale data. Aggiunge che il valore dei suoli stimato nell’atto di transazione era pari ad € 5,60 al mq.
4. – Con memoria del 17.03.2017, l’ente ricorrente ha replicato alla difesa della Azienda sanitaria, soffermandosi, in particolare, sulla questione della proprietà  dei beni che non sarebbe mai venuta meno, sostenendo la tesi per cui un decreto di esproprio tardivo, come quello in questione, sia inutiliter dato. Ha ribadito per questo le pretese restitutorie e risarcitorie.
5. – All’udienza pubblica del 29.03.2017, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – La presente controversia ha ad oggetto l’accertamento del diritto dell’ente ricorrente ad ottenere la restituzione dei suoli e il risarcimento per la perdita della proprietà  dei medesimi.
Il punto essenziale del contrasto tra le parti riguarda la proprietà  dei suoli in questione. 
Il Decreto di esproprio è stato emesso tardivamente il 13.9.2002, avendo il decreto di occupazione d’urgenza previsto come termine per la conclusione del procedimento di esproprio il 30.6.2002.
Parte ricorrente non ha impugnato il decreto di esproprio, n. 1/2002 del 13.09.2002, e il petitum proposto è volto ad ottenere la condanna della Asl di Bari alla restituzione dei suoli e al risarcimento dei danni. Afferma che il suindicato decreto sia nullo, mentre la Asl sostiene che, non essendo stato gravato, si è consolidato e che quindi l’illegittima occupazione al più sia durata fino alla notifica di tale decreto, avvenuta il 17.11.2002.
7. – Il ricorso è infondato e, deve, pertanto, essere respinto.
7.1. – Il Collegio condivide l’orientamento, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il decreto di esproprio pronunciato al di là  dei termini della dichiarazione di pubblica utilità  non può considerarsi nullo, ma deve qualificarsi come illegittimo, con conseguente necessità  d’impugnazione entro i termini di decadenza (ex multisT.A.R. Napoli, sez. V, sent. 1494/2016).
Ne consegue che, in difetto, deve affermarsi la sussistenza del solo diritto di percepire somme a titolo di indennità  con esclusione di ogni diritto di ricevere il risarcimento del danno per lesione del diritto dominicale.
Ritiene, più specificamente, di non aderire alla tesi, in verità  ormai largamente minoritaria, fatta propria da parte ricorrente, precisando che, nelle pronunce richiamate nella memoria del 17.03.2017 a sostegno della nullità  del Decreto di esproprio emesso tardivamente, si versa, in realtà , nella differente fattispecie in cui tale decreto di esproprio non sia mai stato emesso (così nella sentenza della Consiglio di Sato, sez. Iv, n. 374/2016 e in quella del T.A.R. Latina, n. 1/2016).
Diversamente da quanto sostenuto dall’ente ricorrente e da isolate pronunce (così T.A.R. Latina n. 383/2015), si è osservato che “laddove esista una norma attributiva del potere di emettere l’atto autoritativo, ma questo venga emanato senza rispettare i presupposti previsti da essa per la corretta esplicazione del potere conferito, si configuri una violazione di legge.
Questa sussiste tutte le volte in cui venga violata una qualsivoglia regola posta dall’ordinamento giuridico e va qualificata quale vizio di legittimità  dell’atto amministrativo unitamente ed al pari dell’incompetenza o dell’eccesso di potere.
La previsione, ex art. 13 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, di termini per l’emanazione del decreto di esproprio, configura un precetto posto dalla legge ed indirizzato all’amministrazione pubblica al fine di porre un vincolo alla discrezionalità  dei suoi poteri.
La sua violazione, pertanto, va qualificata come violazione di legge ossia come vizio di legittimità  dell’atto amministrativo.
Se il mancato rispetto dei presupposti a cui la norma riconnette la corretta esplicazione del potere configura un vizio di legittimità  dell’atto e la previsione dei termini ex art. 13 cit. altro non è se non presupposto per la legittima esplicazione del potere, è evidente che il precipitato logico del ragionamento seguito consiste nella qualificabilità  della violazione dei termini fissati per l’emanazione del decreto di esproprio quale vizio dell’atto da farsi valere negli ordinari termini decadenziali, pena la inoppugnabilità  dello stesso ed il divieto, per il Giudice Amministrativo, di disapplicazione.” (T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, sent. 248 del 12.05.2008).
L’obbligo di restituzione del bene sarebbe disceso, unicamente e direttamente, dalla sentenza di annullamento del decreto di esproprio, che, in quanto non tempestivamente impugnato, configura un idoneo titolo giustificativo dell’occupazione del bene.
7.2 .- Ne consegue che non essendo stata esperita la tutela impugnatoria, la legittimità  dell’atto risulta insindacabile e, dunque, indimostrata l’antigiuridicità  della condotta.
Viene, in definitiva, a mancare l’illegittimità  del comportamento dell’Amministrazione, requisito necessario perchè possa configurarsi una sua responsabilità  ex art. 2043 c.c., con la conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria azionata in questa sede.
Alla luce di quanto sopra detto, il ricorso va conclusivamente respinto.
8. – La particolarità  della questione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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