Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Esecuzione convenzione di lottizzazione – Ammissibilità  del ricorso – Limiti e condizioni

Il principio secondo il quale  è inammissibile il ricorso avverso il silenzio della pubblica Amministrazione in ordine all’esecuzione di  convenzioni e accordi contrattuali è superato nel caso si tratti convenzioni urbanistiche laddove il Comune assume  obblighi nei confronti dei lottizzanti di natura pubblicistica (nella specie il Comune aveva omesso di acquisire al proprio patrimonio le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria) derivanti dalla stipula della convenzione: ne consegue che, a fronte dell’inerzia tenuta dall’ente, sussiste l’interesse legittimo dei lottizzanti  ad ottenere la  pronuncia  di illegittimità  del silenzio, con conseguente ordine rivolto all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere. 

Pubblicato il 04/04/2017
N. 00320/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2016, proposto da: 
Consorzio Manutenzione & Servizi Villaggio Monticelli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Campanile, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani N. 50; 

contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma, n. 231;

per l’accertamento dell’illegittimità 
del silenzio (ex art. 117 c.p.a.) serbato dal Comune di Ostuni sulle diffide volte all’attuazione della convenzione di “lottizzazione Monticelli”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 14.06.2016 e depositato il successivo 28.06.2016, l’ente come in epigrafe meglio identificato, agisce per l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ostuni.
1.1. – Riferisce che, con più atti, l’ultimo dei quali datato il 17.02.2016, ha diffidato l’amministrazione civica a perfezionare, mediante atto pubblico, l’acquisizione nel proprio patrimonio delle aree deputate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in attuazione del piano di lottizzazione relativo al Villaggio “Monticelli”, oggetto di una convenzione di lottizzazione, stipulata tra il Comune di Ostuni e il primo proprietario dei terreni, in data 4.6.1971, rep. N. 1306.
Aggiunge che dal 2003 il Comune non ha mai dato seguito alla volontà , pur manifestata in precedenza, di acquisire le opere e le aree in questione.
2. – Permanendo l’inerzia del Comune anche dopo le ripetute diffide, il ricorrente ha adito questo giudice per l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato e la condanna del medesimo ente a determinarsi sulle richieste avanzate mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
3. – Il Comune di Ostuni si è costituito il 28.06.2016 con memoria di mero stile.
4. – All’udienza camerale del 29 marzo 2017, sentito il ricorrente e constata l’assenza del Comune intimato, la causa è stata trattenuta in decisone.
5. – Il Collegio ritiene, preliminarmente, di precisare che con il ricorso in epigrafe l’ente ricorrente agisce quale Consorzio creato dai proprietari degli immobili siti nel cd. “Villagio Monticelli”, al fine di ottenere un provvedimento espresso dall’amministrazione.
Lamenta, in particolare, l’inerzia del Comune a fronte delle diffide volte ad una determinazione espressa sull’attuazione della convenzione di lottizzazione Monticelli.
5.1. – Nei termini appena precisati e, più specificamente – in disparte la fondatezza sostanziale della pretesa dedotta – il ricorso è fondato, in quanto a fronte delle diffide del ricorrente, il Comune ha l’obbligo di assumere una determinazione espressa, non avendo, peraltro, l’amministrazione intimata fornito alcun elemento circa la manifesta infondatezza dell’istanza del Consorzio.
5.2. – Parte ricorrente tende a far valere il rispetto degli obblighi connessi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione e più in generale alla convenzione di lottizzazione. La Sezione in recente pronuncia ha stabilito che, secondo principi consolidati, è inammissibile il ricorso avverso il silenzio “per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o, addirittura, la stipula di accordi contrattuali (Cons. St., sez. IV, 10 marzo 2014, n.1087), che esulano, in quanto tali, dal perimetro dall’attività  provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di operatività  del ricorso contro il silenzio (Cons. St. Sez. III 26 ottobre 2015 n. 4902)”. (T.A.R. Bari, sez. III sent. 1450 del 29.12.2016).
Ha, altresì, puntualizzato – nella medesima pronuncia – che “L’azione proposta dagli acquirenti delle singole unità  immobiliari deve stimarsi ammissibile siccome volta a superare l’inerzia amministrativa derivante dall’omesso esercizio dei poteri contrattuali di cui il Comune è titolare in quanto parte della convenzione urbanistica stipulata con l’originario lottizzante (¦) “.
E ancora che “Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere «che l’ente pubblico è tenuto a tanto in forza della convenzione di lottizzazione stipulata a suo tempo con la lottizzante, nonchè sulla base del “modello urbanistico” prefigurato dall’art. 28 della legge della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per cui la pretesa in esame è a tutti gli effetti ascrivibile ad un “rapporto di diritto pubblico” e rientra così nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (T.A.R. Sardegna, sez. II, 10 settembre 2013, n. 602).
In altri termini, la posizione del Comune nei confronti dei terzi si traduce nel dovere di provvedere all’esercizio dei diritti e poteri derivanti dalla convenzione urbanistica finalizzati all’adempimento degli obblighi contrattuali, anche in via coattiva, ovvero all’esercizio delle garanzie fideiussorie previste e delle pretese risarcitorie per gli inadempimenti accertati; posizione, in cui il dato centrale è rappresentato dalla qualificazione in senso pubblicistico, il che consente anche di identificare la situazione giuridica dei ricorrenti in una correlativa posizione di interesse legittimo(ex multis Tar Sardegna n. 1011 del 2015; Tar Bari n. 592/2015).” (T.A.R. Bari, sez. III sent. 1450/2016, cit.).
5.3. – Nel caso in esame, la domanda non è preordinata ad una decisione in ordine alla fondatezza sostanziale dell’istanza del privato rimasta inevasa, nè del resto una simile domanda è ammissibile allorchè occorrono accertamenti istruttori più o meno complessi demandati ad un accertamento autonomo distinto e incompatibile con il rito camerale proprio del silenzio, oltre ai profili sopra richiamati (anche sulla questione di ammissibilità ) riferiti alla specifica esecuzione delle convenzioni di lottizzazione.
6. – In conclusione, il ricorso va accolto con declaratoria dell’illegittimità  del silenzio rifiuto, nei termini e nei limiti sopra indicati, con ordine al Comune di Ostuni di provvedere sulle istanze-diffida di parte ricorrente, con provvedimento espresso, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.
7. – Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo del Comune di Ostuni di provvedere sulle istanze-diffida di parte ricorrente, con provvedimento espresso, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il comune di Ostuni al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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