1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Ricorso – Notificazione -Procedure di affidamento contratti pubblici – Esclusione – Controinteressati – Quando sono configurabili 
 

2. Contratti pubblici – Gara – Documentazione – Incompletezza – Modello allegato al bando – Utilizzo – Esclusione – àˆ illegittima 
 

3. Contratti pubblici – Gara – Esclusione – Errore indotto da stazione appaltante – Illegittimità  – Ragioni 
 

4. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Offerta economica – Oneri per la sicurezza aziendali pari a zero – Esclusione – Illegittimità  – Ragioni

1. Rispetto all’impugnazione di atti di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici non sono configurabili posizioni di controinteresse, se non quando la gara sia stata definitivamente aggiudicata. 


2. E’ illegittima l’esclusione dalla gara per incompletezza di una dichiarazione allorquando questa sia stata resa sulla scorta di modelli predisposti dalla stazione appaltante ed il concorrente sia incorso in errore indotto dalla formulazione ambigua o equivoca del modello stesso. 


3. Nelle gare pubbliche l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in uno con la generale clausola di buona fede, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla procedura, così come non è ammissibile l’ascrizione in capo al concorrente delle conseguenze negative di un errore indotto dalla disciplina di gara o dal comportamento tenuto dall’Amministrazione appaltante. 


4. L’indicazione nell’offerta economica degli oneri per la sicurezza aziendali in misura pari a zero non costituisce di per se causa di esclusione, dal momento che la quantificazione di tali costi assume rilievo ai fini del giudizio di anomalia dell’offerta. Ed infatti, ogni questione di verifica del rispetto dei doveri concernenti la salute e sicurezza sul lavoro si sposta dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità  di una simile quantificazione.

Pubblicato il 22/03/2017
N. 00265/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01537/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2016, proposto da: 
C.O.R.E.L. Cooperativa Recapiti Espresso Loco a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Fucci, Flavia De Bartolomeo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Perrone, in Bari, Strada Torre Tresca, n. 2/A; 

contro
Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, n. 210; 

nei confronti di
Mail Express Poste Private S.r.l.; 

per l’annullamento
del provvedimento di esclusione, adottato nella seduta riservata del 29.11.2016, comunicato nella seduta del 5.12.2016 e confermato con successiva nota del 7.12.2016, dalla procedura negoziata indetta ex art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di ritiro e recapito della corrispondenza della A.S.L. Foggia;
di tutti i verbali ed in particolare dei verbali delle sedute del 29.11.2016 e del 5.12.2016;
– di ogni altro atto ai predetti presupposti, connessi o conseguenziali, ancorchè non conosciuti, inclusi ove occorra la D.D.G. n. 950/2016 di indizione, la lettera di invito alla gara ed il capitolato speciale di appalto, nei limiti di interesse della ricorrente;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro cui si rende sin d’ora disponibile, per l’intera durata dell’affidamento posto in gara;
nonchè, per la declaratoria
di inefficacia, anche retroattiva, del contratto se ed in quanto stipulato;
e per la condanna
dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, nella misura che sarà  quantificata in corso di causa;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Maria Fucci e Flavia De Bartolo, per la ricorrente e avv. Giuseppe Mescia, per l’azienda resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il gravame indicato in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata indetta ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di ritiro e recapito della corrispondenza della A.S.L. Foggia.
Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per violazione e/o erronea applicazione della lex specialis, per violazione del principio di affidamento e di quello del favor partecipationis, eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità , irragionevolezza, contraddittorietà  ed ingiustizia manifesta, per violazione e/o erronea applicazione della lex specialis ed in particolare dell’art. 11 della lettera di invito, violazione dei pricipi in tema di cause di esclusione, violazione dei principi dell’affidamento, del favor partecipationis, della trasparenza, pubblicità  e par condicio, nonchè di modifica postuma della lex specialis, per violazione e/o erronea applicazione degli articoli 3, lett. hh), dell’art. 35, comma 2, lett. b) e 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, per la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, nonchè delle norme e dei principi in tema di costi della sicurezza, violazione dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 ove applicabile.
Si è costituita in giudizio l’A.S.L. della Provincia di Foggia deducendo in via preliminare l’inammissibilità  del ricorso per mancata notifica all’effettivo controinteressato.
Con ordinanza n. 7 dell’11.1.2017, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso nei ristretti limiti di una riammissione alla gara della ricorrente per la sottoposizione al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fatte salve pertanto le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente.
In data 31.1.2017, la ricorrente ha depositato in giudizio copia della nota dell’A.S.L. della Provincia di Foggia di richiesta giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, con allegato il verbale del 17.1.2017, con il quale l’Amministrazione sanitaria, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, ha riammesso in gara la ricorrente per la sottoposizione di quest’ultima al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In data 21.2.2017, l’A.S.L. della Provincia di Foggia ha depositato in giudizio copia del verbale della seduta pubblica del 20.2.2017, dal quale si apprende che il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta si è concluso positivamente e che l’offerta della ricorrente è stata individuata come migliore offerta.
Nel verbale si legge altresì che il Presidente dava atto che, in qualità  di responsabile unico del procedimento, avrebbe sottoposto all’approvazione del Direttore Generale apposita proposta di delibera di aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi.
All’udienza pubblica del 21.2.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dall’Azienda Sanitaria di Foggia per la mancata notifica del ricorso all’effettivo controinteressato, la Nexive S.c.a.r.l. Executrice Pony Service S.r.l., prima classificata.
Il Collegio, come già  rilevato in sede cautelare, evidenzia che, dato che non era stata ancora disposta l’aggiudicazione (come confermato dalla stessa difesa dall’A.S.L. di Foggia durante la camera di consiglio del 10.1.2017) e non sussistendo, dunque, all’epoca della notifica del gravame, alcun controinteressato, la ricorrente non aveva l’obbligo di notificare il ricorso alla prima classificata.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, fino al momento dell’aggiudicazione, non è ravvisabile un controinteressato cui necessariamente notificare il ricorso avverso l’esclusione.
Sul punto ci si limita a richiamare il Consiglio di Stato, il quale ha affermato che “¦rispetto all’impugnazione di atti di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici non sono configurabili posizioni di controinteresse, se non quando la gara sia stata definitivamente aggiudicata¦” (ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 771; T.A.R. Bari, sez. I, 9 giugno 2016, n. 766).
2. – Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti già  evidenziati in sede cautelare.
Il Collegio ritiene di poter procedere alla valutazione congiunta del primo e del quarto motivo di ricorso perchè strettamente collegati.
Con il primo motivo di gravame, la ricorrente evidenzia che la lettera di invito contemplava fra i documenti di gara il “Mod. 4: modello di offerta economica”, predisposto dalla stazione appaltante, il quale, in ordine ai costi per la sicurezza aziendale, prevedeva la necessità  della loro indicazione, anche qualora gli stessi fossero stati pari a 0 (zero).
La ricorrente afferma di aver fatto affidamento sulla correttezza di tale indicazione e possibilità , attenendosi al “contenuto” del Modello 4 predisposto dalla stazione appaltante, formulando l’offerta economica con indicazione degli oneri aziendali della sicurezza in misura pari a zero.
Secondo la ricorrente, inoltre, manifesta sarebbe stata la violazione del principio del favor partecipationis, in quanto la formulazione del modello 4 e della lex specialis avrebbero dovuto indurre la Commissione di gara a favorire la permanenza della stessa nella procedura.
Con il quarto motivo di ricorso, poi, la ricorrente evidenzia che la stazione appaltante, dalla semplice indicazione dei costi per la sicurezza aziendali in misura pari a zero, ha tratto -automaticamente – senza procedere al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta nè comunque condurre alcuna istruttoria sul punto, la conclusione del mancato assolvimento degli oneri e adempimenti in tema di sicurezza, si da ritenere l’offerta per ciò priva di un elemento essenziale e meritevole di esclusione; liddove, in tema di costi aziendali per la sicurezza, la giurisprudenza avrebbe pacificamente sostenuto l’illegittimità  dell’esclusione disposta in via automatica e senza la preventiva verifica di anomalia dell’offerta.
I motivi in esame sono fondati e vanno accolti con assorbimento delle altre censure.
Ed invero, nel verbale della seduta riservata del 29.11.2016 si legge che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, 14 aprile 2016, n. 1481, l’offerta economica della ricorrente, indicando i costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell’attività  di impresa pari a 0, sia priva di un elemento essenziale e qualificante richiesto dal vigente codice degli appalti e dalla lex specialis.
L’A.S.L. di Bari, inoltre, richiama l’art. IV/1 “Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore” del Capitolato speciale d’appalto, il quale imporrebbe all’appaltatore di farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione in sicurezza dei servizi oggetto dell’appalto, rispettando tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze impiegate.
La stessa valutazione è confermata nel verbale della seduta pubblica del 5.12.2016.
Come già  evidenziato in sede cautelare, nel caso di specie, non si configura un’ipotesi di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza, ma di indicazione degli stessi in misura pari a 0.
àˆ lo stesso “modello di offerta economica – Mod. 4”, richiamato dalla lettera di invito, a stabilire con dicitura riportata in grassetto che: “N.B. l’indicazione dei costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell’attività  d’impresa, va effettuata nella presente offerta, a pena di esclusione, anche quando gli stessi sono pari a 0 (zero)”.
Inoltre, l’art. 11 della lettera di invito precisa che “La dichiarazione d’offerta dovrà  contenere, pena l’esclusione, tutti gli elementi contenuti nell’allegato mod.4”.
Ne consegue che la ricorrente non poteva essere esclusa per aver indicato gli oneri della sicurezza aziendale pari a 0, avendo fatto affidamento su quanto previsto negli atti di gara, a nulla rilevando quanto stabilito dall’art. IV/1 del Capitolato speciale d’appalto, atteso che tale disposizione individua gli obblighi a carico dell’appaltatore nella fase esecutiva del servizio e non una condizione posta a carico del concorrente ai fini della partecipazione alla gara.
Sul punto, si evidenzia comunque che, secondo pacifica e consolidata giurisprudenza, “allorchè la dichiarazione sia resa sulla scorta di modelli predisposti dalla stazione appaltante ed il concorrente incorre in errore indotto dalla formulazione ambigua o equivoca del modello, non possa determinarsi l’esclusione dalla gara per l’incompletezza della dichiarazione resa” (ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5240).
Più di recente, il Consiglio di Stato, ha affermato che: “Nelle gare pubbliche l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in una con la generale clausola di buona fede, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della Stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla procedura, così come non è ammissibile l’ascrizione in capo al concorrente delle conseguenze negative di un errore indotto dalla disciplina di gara o dal comportamento tenuto dall’Amministrazione appaltante¦” (Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4991).
Inoltre, per quanto riguarda la specifica questione dell’indicazione dei costi per la sicurezza aziendali in misura pari a zero, il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha affermato che deve escludersi che l’indicazione di tali oneri pari a 0 comporti l’esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, precisando che: “allorchè un importo a questo titolo sia indicato, e sebbene questa indicazione sia di ordine negativo, nel senso che nessuna spesa la concorrente sosterrebbe per questa voce, ogni questione di verifica del rispetto dei doveri concernenti la salute e sicurezza sul lavoro si sposta dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità  di una simile quantificazione” (Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 223; sul punto vedasi altresì T.A.R. Lazio, sez. I ter, 13 dicembre 2016, n. 12442 secondo il quale l’indicazione nell’offerta economica, degli oneri della sicurezza aziendali in misura pari a zero, è formalmente rispettosa della prescrizione contenuta nell’art. 87 del d.lgs. n. 163 del 2016, specificando che, in tal caso, la quantificazione di tali costi assume rilievo ai fini del giudizio di anomalia, non risolvendosi in causa di esclusione dalla gara, ma incidendo sulla valutazione della congruità  dell’offerta e T.A.R. Lombardia, sez. IV, 27 ottobre 2016, n. 1977).
3.- Il ricorso pertanto, assorbita ogni altra censura, va accolto anche in conformità  a quanto già  affermato in sede cautelare e a quanto recentemente statuito dal Consiglio di Stato; per l’effetto, va annullato il provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione, al fine della sottoposizione dell’offerta della ricorrente al procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta. 
Visto l’esito del ricorso, il Collegio può esimersi dall’esaminare le ulteriori domande presentate dalla ricorrente poichè divenute – allo stato – improcedibili.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna l’A.S.L. della Provincia di Foggia al pagamento delle spese di lite a favore della C.O.R.E.L. Cooperativa Recapiti Espresso Loco a r.l., liquidandole in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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