Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ricorso per chiarimenti circa modalità  dell’ottemperanza  – Ha natura autonoma – Conseguenze

Il ricorso diretto ad ottenere chiarimenti circa le modalità  dell’ottemperanza (artt. 112, co.5, e  114, co. 7, del c.p.a.) si configura come domanda autonoma e distinta rispetto a quella di ottemperanza   di cui all’art. 112, co.2, c.p.a., è esperibile dinanzi al G.A. e può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Pubblicato il 16/03/2017
N. 00250/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2015, proposto da De Tommasi Orazio, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Comune di Noci, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Cicirelli, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

nei confronti di
Gruppo Intini s.p.a. in liquidazione non costituito in giudizio; 

per l’ottemperanza
della sentenza della III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – n. 349 del 7 marzo 2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- L’odierno istante De Tommasi Orazio è proprietario delle particelle nn. 78, 80 e 84 (allibrate in catasto al foglio di mappa n. 89) nel Comune di Noci.
2.- L’Amministrazione comunale con deliberazione del Commissario straordinario n. 640 del 23/8/1994 provvedeva alla sdemanializzazione del relitto stradale di cui alla particella n. 112 (allibrata al catasto al foglio di mappa n. 89), confinante con le particelle nn. 78, 80 e 84 di proprietà  del De Tommasi, sul presupposto che la società  IFI fosse l’unico proprietario frontista.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 dell’1/8/2000 e n. 100 dell’11/12/2000, veniva sdemanializzato il relitto stradale di cui alla particella n. 121 (allibrata al catasto al foglio di mappa n. 105), confinante con la particella n. 84 di proprietà  del De Tommasi, ugualmente sul presupposto che la società  IFI fosse l’unico proprietario frontista.
3.- Con le sentenze n. 349 e n. 350 pubblicate in data 7/3/2013, la Terza Sezione di questo T.A.R. annullava le predette delibere, rimarcando l’errore in cui era incorso il Comune di Noci (i.e. aver provveduto alla sdemanializzazione di un relitto stradale sulla base di un presupposto fattuale, sussistenza di un unico proprietario frontista (società  IFI) rivelatosi errato, in quanto il De Tommasi risultava essere anch’egli “frontista” del “relitto stradale”).
4.- Stante l’inerzia dell’Amministrazione comunale nell’ottemperanza delle citate sentenze, il ricorrente proponeva due distinte azioni di ottemperanza.
Con le sentenze n. 1637 e n. 1638 pubblicate in data 17/12/2015 la Terza Sezione rilevava la necessità  di rimuovere tutte le opere che impedivano di ripristinare lo status quo ante al fine di restituire la natura demaniale ai beni in esame.
Veniva, pertanto, intimato all’Amministrazione di “¦ adottare tutti i provvedimenti per restituire all’uso pubblico il bene in questione, ordinando la rimozione di eventuali opere che tanto impediscano e la restituzione immediata del bene demaniale”, assegnando a tal fine il termine di sessanta giorni “per l’ottemperanza”.
Era, infine, disposta la nomina del Commissario ad acta nella persona del Segretario Comunale del Comune di Noci, affinchè, nel caso di ulteriore inottemperanza, provvedesse, senza facoltà  di delega, a dare esecuzione alla stessa sentenza entro ulteriori sessanta giorni decorrenti dallo spirare del predetto termine.
Il De Tommasi proponeva azione di ottemperanza al fine di ottenere chiarimenti, evidenziando che:
a) l’essenza delle sentenze consisteva non solo nel ritenere sussistente la demanialità  di una strada, ma nel renderla “fruibile all’uso pubblico”, segnatamente eliminando ogni ostacolo e/o manufatto che su di essa fosse stato apposto sine titulo;
b) il Comune di Noci, all’esito di sopralluoghi, dopo aver emanato una serie di atti di diffida, per un verso, si era limitato unicamente a far effettuare l’apertura dei cancelli che chiudevano a monte ed a valle la strada pubblica de qua, senza far rimuovere le quattro colonne in cemento armato che reggono i cancelli insistenti sulla strada pubblica ed è, poi, rimasto acquiescente a tale “stato di fatto”, per altro verso, con delibera Consiliare n. 17 del 18/3/2016 aveva ricostruito la situazione di fatto e giuridica, limitandosi a prendere atto dell’annullamento in sede giudiziaria della delibera n. 640 del 23/6/1994 adottata dal Commissario Straordinario (avente ad oggetto la “sdemanializzazione e cessione a titolo oneroso alla società  IFI di tratto di strada in Contrada Gemma D’Arrigo”) e a disporre che i competenti uffici provvedessero alle dovute “rettifiche tecnico-amministrative” al fine di dare attuazione alle sentenze del T.A.R. Puglia nn. 349/2013, 350/2013, 1637/2015 e 1638/2015;
c) la delibera n. 640 del 23/6/1994 rappresenta soltanto uno degli atti amministrativi che avevano dato luogo alla occupazione della strada pubblica da parte del soggetto dante causa della Ditta Intini s.p.a.
5.- Si costituiva il Comune di Noci, invocando i chiarimenti in merito alle esatte modalità  di esecuzione del giudicato formatosi sulla vicenda de qua.
6.- Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda di cui all’istanza ex art. 112, comma 5 cod. proc. amm. sia ammissibile e debba essere accolta.
6.a.- Preliminarmente, reputa questo Giudice che la questione debba essere definita con provvedimento giurisdizionale avente la forma di sentenza (ex art. 33, comma 1, lett. a) cod. proc. amm.) e nella specie di sentenza avente forma semplificata ex art. 114, comma 3 cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 luglio 2014, n. 924; Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 6468 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1° dicembre 2011, n. 2812).
L’azione in esame, che Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 6468 configura come domanda “autonoma” e distinta rispetto alla azione di ottemperanza “pura” ex art. 112, comma 2 cod. proc. amm., è evidentemente esperibile dinanzi al giudice amministrativo, in considerazione delle innumerevoli disposizioni, contenute nel codice del processo amministrativo (art. 112, commi 1 e 5 cod. proc. amm. ed art. 114, commi 6 e 7 cod. proc. amm.), che la disciplinano direttamente o indirettamente e che presuppongono la giurisdizione dello stesso giudice amministrativo.
6.b.- Ciò premesso, è condivisibile l’interpretazione che delle sentenze di ottemperanza n. 1637/2015 e n. 1638/2015 fornisce l’odierno istante De Tommasi Orazio.
Invero, dalla chiara statuizione contenuta nelle menzionate sentenze (“¦ L’Amministrazione, pertanto, dovrà  adottare tutti i provvedimenti necessari per restituire all’uso pubblico il bene in questione, ordinando la rimozione di eventuali opere che tanto impediscano e la restituzione immediata del bene demaniale, facendo uso dei suoi poteri autoritativi. ¦”) discende che il Comune resistente dovrà  adottare un provvedimento di presa d’atto della demanialità  dei fondi per cui è causa, ancorchè la sentenza di cognizione sia già  di per sè autoesecutiva, e dovrà  altresì procedere alla rimozione delle opere visibili (cancelli / colonne) realizzate in esecuzione di provvedimenti amministrativi ormai annullati in via definitiva in sede giurisdizionale.
In conclusione, la domanda di cui al ricorso ex art. 112, comma 5 cod. proc. amm., proposta dal De Tommasi, va accolta e, per l’effetto, si fornisce il chiarimento richiesto nei sensi di cui in motivazione.
7.- In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della novità  della questione affrontata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, fornisce i chiarimenti richiesti nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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