Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando – Clausole immediatamente lesive – Conseguenze

Dev’essere dichiarato irricevibile per tardività   il ricorso proposto a seguito dell’aggiudicazione della gara contenente censure dirette ad impugnare le clausole di bando  che rendevano la partecipazione eccessivamente gravosa o aleatoria: tali clausole, infatti, risultano immediatamente lesive e devono essere gravate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, senza attendere lo svolgimento della gara e la pronunzia dell’aggiudicazione.  

Pubblicato il 26/01/2017
N. 00054/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Bianco Igiene Ambientale S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Mangieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia n. 83/B; 

contro
Aro Ba 8 e Comune di Monopoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Semeraro in Bari, via Dante n. 51; 

nei confronti di
Ecologia Falzarano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Di Stasio, Francesco Nobile, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 

per l’annullamento
– degli atti di indizione della gara di appalto per l’affidamento della raccolta e trasporto RSU e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari, nel territorio dei Comuni dell’ARO BA 8, 
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto;
– (con motivi aggiunti depositati il 5.1.2016) del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 25.11.16 n. 1406;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aro Ba 8 e del Comune di Monopoli e di Ecologia Falzarano S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente impugna (con il ricorso principale) il bando in epigrafe indicato e, in via derivata, l’aggiudicazione definitiva (con ricorso per motivi aggiunti) della gara di appalto per l’affidamento della raccolta e trasporto RSU e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari, nel territorio dei Comuni dell’ARO BA 8.
Sostiene che la base d’asta posta a fondamento della procedura ad evidenza pubblica sarebbe incongrua, tenuto conto della circostanza che i comuni interessati hanno grande vocazione turistica (della quale non si sarebbe tenuto conto nella valutazione della stessa).
Si lamenta, inoltre, che gli atti di gara, in violazione del principio di trasparenza e par condicio, avrebbero fatto riferimento, a progetti di imprese che, negli ultimi anni, si sono aggiudicate appalti omologhi.
Deduce, inoltre, che non sarebbero desumibili, dagli atti di gara molteplici elementi tecnico/ economici, mai resi disponibili, nonostante richiesti.
Conclude per l’illegittimità  del bando per l’impossibilità  da un lato, di formulare un serio progetto in assenza di molteplici rilevanti elementi tecnico/ economici; dall’altro, in ragione del vantaggio competitivo degli attuali gestori che hanno conoscenza diretta di elementi ignoti, invece, per gli altri concorrenti.
Nel costituirsi, il Comune di Monopoli e l’ARO Ba 8, hanno preliminarmente eccepito l’irricevibilità  del ricorso, per tardività .
L’eccezione è stata fatta propria anche dall’aggiudicataria (costituitasi a seguito della proposizione dei motivi aggiunti) che ha rilevato anche il difetto di interesse della ricorrente che non ha preso parte alla gara.
Tutti i resistenti si sono anche difesi nel merito.
All’udienza dell’11.1.2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
E’ fondata l’eccezione di irricevibilità .
Il ricorso risulta, infatti, spedito per la notifica il 6.7.2016.
Ha rilevato la difesa comunale così come quella dell’aggiudicataria che il bando è stato pubblicato l’11.5.2015 sulla GURI e sul sito web del Comune e spedito alla GUCE in data 7.5.2015.
D’altro canto le censure mosse possono essere unitariamente considerate quali censure avverso la lex specialis, immediatamente lesiva, in quanto rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile il calcolo di convenienza tecnica ovvero eccessivamente oneroso il rapporto negoziale, sì da renderlo non conveniente (per la compiuta indicazione della giurisprudenza in materia, dettagliatamente citata dalla difesa del Comune di Monopoli, si rinvia, per esigenze di sintesi, all’atto di costituzione depositato il 23.7.2015).
Da tanto consegue l’onere di immediata impugnazione del bando, mentre, nel caso di specie, il termine decadenziale dimidiato risulta abbondantemente spirato alla data di proposizione del ricorso.
Nè vale sostenere, come pure ha fatto parte ricorrente, nel tentativo di dimostrare la tempestività  del ricorso, che l’effettiva portata lesiva si è resa manifesta solo dopo la pubblicazione dei chiarimenti provenienti dalla S.A., avvenuta il 30.6.2015.
Infatti, l’interferenza dei suddetti chiarimenti (peraltro richiesti da altre imprese partecipanti e non dalla ricorrente) sulla portata lesiva delle clausole di bando non è stata in alcun modo giustificata nè dimostrata.
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento e va adottata la pronuncia indicata in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività .
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1500,00 in favore di ciascuna parte costituita, per un complessivo di euro 4.500,00, oltre IVA, CAP e spese generali (in misura massima), come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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