1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Provvedimento di diniego – Notifica


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Procedimento amministrativo – Necessità  di integrazione della documentazione – Conoscenza da parte dell’erede

3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Provvedimento di diniego – Carattere unilaterale del provvedimento

1. Risulta irrilevante a fini della validità  del provvedimento di diniego del condono che la notifica sia pervenuta al domicilio del soggetto quando era già  deceduto e che non sia stata reiterata nei confronti degli eredi. La notifica, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990, non è condizione di legittimità , ma soltanto di efficacia del provvedimento. Ne consegue che eventuali vizi della notifica impediscono il prodursi degli effetti del provvedimento e il decorso del termine per impugnarlo, finchè l’interessato non ne abbia avuto conoscenza aliunde, e soprattutto che l’interesse leso dalla notifica viziata è distinto da quello inciso dal provvedimento.

2. L’incolpevole mancata conoscenza della necessità  di integrare la documentazione a corredo dell’istanza di condono edilizio da parte dell’erede risulta del tutto irrilevante, giacchè ai fini del rispetto delle garanzie partecipative è sufficiente che di tale necessità  fosse stato validamente informato il de cuius.
 
3. Poichè il diniego di condono edilizio è un atto unilaterale della p.A., è irrilevante la circostanza che il provvedimento sia stato adottato quando l’istante era già  deceduto.

Pubblicato il 25/01/2017
N. 00038/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02109/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2009, proposto da: 
Filippo Squicciarini, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Mazzilli C.F. MZZPQL34L07A662A, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Calefati n. 258; 

contro
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Bonelli C.F. BNLMLE72L10G942U, con domicilio eletto ex art. 25 cod. proc. amm. presso la segreteria del T.A.R. Bari, piazza Massari n. 6; 

per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Altamura n. 164 del 31.8.2009 di diniego del permesso di costruire in sanatoria e contestuale ordinanza di demolizione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Daniela Lovicario, su delega dell’avv. Pasquale Mazzilli e avv. Emilio Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in qualità  di erede del signor Antonio Squicciarini, il quale aveva realizzato opere edilizie abusive su un suolo identificato in catasto al foglio n. 124 particelle n. 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 162, impugna il diniego di condono notificato il 2.9.2009 al suo dante causa, che a quella data era già  deceduto.
Riferisce di aver presentato al Comune istanza di rimessione in termini per produrre le integrazioni documentali richieste nel corso del procedimento ma non presentate dal suo dante causa.
Con il primo motivo deduce eccesso di potere perchè il diniego di condono risulta notificato al richiedente quando questi non era più in vita.
Con il secondo motivo lamenta manifesta ingiustizia poichè il provvedimento non è stato notificato agli eredi.
Con il terzo motivo sostiene che il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione di legge a causa della totale mancanza della prova certa della colpevolezza di esso ricorrente ignaro dei fatti che ne costituiscono il presupposto.
Chiede quindi dichiararsi la nullità  ed inefficacia del provvedimento e la rimessione in termini per l’adempimento di quanto richiesto dal Comune al suo dante causa.
Resiste il Comune di Altamura.
All’udienza del 22 novembre 2016 la causa è passata in decisione
Il ricorso, al limite della inammissibilità  per genericità  dei motivi, è comunque infondato.
Quanto al primo e al secondo motivo, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, non ha rilievo il fatto che la notifica del provvedimento di diniego sia pervenuta al domicilio del signor Antonio Squicciarini quando questi era ormai deceduto e non sia stata reiterata nei confronti degli eredi.
La notifica infatti ai sensi dell’art. 21 bis l. 241/1990, non è condizione di legittimità , ma di efficacia del provvedimento e ne comporta la conoscenza legale in capo al destinatario ai fini della tempestività  dell’impugnazione.
Ne consegue che eventuali vizi della notifica impediscono il prodursi degli effetti del provvedimento e il decorso del termine per impugnarlo, finchè l’interessato non ne abbia avuto conoscenza aliunde e soprattutto che l’interesse leso dalla notifica viziata è distinto da quello inciso dal provvedimento.
L’uno – strumentale- ha ad oggetto l’accesso alla tutela giustiziale e giurisdizionale avverso il provvedimento, l’altro – finale – riguarda la conservazione o l’acquisizione dell’utilità  da questo incisa o preclusa. 
Il ricorrente, cui non è precluso di impugnare il diniego in questione poichè non è contestato, nè smentito ex actische non ne aveva avuto conoscenza quando fu notificato al suo dante causa, non può pertanto lamentare alcuna lesione.
Anche il terzo motivo è infondato.
Risulta infatti che il responsabile del procedimento aveva reiteratamente chiesto al signor Antonio Squicciarini – note inviate dal 1996 al 1998 (nota di deposito del Comune del 10.10.2016, allegati 2, 3 e 4) – di integrare la documentazione presentata a corredo dell’istanza di condono. 
Non ha dunque rilevanza che il ricorrente, suo erede, non avesse avuto, incolpevolmente, consapevolezza della necessità  di integrare la documentazione, poichè, ai fini del rispetto delle garanzie partecipative, è sufficiente che di tale necessità  fosse stato validamente informato il signor Antonio Squicciarini.
Nessuna lesione può inoltre ricondursi – sia detto ai fini di una compiuta analisi del fatto riferito in ricorso- alla circostanza che il provvedimento sia stato adottato quando l’istante era già  deceduto, trattandosi di un atto unilaterale della p.A. procedente, cui nessun contributo personale avrebbe potuto più dare l’istante, non perchè non era più in vita, ma perchè la fase partecipativa, alla quale aveva avuto ampia possibilità  di prendere parte, si era ormai conclusa. 
De resto, come il ricorrente non poteva, allora, vantare alcun interesse a partecipare al procedimento, non può oggi, solo perchè erede di colui che ne aveva presentato istanza di avvio, pretendere di emendarne l’inerzia ed essere autorizzato a produrre ora per allora documenti che il signor Antonio Squicciarini avrebbe potuto e dovuto allegare quando gli furono richiesti.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Altamura, delle spese di giustizia che liquida in € 1.000,00 oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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