Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio della p.a. – art. 31 c.p.a. – Decadenza – Rilevabilità  d’ufficio – Art. 73 c.p.a.

L’azione avverso il silenzio della p.A. può essere proposta ai sensi dell’art. 31, comma II, c.p.a. finchè perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del procedimento, pena l’inammissibilità  della domanda per decadenza dell’azione rilevabile anche d’ufficio ex art.73 c.p.a..

Pubblicato il 12/01/2017
N. 00015/2017 REG.SEN.
N. 00485/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2016, proposto da: 
Baia San Nicola Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele De Vitto C.F. DVTRFL62C26D643V e Vincenzo D’Isidoro C.F. DSDVCN54D08D643N, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n.6; 

contro
Comune di Peschici, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Fasanella C.F. FSNDNC68C06D643S, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, n.83/B; 

per la declaratoria di illegittimità 
del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Peschici sulla richiesta di approvazione del piano di lottizzazione proposto dalla ricorrente in data 30.08.2006 ed adottato dal Comune di Peschici con delibera n. 21 del 18.05.2007 e di cui alla diffida notificata in data 11.02.2016 
per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Peschici di provvedere all’approvazione del piano di lottizzazione e/o alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di commissario ad acta in caso di persistente inadempimento;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.4.2016, la società  Baia di San Nicola s.r.l. ha adito questo TAR per sentir dichiarare l’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Peschici sulla richiesta di approvazione del piano di lottizzazione dalla stessa proposto, nonchè per ottenere la declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere all’approvazione del suddetto piano di lottizzazione.
In particolare, parte ricorrente espone in narrativa di aver avanzato al Comune intimato una richiesta di approvazione avente ad oggetto un piano di lottizzazione su suolo edificabile sito in località  Valle Scinni.
All’esito dell’istruttoria, attesa l’acquisizione del parere favorevole sotto i profili paesaggistico e geomorfologico, il Comune di Peschici, con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 18.5.2007, adottava il richiesto piano di lottizzazione, salvo poi arrestare il relativo iter procedimentale a seguito del diniego di nulla osta da parte del Servizio Forestale della Regione, a causa del vincolo idrogeologico in cui ricade la zona interessata.
A seguito dell’annullamento del ridetto diniego in sede giurisdizionale, il Servizio Forestale della Regione, con nota prot. AOO 36/3.7.13 n. 15195 (acquisita al protocollo del Comune il 10.7.2013), trasmetteva il prescritto nulla osta al Comune di Peschici, che tuttavia non concludeva il procedimento con provvedimento espresso.
L’odierna ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo di impugnazione, lamentando, in buona sostanza, la violazione del termine per la conclusione del procedimento di approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata conformi agli strumenti urbanistici, fissato dall’art. 22 L. n. 136/1999, in 90 giorni dalla loro presentazione ovvero dal momento in cui sono acquisiti i prescritti pareri delle autorità  competenti.
Il Comune di Peschici, costituitosi in resistenza, ha chiesto l’integrale rigetto dell’avverso ricorso poichè inammissibile, irricevibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, senza peraltro, articolare compiutamente le proprie difese.
Alla pubblica udienza del 1°.12.2016, indicata alle parti questione rilevata d’ufficio ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per l’intervenuta decadenza dall’azione.
L’art. 31, II co. c.p.a. statuisce, infatti, che l’azione avverso il silenzio di una Pubblica Amministrazione “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”.
Al momento dell’instaurazione della presente controversia, il termine decadenziale imposto dalla citata norma era ampiamente spirato. 
Infatti, deve ritenersi (seguendo la prospettazione di parte ricorrente) che il termine di 90 giorni, previsto dall’art. 22, L. n. 136/1999, abbia iniziato a decorrere dal momento dell’acquisizione, da parte del Comune resistente, del nulla osta idrogeologico da parte del Servizio Forestale della Regione, avvenuta il 10.7.2013.
Tanto premesso in punto di fatto, il termine annuale di cui all’art.31, II co. c.p.a. risulta abbondantemente decorso alla data di deposito del ricorso, avvenuto il 22.4.2016.
E’, pertanto, di immediata evidenza l’intervenuta decadenza dall’azione, sicchè il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali derogano alla soccombenza in considerazione delle difese puramente formali del Comune intimato, nonchè della natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per come chiarito in parte motiva.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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