1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Manufatto abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Diniego – Legittimità 


2. Procedimento amministrativo  – Provvedimento – Sottoscrizione  ” Del terzo  per conto del soggetto competente – Incompetenza  – Non sussiste – Ragioni 

1. à‰ legittimo il diniego di sanatoria di una nuova costruzione realizzata  in zona rurale sottoposta a vincolo paesaggistico posto che, sia ai sensi della L.R. n. 28/2003, art. 2, co.1 (come modificato dall’art. 4, co.1, L.R. n. 19/2004), sia alla luce della pronunzia della Corte Costituzionale n. 196/2004, è consentita la sanatoria in area sottoposta a vincolo paesaggistico soltanto nei confronti degli  interventi di manutenzione,  restauro e risanamento conservativo.


2. Non è configurabile il vizio di incompetenza dell’atto sottoscritto  da soggetto diverso da quello competente ma per conto di quest’ultimo; in tal caso, infatti, si è in presenza non già  delega di funzioni, ma di mera delega di firma che, senza alterare l’ordine delle competenze, attribuisce al soggetto titolare dell’ufficio delegato (e non all’ufficio oggettivamente considerato) il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell’autorità  delegante e non di quella delegata.

Pubblicato il 07/12/2016
N. 01370/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2011 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2011, proposto da: 
Antonio Pio Caputo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Leonardo Deramo C.F. DRMNNL64B01H749Y, Domenico Fasanella C.F. FSNDNC68C06D643S, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bari, via F.S. Abbrescia, n. 83/B; 

contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Province Bari, Bat e Foggia – Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 
Comune di Rodi Garganico, Comune di Vico del Gargano non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
della nota prot. 11198 del 2.11.2010 del responsabile del procedimento per il paesaggio dei Comuni Associati di Rodi Garganico e Vico del Gargano di rigetto dell’autorizzazione paesaggistica, del parere contrario prot. 9777 del 20.10.2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Provincie di Bari, Barletta – Trani – Andria e Foggia e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, Bat e Foggia – Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3.1.2011 e depositato il 24.1.2011, il sig. Antonio Pio Caputo impugna il rigetto del nulla osta paesaggistico e il presupposto parere negativo della Soprintendenza, relativi ad istanza di sanatoria ex art 32 D.L. 269/2003.
Quest’ultima ha ad oggetto opere abusive realizzate su suolo agricolo in Rodi Garganico loc. Matera, identificato al catasto al p.lla 783 del fg 5 N.C.T., tipizzato come zona D del PUTT/P Puglia e sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della L. n. 1497/1939.
La Soprintendenza ha espresso parere contrario al rilascio del condono edilizio, ritendendo l’abuso realizzato non suscettibile di sanatoria e il responsabile del procedimento per il paesaggio dei Comuni associati di Rodi Garganico e Vico del Gargnano ha, di conseguenza, respinto la richiesta di nulla osta paesaggistico. 
2. – Costituiscono motivi di ricorso: violazione di legge, in particolare, dell’art. 32, commi 26 e 27, D.L. n. 269/2003 in relazione all’art. 2, comma 1 L.R. Puglia 28/2003 e ss.mm.ii.; dell’art. 17, comma 1 e 1 bis del D. Lgs. 165/2001; difetto di competenza con riferimento alla Circolare del Ministero dei Beni ed Attività  Culturali del 22.1.2009. Illegittimità  derivata ed eccesso di potere.
Il ricorrente sostiene che la L.R. Puglia n. 28/2003 e ss.mm.ii., nel disciplinare modalità  e condizioni di ammissibilità  della sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003, abbia reso suscettibili di condono tutte le tipologie di abuso edilizio, ivi comprese quelle realizzate in zone vincolate, con l’unica eccezione di quelle su immobili dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente rilevante.
Contesta alla Soprintendenza la mancanza di competenza del funzionario che ha sottoscritto il gravato parere “per il Soprintendente”, vizio che in via derivata inficerebbe anche la nota del responsabile del procedimento del 2.11.2010.
3. – Si è costituita in giudizio, in data 28.01.2011, l’intimata Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali.
In data 5.10.2016 e 26.10.2016 la difesa erariale ha depositato atti e documenti a sostengo dell’infondatezza del ricorso.
4. – Il Comune di Rodi Garganico, regolarmente intimato, non si è costituito.
5. – All’udienza pubblica del 1.12.2016, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Nell’atto introduttivo del presente giudizio il sig. Caputo descrive l’intervento oggetto di istanza di sanatoria quale “modesto fabbricato rurale da adibire a deposito ed alloggio per la conduzione di alcuni fondi di sua proprietà “, su area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Ammette egli stesso che la tipologia di abuso realizzato si colloca tra quelle di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al D.L. 269/2003, ma ne sostiene la sanabilità  ai sensi dell’art. 32 comma 26 del medesimo D.L. 369/2003, per come interpretata dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2004 e sulla base della L.R. Puglia n. 28/2003, come modificata dall’art 4 comma 1 della L.R. 19/2004.
6.1. – La tesi del ricorrente, secondo cui sarebbero suscettibili di sanatoria tutte le tipologie di abuso indipendentemente dalla realizzazione su area vincolata, con l’unica eccezione di quelle realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente rilevante, non può essere condivisa.
Essa, infatti, viene smentita non solo dal tenore letterale delle norme, ma anche da quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 196/2004.
E’ sufficiente richiamare quanto statuito al paragrafo 2, lettera e) delle menzionata sentenza: “In definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso l’intervento regionale sarebbero: ¦e) consentire con proprie leggi la sanatoria degli abusi di minore gravità  (restauro e risanamento conservativo, nonchè la semplice manutenzione straordinaria), mentre per gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine di scelta per le autonomie regionali”.
L’art. 2, co.1, L.R. Puglia 28/2003, come modificato, dall’art.4, co.1, L.R. 19/2004, afferma: “Fermo restando il disposto dell’articolo 32, comma 26, del D.L. 269/2003, per i numeri da 1 a 3 dell’allegato 1 e purchè´ gli abusi abbiano i requisiti previsti dall’articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella Regione Puglia sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui ai n. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al D.L. 269/2003”. 
Tale previsione ammette al condono tutti gli illeciti, ivi compresi quelli insistenti su zone vincolate, ma, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, solo con riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo. Una diversa e più estesa interpretazione risulta in contrasto con l’espressa statuizione della Corte Costituzionale, sopra richiamata.
Questa Sezione, come evidenziato in precedenti pronunce, condivide la consolidata giurisprudenza secondo cui “gli interventi che incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2159; sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 41; T.A.R. Campania, questa Sez., 3 dicembre 2010, n. 26788)” (cfr. T.A.R. Bari, sez. III, sent. 1293 del 18.11.2016).
Nel caso in esame è pacificamente riconosciuto che l’opera integra un intervento di nuova costruzione in zona vincolata, tanto basta ad escludere che essa sia suscettibile di sanatoria e a respingere, di conseguenza, le censure avverso gli atti gravati.
6.2. – Infondata è anche la censura con cui si deduce l’incompetenza dell’architetto che ha sottoscritto il parere “per il Soprintendente”. In proposito è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza ai sensi della quale “non è configurabile un vizio di incompetenza qualora si sia in presenza non già  delega di funzioni, ma di mera delega di firma che, senza alterare l’ordine delle competenze, attribuisca al soggetto titolare dell’ufficio delegato (e non all’ufficio oggettivamente considerato) il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell’autorità  delegante e non di quella delegata” (Cons Stato, sez. III, sent. 1573 del 24.03.2015).
In ogni caso risulta, altresì, dirimente il richiamo alla previsione di cui all’art. 21 octies L. 241/1990, in quanto nella fattispecie, posta l’insussistenza dei presupposti per la sanabilità  dell’opera, risulta manifesto che il provvedimento della Soprintendenza non avrebbe potuto assumere se non un contenuto sfavorevole al ricorrente.
7. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore della sola amministrazione ministeriale costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida a favore dell’Amministrazione costituita in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria