Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Demolizione – Strutture accessorie di riparo e protezione – Realizzabili in assenza di titolo edilizio – Presupposti e condizioni – Conseguenze 

àˆ illegittima l’ordinanza con cui l’Amministrazione comunale ha ordinato la demolizione di opere volte a determinare un modesto incremento planivolumetrico mediante l’installazione, in mancanza di titolo edilizio, di strutture accessorie consistenti in una porta blindata sul prospetto principale del vano scala, anzichè nella parte retrostante la rampa di scale così come previsto in progetto, e di una copertura con pannello in vetro al piano terra del cavedio – pozzo luce del piano interrato, senza adeguatamente valutare, nella parte motiva del provvedimento, la consistenza quantitativa e qualitativa degli interventi, dal momento che, in linea di principio, tali opere possono essere realizzate senza permesso di costruire allorquando sia evidente la loro funzione di protezione o di riparo di spazi liberi e non risultino concretamente idonee ad alterare il prospetto e la sagoma dell’edificio.

Pubblicato il 29/11/2016
N. 01332/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01118/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2015, proposto da: 
Angela Ricci, Michele Spagnuolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Leonardo Sesta C.F. SSTLRD75M07A662T, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Martiri D’Otranto, n.78; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Augusto Farnelli C.F. FRNGST70B26A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 26; 

per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale 2015/00548 – 2015/130/00192 emessa dal Comune di Bari (Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata) in data 12.5.2015, al termine del procedimento amministrativo n. 72/12 a carico di Ricci Angela e Michele Spagnuolo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. – Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 luglio 2015 e depositato il successivo 14 settembre, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Bari ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate presso l’immobile sito in Bari, Torre a Mare, strada dello Schiamante n, 2 int. A11, identificato al catasto al fg. 7, p.lla 917, sub. 11-55.
Gli interventi contestati consistono:
a) in ampliamento planivolumetrico di mq 1,50 (H= 2,70 circa), ottenuto mediante installazione di porta blindata sul prospetto principale del vano scala, anzichè nella parte retrostante la rampa di scale così come previsto in progetto;
b) copertura con pannello in vetro al piano terra del cavedio – pozzo luce del piano interrato.
A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 non avendo il Comune notificato ai ricorrenti l’ordinanza del 4.04.2012 con cui avrebbe dato avvio al procedimento sanzionatorio ed avendo, così, di fatto impedito agli interessati la partecipazione all’istruttoria procedimentale.
2) Violazione degli artt. 27, 33 e 44 D. Lgs. 380/2001 e degli artt. 44 e 47 L.R. 56/80.
Sostengono di non aver realizzato gli abusi, avendo acquistato l’immobile, prima la sig.ra Ricci nel 2009 e successivamente il sig. Spagnuolo, nelle condizioni in cui si trova attualmente. Inoltre, contestano il richiamo delle norme relative ad abusi realizzati in assenza di permesso di costruire, essendo l’immobile regolarmente assentito, rilevando piuttosto come ad essere contestati sarebbero interventi di ridotta consistenza.
3) Difetto di istruttoria e motivazione per omesso inquadramento degli abusi con riferimento al momento della realizzazione, ai fini della corretta imputabilità  dei medesimi. 
II.- Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Bari, con atto depositato in data 17.09.2015.
Ha richiamato, quale parte integrante dell’ordinanza di demolizione, il verbale della polizia municipale del 5.3.2012 dove si attesta “modesto aumento planivolumetrico, ottenuto mediante installazione di porta blindata e copertura in vetro al piano terra del cavedio”. 
Ha evidenziato, inoltre, che il provvedimento gravato sarebbe atto vincolato, da cui si desumono le ragioni tecnico – giuridiche poste a fondamento della sanzione irrogata.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 583 del 9 ottobre 2015.
III. – Alla pubblica udienza del 21 novembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito evidenziato. 
Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Comune di Bari ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione dell’aumento planivolumetrico, ottenuto mediante installazione di porta blindata e copertura in vetro al piano terra del cavedio, dell’appartamento situato in torre a Mare, alla strado dello Schiamante, n. 2, int. A11.
IV. – Il Collegio non ignora la consolidata giurisprudenza, da cui non vi è qui alcun motivo di discostarsi, secondo cui l’ordine di demolizione va rivolto a colui che abbia l’attuale disponibilità  del bene abusivo indipendentemente dalla circostanza di chi lo abbia in concreto realizzato, dovendosi peraltro escludere, in assenza di chiari elementi probatori in senso contrario, la buona fede dell’attuale proprietario dell’immobile.
Nel caso in esame rileva, peraltro, il fatto che i ricorrenti siano rispettivamente precedente ed attuale proprietario dell’immobile nel quale sono stati riscontrati gli interventi sanzionati. Nè alcuna prova è stata fornita circa la collocazione temporale della realizzazione di tali opere. 
V. – Per quanto attiene, inoltre, alla presunta violazione procedimentale, è sufficiente ribadire in termini generali, che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività  vincolata della P. A., con la conseguenza che ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (Cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, nn. 3337/12 e 4764/11; più di recente v. Cons. St., sez. IV, n. 734/14).
Le censure avverso tali profili non possono, pertanto, trovare, favorevole accoglimento.
VI. – Fondate sono, invece, le doglianze di difetto di istruttoria e motivazione.
I ricorrenti evidenziano, in particolare, la ridotta consistenza degli interventi contestati, tali da escludere la fattispecie di abuso edilizio realizzato in assenza di permesso di costruire o in totale difformità . 
Il Comune nelle proprie difese si è limitato a richiamare le risultanze del verbale di accertamento della Polizia Municipale, nel quale, peraltro, si qualifica espressamente come “modesto” l’aumento planivolumetrco contestato, senza indicare alcun elemento probatorio di segno contrario. Il provvedimento gravato non fornisce adeguata motivazione circa la rilevanza esterna e l’impatto sull’assetto edilizio, urbanistico e paesaggistico del territorio delle opere sanzionate.
VI.1. – L’aumento planivolumterico ottenuto mediante l’installazione della porta blindata è definito “modesto”, mentre della copertura con pannello di vetro al piano terra del cavedio-pozzo del piano interrato non si fornisce alcun dettaglio, nè lo si qualifica in alcun modo.
La giurisprudenza, sugli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi (cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito), ha chiarito che possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto e nei limiti in cui la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità  di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono invece ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell’edificio (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 27 aprile 2001, n. 2313; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 84).
VI.2.- Nel caso in esame mancano dettagli da cui desumere l’abusività  e la legittimità  delle sanzioni irrogate. Ne consegue che l’ordine di riduzione in pristino è viziato atteso l’omesso collegamento con gli interventi contestati (con specifico riferimento alla loro consistenza quantitativa e qualitativa). Non si evince, infatti, il percorso motivazionale seguito dall’amministrazione, che a fronte della ridotta consistenza delle opere descritte, non ha specificato le ragioni per cui esse siano da ritenere abusive.
VII. – Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso si rivela fondato e comporta l’accoglimento della richiesta di annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato. Resta salva la successiva attività  provvedimentale della competente autorità  comunale secondo quanto sopra indicato.
VIII. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e fatti salvi i successivi provvedimenti della competente autorità  comunale.
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge, ivi compresa la rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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