Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere eseguite su immobile compreso in zona A di cui al D.M. n. 1444/68 – Parere Soprintendenza ex art. 33 D.P.R. n. 380/01 – Fattispecie 

Il parere, reso ex art. 33 D.P.R. n. 380/01 dall’Amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali, che esprime il giudizio valorizzando l’impatto visivo delle opere eseguite su immobili non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. n. 1444/68, non sottraendosi, quale atto a discrezionalità  tecnica, al sindacato di legittimità  sotto il profilo della correttezza dei presupposti e della ragionevolezza e coerenza logica, è da ritenersi illegittimo per carenza di motivazione, allorchè non indichi specificatamente, eventualmente all’esito di un sopralluogo, da quale strada o angolo visuale le opere in questione sono effettivamente percepibili e dunque incompatibili con il contesto circostante.

Pubblicato il 28/11/2016
N. 01323/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2009, proposto da: 
Felice Piccarreda, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Faconda C.F. FCNNTN49S09L328J, con domicilio eletto presso Antonio Caggiano, in Bari, via N. De Giosa, n..79; 

contro
Comune di Trani non costituito in giudizio; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia – Province Bari, Bat e Foggia, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso al quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
– della nota dirigenziale prot. gen. n. 28191 del 2.7.2009 rimessa in data 08.07.2009, recante il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità  delle opere realizzate sulla terrazza del fabbricato in Trani a via Ognissanti, n. 13;
– della stessa nota indicata nella parte in cui, oltre al rigetto suddetto, reca l’ordine di demolizione delle opere eseguite;
– di ogni altro atto ai suddetti provvedimenti presupposti e/o connessi, ivi compresi, la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bari, Prot. n. 5335/09 del 18.6.2009, recante il parere della rimessione in pristino ed, occorrendo, la precedente ordinanza dirigenziale di demolizione del Comune di Trani n. 33/08 del giorno 8.10.2008;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia – Province Bari, Bat e Foggia e di Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande:
Uditi per le parti i difensori avv. Gaetano Faconda, su delega dell’avv. Antonio Faconda e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in Trani, impugna il rigetto dell’istanza di accertamento ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e contestuale ordine di demolizione delle opere edilizie realizzate senza titolo sul terrazzo posto al livello del secondo piano e sul sovrastante lastrico solare di copertura del fabbricato, adottato dal Comune di Trani su conforme parere della Sovrintendenza dei Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari Barletta Andria Trani e Foggia.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001- eccesso di potere per irrazionalità  incongruenza contraddittorietà  – violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 22 e 34 d.P.R. 380/2001 nonchè degli articoli 10 e 149 d.lg. 42/2004 – violazione del principio del giusto procedimento – omessa istruttoria – carenza di motivazione – travisamento – illegittimità  derivata – violazione dell’art.10 bis l. 241/1990
I.I Il diniego gravato si fonderebbe su un presupposto inesistente laddove richiama una precedente ordinanza di demolizione, che sarebbe priva ormai di efficacia in seguito alla presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
I.II. Il diniego richiama l’art. 10 d.P.R. 380/2001 relativo alle opere edilizie che necessitano di permesso per costruire, in contraddizione con una precedente ordinanza di demolizione parimenti richiamata nell’epigrafe, ove si dà  conto che esse furono realizzate in assenza di DIA, implicitamente affermandosi che non fosse necessario il rilascio del permesso per costruire. 
I.III. Il diniego non indica le disposizioni con le quali le opere in questione sarebbero in contrasto e incongruo sarebbe il richiamo al d.lg. 42/2004, considerato che l’immobile non è gravato da vincoli e gli interventi edilizi censurati non ne hanno modificato sagoma, prospetti o volumi.
I.IV. Il parere della Sovrintendenza, dichiaratamente espresso ai sensi dell’art. 37 comma 3 d.P.R. 380/2001, non avrebbe dovuto essere assunto poichè il diniego impugnato conclude il diverso procedimento ex art 36 che non lo richiede.
I.V. Il parere negativo della Sovrintendenza, espresso senza aver prima eseguito alcun sopralluogo, muove dall’impatto visivo delle opere e le ritiene per questo incompatibili con il tessuto edilizio circostante e le caratteristiche dell’immobile, benchè esse non siano visibili dalla strada pubblica 
I.VI. Il disposto dell’art. 6 del regolamento edilizio comunale, richiamato nel diniego, che subordina all’assenso della Sovrintendenza tutti gli interventi edilizi che interessano edifici della zona antica, sarebbe superato dalla normativa primaria che non richiede alcun parere della Sovrintendenza per interventi che non incidono sui prospetti di immobili non soggetti a vincoli, ancorchè ricadenti in centri storici. 
I.VII. Il diniego non è stato preceduto, come d’obbligo, dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990 – vizio del procedimento – violazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 – sviamento e carenza di potere – illegittimità  derivata.
II.I. L’ordine di demolizione, contestuale al diniego di accertamento di conformità , non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe permesso al ricorrente di chiedere l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria.
II.II. La Sovrintendenza avrebbe espresso il parere negativo prescrivendo la demolizione dei manufatti, sebbene difetti di competenza in materia di sanzioni per abusi edilizi, anticipando di fatto la conclusione del procedimento di accertamento di conformità , prima che il Comune si pronunciasse sulla compatibilità  delle opere con le norme edilizie ed urbanistiche.
3. Resistono il Ministero e la Sovrintendenza.
3.1. Il Comune di Trani non si è costituito.
4. Il diniego di accertamento di conformità  e la conseguente ordinanza di demolizione hanno il loro presupposto unico e determinante nel parere della Sovrintendenza che, come riferito dal ricorrente, era richiesto già  dall’art. 6 del Regolamento edilizio comunale del 1971, allora vigente, per gli interventi edilizi nel centro storico della città .
4.1. Non venendo dunque in rilievo alcun profilo di difformità  delle opere alla normativa edilizia e urbanistica, rimasta evidentemente impregiudicata, la questione da dirimere è se detto parere fosse obbligatorio e, in tal caso, se è esente dai vizi denunciati, considerato che la motivazione del diniego di conformità  ripete sostanzialmente il contenuto del parere.
4.2. Poichè la sanatoria formale di cui all’art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la verifica della conformità  dell’opera sia alla disciplina vigente al momento dell’abuso, che a quella vigente al momento dell’istanza, non è revocabile in dubbio che il regolamento in questione, in quanto vigente quando le opere furono realizzate, sia applicabile al caso di specie. 
4.3. Il parere in questione è richiesto anche dalla normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto che l’immobile è situato nel centro storico di Trani e dunque, come correttamente specificato nel parere in questione, trova applicazione l’art. 37 comma 3 d.P.R. 380/2001 che dispone: Qualora gli interventi di cui al comma 2 [ restauro e risanamento conservativo] sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività  culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma2. 
4.4. A tal proposito il Collegio ritiene irrilevante l’assunto del ricorrente che contesta il rinvio all’art. 37 d.P.R. 380/2001, ritenendo invece applicabile l’art. 36 (sul regime delle opere realizzate in assenza o in difformità  dal permesso per costruire) che non richiederebbe il parere della Sovrintendenza. 
4.5. Quand’anche fosse applicabile il regime del permesso per costruire (sebbene C.d.S. 3532/2016 ritenga tettoie e simili assentibili con DIA), poichè si tratta di interventi su un immobile esistente, il parere della Sovrintendenza sarebbe comunque obbligatorio, ai sensi dell’art. 33 comma 4 che dispone: Qualora le opere [interventi di ristrutturazione edilizia] siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
5. Sono invece fondate le critiche al contenuto sostanziale del parere negativo espresso dalla Sovrintendenza.
5.1. Sebbene si tratti di un atto a discrezionalità  tecnica, il parere in questione non si sottrae al sindacato di legittimità  sotto il profilo della correttezza dei presupposti e della ragionevolezza e coerenza logica del giudizio che con esso viene espresso.
5.2. Appare evidente che la Sovrintendenza ha dato rilievo determinante alla visibilità  delle opere realizzate sul terrazzo e sul lastrico solare laddove ritiene che l’opera realizzata si configuri quale impatto visivo che per aspetto morfologico e volumetrico risulta incompatibile con le caratteristiche del tessuto edilizio storico dell’intorno, nonchè tale da inficiare le caratteristiche proprie dell’immobile interessato.
5.3. Il giudizio espresso dalla Sovrintendenza muove quindi dal presupposto che dette opere debbano essere demolite, non solo perchè ritenute incompatibili con il tessuto edilizio storico dell’intorno circostante, ma in quanto visibili.
5.4. Dalla motivazione tuttavia non si evince da quale visuale le opere siano percepibili.
.5. Ne consegue che non è possibile verificare nè la correttezza del presupposto (se le opere sono visibili), nè la coerenza logico – razionale del giudizio che ne è stato tratto (che sono incompatibili con le caratteristiche del tessuto edilizio dell’intorno ed inficiano le caratteristiche dell’immobile).
5.6. Di contro, nella descrizione delle opere contenuta nel diniego si dà  atto che la tettoia realizzata sul terrazzo a livello del secondo piano, è posizionata a ridosso della muratura esterna dell’alloggio che è in arretramento dal filo del prospetto su via Ognissanti di cm. 485.
5.7. Non può escludersi, quindi, che un manufatto che si trova arretrato di quasi cinque metri dalla linea prospettica dell’edificio non sia visibile dalla strada adiacente.
5.8. Inoltre, dal grafico allegato all’istanza di accertamento di conformità  – sul quale la Sovrintendenza ha fondato il proprio convincimento – che riproduce l’immobile in pianta e in sezione, si evince che il sovrastante lastrico solare, sul quale sono state realizzate le altre opere oggetto dell’ istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, è ancora più arretrato del terrazzo, rispetto al prospetto che si affaccia su via Ognissanti, e altrettanto parrebbe esserlo dal prospetto opposto che si affaccia sulla via Statuti marittimi.
5.9. A fronte di tali evidenze il parere, che ha valorizzato l’impatto visivo delle opere, avrebbe dovuto specificare, eventualmente all’esito di un sopralluogo che non risulta essere stato effettuato, da quale strada o angolo visuale le opere in questione sono effettivamente percepibili e dunque incompatibili con il contesto circostante.
5.10. Pertanto, proprio perchè le tavole di progetto esaminate dalla Sovrintendenza non escludono una tale lettura dello stato dei luoghi, il parere si rivela non adeguatamente motivato e tale è pure, in via derivata, il diniego del Comune che lo richiama.
6. In conclusione meritano accoglimento le censure di omessa istruttoria e carenza di motivazione evidenziate nel primo motivo di ricorso.
7. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Trani e il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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