Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Verifica – Servizi di pulizia – Costo del lavoro – Parametro delle ore effettivamente lavorate – Legittimità  

Il calcolo del costo orario  del lavoro ai fini della verifica di anomalia dell’offerta (a fortiori se vi sia una specifica previsione  della lex specialis)  è computato sulla base del costo complessivo per la manodopera  previsto dalla concorrente diviso per le ore effettive lavorate, come indicate nelle tabelle ministeriali, non già  sulla scorta delle ore teoriche lavorabili (che sono comprensive delle ferie, malattie, infortuni e permessi). 
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Vedi Cons. Stato, sez. V, sentenza 12 giugno 2017, 2815 – 2017 ; ric. n. 606/2017; è stato riunito anche il ricorso n. 607/2017  di impugnazione della sentenza Tar Puglia, Bari, identica nella massima, n. 1315/2017. 

Pubblicato il 25/11/2016
N. 01316/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
La Lucente spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Valla C.F. VLLGCM58E14A893T, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q.Sella, n.36; 

contro
Acquedotto Pugliese spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ada Carabba C.F. CRBDAA78P63L109V, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, n.36; 

nei confronti di
Gsa – Gruppo Servizi Associati spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Pauli C.F. DPLLCU71L16C758N e Luca Ponti C.F. PNTLCU59E13L483K, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, n.114, costituitosi in giudizio come interveniente ad opponendum; 

per l’annullamento
– delle determinazioni della commissione di gara per l’appalto del servizio di pulizia degli uffici e locali di AQP s.p.a., comunicate nella seduta pubblica dell’8 aprile 2016, di esclusione dell’offerta della ricorrente per il lotto 1 (sedi di Bari e Modugno), per ritenuta anomalia;
– delle conseguenti determinazioni di aggiudicazione del lotto n. 1, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comprese le valutazioni e i giudizi della commissione sulla congruità  dell’offerta della ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese spa e della Gsa – Gruppo Servizi Associati Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente impugna le determinazioni della stazione appaltante (d’ora in poi SA) che, all’esito della valutazione di anomalia della propria offerta, l’ha ritenuta non congrua e l’ha conseguentemente esclusa, aggiudicando la gara alla Gsa – Gruppo Servizi Associati Spa.
2.- L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per 36 mesi, del servizio di pulizia e igiene ambientale degli uffici e locali dell’AQP, suddiviso in diversi lotti (in questa sede viene in rilievo il lotto n.1 relativo alle sedi di sedi di Bari e Modugno) ed il criterio di selezione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3.- L’odierna ricorrente ha partecipato alla procedura, risultando, all’esito della valutazione delle offerte, la prima graduata. E’ stata poi esclusa con il provvedimento impugnato, non avendo superato il vaglio di anomalia dell’offerta, pur a seguito di un articolato contraddittorio.
In particolare, la SA ha ritenuto che le ore offerte per l’espletamento del servizio fossero quelle effettive (cioè al netto di ferie, malattie, infortuni, permessi), come richiesto dalla lex specialis (art. 7, paragrafo 1 “progetto tecnico”, punto 1.1 del capitolato speciale d’appalto, d’ora in poi CSA), e che la proposta economica della ricorrente, contemplante un ribasso del 37,00%, non fosse congrua.
4.- La ricorrente censura le determinazioni della commissione di gara rilevandone, con unico articolato motivo di ricorso (più precisamente esplicitato nel ricorso per motivi aggiunti, con cui vengono censurati gli stessi atti oggetto del ricorso principale, nonchè l’aggiudicazione definitiva), la erroneità  e la violazione della lex specialis.
Sostiene – questo in estrema sintesi il nucleo della doglianza formulata – che il CSA imponesse la formulazione di un’offerta contemplante il monte ore contrattuali (e non effettive) cioè comprensive di ferie, malattie, infortuni e permessi, sicchè il costo medio orario sarebbe da calcolarsi scegliendo come divisore del costo medio annuo una cifra pari a 2.088 (pari alle ore contrattuali) e non a 1.581 (pari alle ore effettive, per come indicato anche nelle tabelle ministeriali).
Pone a fondamento del proprio assunto la previsione di cui all’art. 9 del CSA che, a suo dire, richiamerebbe, per la determinazione del contenuto dell’offerta, il monte ore contrattuali (e non effettive).
5.- L’AQP, nel costituirsi, ha ribadito la correttezza dell’operato della commissione di gara. 
In particolare ha evidenziato che:
– la portata letterale dell’art. 7 del CSA non lasciava adito a dubbi (come confermato dalla circostanza che tutti gli altri operatori l’avevano inteso nel senso predicato dalla SA);
– la tesi proposta dalla ricorrente che giustificava il proprio ribasso con il riferimento al monte ore contrattuali, non sarebbe percorribile, in quanto laddove così interpretata, l’offerta non sarebbe conforme al CSA e, pertanto, andrebbe comunque esclusa; 
-l’offerta della ricorrente, per come formulata, era comunque, da interpretarsi nel senso indicato dalla commissione e, pertanto, risultava anomala.
6.- La società  aggiudicataria, costituitasi in giudizio come interveniente ad opponendum, ha sollevato plurime eccezioni di inammissibilità , deducendo, in primo luogo, di non essere stata evocata in giudizio quale formale controinteressata, essendo stata destinataria della notifica del ricorso a soli fini di notizia, senza essere indicata nell’atto quale controinteressata, ed inoltre, che il provvedimento di aggiudicazione definitiva non sarebbe stato gravato in modo specifico, neppure sotto l’aspetto dell’invalidità  derivata.
7.- All’udienza del 21.11.2016, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo la rinuncia alla trattazione cautelare all’udienza del 27.7.2016.
8.- Il ricorso non è fondato e tanto esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni in rito dell’aggiudicataria, da qualificarsi come controinteressata in senso formale e sostanziale.
8.1.- La doglianza dedotta da parte ricorrente muove dall’assunto che l’offerta tecnica, in ossequio alla lex specialis, dovesse fare riferimento al monte ore comprensive di ferie, malattie, infortuni, permessi e che, pertanto, quello da essa offerto è il numero di ore contrattuali.
Sostiene che ciò fosse imposto dall’art. 9 del CSA.
8.2.- Dirimente ai fini del decidere è, pertanto, la corretta individuazione del contenuto dell’offerta richiesto dal CSA.
8.3.- L’art. 9, nella parte ritenuta rilevante dalla ricorrente, dispone “In ogni caso, quand’anche gli addetti esistenti in organico sull’appalto cessato siano contrattualizzati con CCNL diverso, l’appaltatore subentrante deve utilizzare i lavoratori del precedente appaltatore ai sensi dell’art.25 LRP 3 agosto 2007 n. 25 (così come modificato dall’art. 30 LRP 25 febbraio 2010 n.4), assicurando agli stessi un impegno lavorativo non inferiore alle 25 ore settimanali, per ogni lavoratore attualmente utilizzato presso le sedi di Bari e Modugno, e non inferiore alle 13 ore settimanali, per ogni lavoratore attualmente utilizzato presso le Unità  Territoriali ed uffici periferici di Brindisi e Foggia. Restano salve eventuali condizioni di maggior favore attualmente riconosciute in favore dei dipendenti o eventuali condizioni migliorative previste dal CCNL applicato.”
La portata di tale clausola, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non rileva ai fini della individuazione del contenuto dell’offerta, ma mira a imporre il riconoscimento delle posizioni lavorative (e delle relative garanzie contrattuali) dei dipendenti dell’impresa uscente.
Depone in tal senso da un lato il chiaro tenore letterale della clausola; dall’altro la sua rubrica (testualmente riferita al “Personale impiegato”).
8.4.- Il contenuto dell’offerta è, invece, chiaramente delineato dall’art. 7.1.1 del CSA, come correttamente ritenuto dalla SA, dedicato ai “criteri di aggiudicazione” e, nello specifico, al sistema organizzativo del servizio che richiede espressamente che “Il sistema organizzativo dovrà  essere impostato prevedendo una congrua e adeguata distribuzione del personale per immobile, a cui attribuire il numero di ore globali annue effettive ritenute necessarie per l’espletamento del servizio”.
Il richiesto numero di ore annue effettive, non consente che, dal punto di vista testuale, si possa accedere alla tesi contenuta in ricorso.
Depone in senso conforme anche la copiosa giurisprudenza citata nella memoria di costituzione dell’AQP depositata il 7.6.2016 (alla quale si rinvia per esigenze di sintesi).
Conclusivamente, la tesi prospettata da parte ricorrente non può essere condivisa, con conseguente reiezione del ricorso.
9.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, dell’analoga controversia recante nn. 587/2016.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna La Lucente spa alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Acquedotto Pugliese spa e della Gsa – Gruppo Servizi Associati Spa che liquida, per ciascuno, in euro 1.500,00 omnicomprensivi, oltre IVA, CAP e spese generali in misura massima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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