Elezioni comunali – Ricorso candidato non eletto – Impugnazione operazioni elettorali – Onere specificazione motivi di ricorso e onere probatorio – Attenuazione – Ragioni 

Nei giudizi relativi alle elezioni comunali, l’onere di specificazione dei motivi e, di riflesso, quello probatorio, devono considerarsi attenuati in virtù della oggettiva impossibilità  dell’interessato di esaminare direttamente, al momento della presentazione del gravame,  l’elemento in contestazione costituito dalle schede elettorali (nella specie, in applicazione del suddetto principio,  il TAR ha ritenuto  che i motivi di ricorso fossero ben specificati nel contestare alcune schede elettorali il cui contenuto sostanziale si è poi rivelato conforme a quanto dedotto nel ricorso  in sede istruttoria; inoltre il TAR ha affermato la pregnanza delle dichiarazioni rese ex D.P.R. n. 445/2000 dai rappresentanti di lista allegate al ricorso, come presupposto dei vizi di legittimità  del provvedimento impugnato, anche in assenza di contestazioni a verbale durante le operazioni di scrutinio).

Pubblicato il 21/11/2016
N. 01295/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2016, proposto da: 
Mariateresa Bevilacqua, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Mevoli C.F. MVLGNN85E48C134W e Giuseppe Dalfino C.F. DLFGPP64D15A662R, con domicilio eletto presso Giuseppe Dalfino, in Bari, via Andrea da Bari n. 157; 

contro
Comune di Vieste non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Mauro Clemente, Antonio Montecalvo, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonella Iacobellis C.F. CBLNNL72T68A662I, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via A. Manzoni n. 169; 

per l’annullamento
– del verbale delle operazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Vieste svoltesi il 5 giugno 2016, e del verbale redatto dall’Ufficio elettorale della prima sezione del Comune di Vieste in data 7 luglio 2015 costituito dai Presidenti delle sezioni, relativamente alle operazioni previste dall’art. 71 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento:
– alla ripartizione del numero di seggi tra le liste non collegate con il candidato eletto Sindaco (pagg.19-20-21-22-23 del verbale);
– al numero dei seggi di consigliere comunale spettanti a ciascuna lista di candidati non collocata con il candidato eletto sindaco (pagg.20-21-22-23 del verbale);
– alla determinazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale riportata da ciascuno di essi (pagg. 26-27-28-29 del verbale);
– dei verbali riguardanti le operazioni degli Uffici elettorali di sezione, in particolare con riferimento alle sezioni nn.1, 2, 3, 4, 8, 11 e 14;
– del prospetto dei quozienti delle liste – Modello n.306/II-AR;
– del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tute le sezioni elettorali della lista:
Clemente Sindaco si – Modello n.306/I-AR,
– del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tutte le sezioni elettorali della lista: Movimento 5 Stelle – Modello n. 306/I-AR;
– dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale ai provvedimenti impugnati;
e per la correzione
– del risultato delle lezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Vieste in relazione alla corretta attribuzione dei seggi, con conseguente sostituzione della ricorrente al candidato illegittimamente proclamato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mauro Clemente e di Antonio Montecalvo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Giovanna Mevoli e avv. Antonella Iacobellis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, candidata della lista elettorale “Movimento 5 stelle” alla carica di consigliere comunale, nelle elezioni per il rinnovo del consiglio e del sindaco del Comune di Vieste, svoltesi il 5.6.2016, impugna le operazioni di assegnazione dei voti alle liste in competizione e la conseguente attribuzione dei seggi dalla quale è risultata esclusa.
Deduce che la ripartizione proporzionale dei cinque seggi restanti dopo l’assegnazione dei due terzi dei seggi consiliari ex art. 71 del d.lg. 267/2000, avrebbe favorito, a parità  di quoziente elettorale (863 voti), la lista Clemente Sindaco Sì.
2. Pertanto, ai fini dell’accoglimento del gravame, basterebbe la dimostrazione che un voto è stato attribuito illegittimamente alla lista avversaria, perchè il quinto seggio venga assegnato, per maggior quoziente, alla lista “Movimento 5 stelle” e quindi alla ricorrente.
3. La medesima deduce due motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.lg. 18.8.2000 n. 267, nonchè degli articoli 57 e 64 d.P.R. 16.5.1960 n. 560 – violazione delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione pubblicate dal Ministero dell’Interno – eccesso di potere per illogicità  e ingiustizia manifesta – errore di fatto.
Riguardo a ciascuna delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni elettorali n. 2, n. 8, n. 11 e n. 14, è contestata l’attribuzione di un voto alla lista “Clemente Sindaco Si”, nonostante l’assoluta assenza all’interno delle schede elettorali di indicazioni riconducibili al contrassegno della medesima lista, non considerando, invece, la volontà  espressa dell’elettore nell’indicare la preferenza nei confronti di candidati consiglieri di lista diversa da “Clemente Sindaco Si”.
Con specifico riferimento alle sezioni n. 2, n. 11 e n. 14, si contesta la validità , rispettivamente, di una scheda elettorale per le seguenti ragioni: 1) viene indicato nel quadrante del candidato Sindaco (Mauro Clemente) il nominativo di candidato consigliere appartenente a lista diversa 2) manca nel quadrante del candidato sindaco (Mauro Clemente) una chiara indicazione del contrassegno sia alla lista collegata che al nome del candidato Sindaco.
Riguardo alle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 8, si contesta la validità  di 3 schede elettorali:
– con specifico riferimento alla scheda n. 1 si propongono gli stessi vizi già  dedotti in relazione alle sezioni 2, 11 e 14; 
– con specifico riferimento alla scheda n. 2 il voto sarebbe stato illegittimamente assegnato alla lista Clemente sindacoSi, in quanto: 1) il relativo contrassegno era indicato nel quadrante del candidato Sindaco Mauro Clemente; 2) sulla stessa scheda elettorale erano presenti due differenti contrassegni apposti su liste diverse;
– con specifico riferimento alla scheda n. 3, si contesta l’attribuzione del voto alla lista Clemente Sindaco Si, nonostante la scheda riporti: 1) l’indicazione del contrassegno sulla lista “Clemente Sindaco Si” e nelle sottostanti due righe; 2) una preferenza cancellata; 3) un’altra preferenza espressa.
Riguardo alle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 1, è contestata l’attribuzione di un voto alla lista Clemente Sindaco Si, poichè è riconosciuto un voto al candidato consigliere Raffaele Zaffarano della lista “Clemente Sindaco Si”, risultante da scheda che riporta la seguente scritta “scrivi RAFFAELE ZAFFARANO”, con l’intento, che sarebbe oggettivamente percepibile, di rendere il voto riconoscibile.
Riguardo alle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 3, si contesta la validità  di una scheda elettorale in quanto è stato riconosciuto un voto al candidato consigliere Lorenzo Spina Diana, collegato alla lista “Clemente Sindaco Si”, risultante da scheda che riporta la seguente scritta “Lorenzo spirna Diana” [¦]detta scheda è da considerarsi nulla perchè presenta un’alterazione del nome “spirna,” in luogo di “spina” tale da ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, sia con riferimento alla scelta di scrivere il cognome con la “s” minuscola sia con l’aggiunta della consonante “r” del tutto estranea al cognome del candidato.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.lg. 18.8.2000 n. 267 e degli articoli 64 e 69 d.P.R. 16.5.1960 n. 560 – violazione del principio del favor voti – violazione delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione pubblicate dal Ministero dell’Interno – eccesso di potere per illogicità  e ingiustizia manifesta – disparità  di trattamento.
Riguardo alle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 4 è contestato l’annullamento di un voto espresso in favore della lista Movimento 5 stelle con apposizione del segno sul simbolo della lista e l’indicazione del numero d’ordine di iscrizione alla lista, anzichè del nominativo del candidato. 
Con decreti del Presidente della Sezione nn. 288 – 343/2016 veniva disposto, previa verifica e conteggio, in contraddittorio con le parti, il deposito delle schede contestate, dichiarate nulle e assegnate nelle sezioni 1, 2, 8, 11, 4 alla lista Clemente Sindaco Si, nonchè la scheda non attribuita alla ricorrente nella sezione 4.
4. Resistono i controinteressati.
5. All’udienza del giorno 8 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni della parti e della richiesta di rinvio avanzata dai controinteressati al fine di poter esaminare la documentazione depositata il 3.11.016 dalla Prefettura di Foggia, in esecuzione dell’adempimento istruttorio disposto con i citati decreti Presidenziali. 
Il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per disporre il rinvio della decisione poichè le parti hanno avuto la possibilità  di esaminare i documenti depositati dalla Prefettura di Foggia durante il procedimento di verificazione, svoltosi in contraddittorio, le cui operazioni sono state verbalizzate alla loro presenza.
6. Il ricorso è ammissibile in quanto le censure riguardanti le operazioni elettorali trovano riscontro nelle dichiarazioni allegate che vi sono allegate, rese ex d.P.R. 445/2000 dai rappresentati di lista.
La circostanza che essi non abbiano sollevato contestazioni a verbale, durante le operazioni di scrutinio, non priva di efficacia o di attendibilità  le loro dichiarazioni.
Recentemente infatti l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 32/2014) ha stabilito che la rilevanza probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, rilasciata dai rappresentanti di lista ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, non può essere esclusa ipotizzando un onere con effetto decadenziale che non trova conforto in alcuna norma e risulta anzi incompatibile con la facoltatività  sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n, 4, d.P.R. n. 570 del 1960), sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R.). [¦]
Nè va trascurato, incidentalmente, che il rappresentante di lista, che avverta la erroneità  di una determinata decisione del seggio in merito alla attribuzione di suffragi, può non percepire nell’immediatezza la rilevanza determinante dell’errore, che può invece manifestarsi solo alla conclusione delle operazioni. Deve pertanto essergli consentito, assumendo le responsabilità  penali previste dall’art. 76, comma 1 e 3, d. P.R. n. 445 del 2000, fornire il proprio apporto probatorio anche in un momento successivo alla proclamazione degli eletti.
Quanto all’efficacia probatoria di dette dichiarazioni, la stessa Adunanza Plenaria le considera un principio di prova che consente, nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, di verificarne, in sede istruttoria, la corrispondenza agli atti del procedimento elettorale.
7. Occorre poi chiarire, avendo i controinteressati eccepito la genericità  delle censure e dunque l’inammissibilità  del ricorso, che è consolidato in giurisprudenza il convincimento secondo il quale l’interessato, il quale di norma non ha la facoltà  di esaminare direttamente il materiale in contestazione, assolve l’onere di specificazione dei motivi di gravame se indica la natura dei vizi denunziati, riferibili a concreti presupposti materiali, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime (C.d.S., A.P., 20 novembre 2014, n. 32 e C.G.A. n. 664 del 20 novembre 2015).
8. All’onere attenuato di specificazione di motivi non può inoltre che corrispondere un onere altrettanto attenuato sul piano probatorio, nel senso che i fatti allegati nel ricorso come presupposto dei vizi di legittimità  del provvedimento impugnato, risultano provati se trovano sostanziale corrispondenza nella descrizione degli atti del procedimento elettorale, proprio in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà , in cui si trova chi ha interesse a contestare le operazioni elettorali illegittime, sulla base di dati informativi di carattere indiziario e della correlata esigenza di garantire l’effettività  della tutela giurisdizionale ai sensi dagli artt. 24 e 113 Cost. (Consiglio di Stato sez. V 13 aprile 2016 n. 1477).
Una dettagliata descrizione delle schede contestate comporterebbe infatti un tale rischio di errori per divergenze di dettaglio, da rendere il ricorso sì ammissibile, ma infondato nel merito e, all’opposto, descrizioni troppo generiche comporterebbero l’inammissibilità  della censura per difetto di specificità  del motivo.
Pertanto il Collegio interpreta i principi enunciati dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria nel senso di ritenere provate le asserzioni contenute nel ricorso quando sia ravvisabile un significativo collegamento tra la descrizione della scheda contestata, come in esso riferita, e la scheda concretamente rinvenuta in sede istruttoria nella Sezione elettorale indicata dalla parte ricorrente.
Per quanto detto in precedenza, infatti, non può pretendersi che la descrizione resa delle schede censurate corrisponda esattamente agli originali acquisiti in sede istruttoria, bastando che essa sia sufficientemente circostanziata, contenga riferimenti concreti ai connotati della scheda e non sia con essa incompatibile, secondo un criterio di irrilevanza delle eventuali divergenze non escludenti la corrispondenza della scheda descritta a quella rinvenuta.
Si potrà  quindi affermare che la scheda descritta nel ricorso corrisponde a quella rivenuta nella sezione indicata, se gli elementi in comune prevalgono su quelli diversi e se questi ultimi non siano tali da escludere che si tratti della stessa scheda, come invece accade quando diversi sono i nominativi dei candidati riferiti nel ricorso rispetto a quelli rinvenuti nell’originale, o sia riferita l’esistenza di un segno grafico che invece manca o è del tutto diverso da quello rinvenuto nell’originale.
9. Venendo al merito della questione il Collegio ritiene innanzitutto di non dover procedere all’apertura delle buste trasmesse dalla Prefettura di Foggia alla Segreteria della Sezione, ove sono state riposte le schede oggetto di controversia, poichè le parti non mettono in discussione la descrizione che ne è stata raccolta a verbale durante le operazioni di verificazione.
10. Ciò premesso, osserva il Collegio che per un numero di schede, che consente di superare la prova di resistenza dell’esito elettorale, gli elementi di fatto, analiticamente indicati nella narrativa dell’atto introduttivo, hanno trovato corrispondenza nel materiale descritto nei verbali delle operazioni di verificazione disposte con i citati decreti presidenziali.
11. Con particolare riferimento alla Sezione n. 8, risulta dal verbale di verificazione del 2.11.2016 che è stata rinvenuta una scheda, identificata con il n. 5, il cui voto è stato attribuito alla lista Clemente Sindaco Si, che non riporta il contrassegno sulla lista «Clemente Sindaco si» e riporta due nominativi, uno dei quali appartenente alla lista «Clemente Sindaco Si» (Cariglia) e l’altro appartenente alla lista Movimento 5 Stelle (Sicur).
La difesa dei controinteressati sostiene che detta scheda non sarebbe riconducibile a nessuna delle tre schede scrutinate nella sezione n. 8, attribuite alla lista Clemente Sindaco Si, contestate e descritte nel ricorso.
In realtà  appare evidente al Collegio che la descrizione della scheda in questione corrisponde a quella che nel ricorso viene riferita a schede scrutinate nelle sezioni n. 2, n. 8, n. 11 e n.14, contestate nel primo motivo perchè attribuite alla lista “Clemente Sindaco Si” nonostante l’assoluta assenza all’interno delle schede elettorali di indicazioni riconducibili al contrassegno della medesima lista, non considerando, invece, la volontà  espressa dell’elettore nell’indicare la preferenza nei confronti di candidati consiglieri di lista diversa da “Clemente Sindaco Si”.
Il maggior dettaglio riportato nel verbale di verificazione, con specifica indicazione del nominativo dei due candidati, rispetto alla descrizione riferita dalla ricorrente, non vale certamente ad escludere che la scheda, che si è inteso censurare, corrisponda a quella identificata nel verbale, dovendosi ritenere ininfluenti – proprio perchè l’interessato di norma non ha la facoltà  di esaminare direttamente il materiale in contestazione – le imprecisioni o le lacune delle indicazioni riferite dai rappresentanti di lista (Consiglio di Stato, sez. III, 27.10.2016, n. 4523).
Sono peraltro numerosi e significativi gli elementi di coincidenza: manca il contrassegno sulla lista Clemente Sindaco Si, la scheda contiene il nominativo di un candidato che non appartiene a detta lista, il voto, tuttavia, è stato attribuito alla lista Clemente Sindaco Si.
In punto di validità  della scheda in esame, appare pertanto evidente che l’assegnazione del voto alla lista Clemente Sindaco Si viola, quanto meno, l’art. 71 d.lg. 267/2000, come dedotto nel primo motivo di ricorso, che non consente, nei Comuni fino a 15.000 abitanti, l’espressione di voto disgiunto.
La censura deve pertanto essere accolta.
12. Analoghe considerazioni valgono per la sezione n. 11, fra le cui schede è stata identificata con il n. 1, nel verbale di verificazione, una scheda che non riporta il contrassegno sulla lista Clemente Sindaco Si e riporta due preferenze: De Simio, riconducibile alla lista Clemente Sindaco Si, e Ciuffreda riconducibile alla lista Futura.
Anche in questo caso la descrizione corrisponde a quella che la ricorrente riferisce ad una scheda, il cui voto, in ciascuna delle sezioni n. 2, n. 8, n. 11 e n. 14, ritiene illegittimamente attribuito alla lista Clemente Sindaco Si,nonostante l’assoluta assenza all’interno delle schede elettorali di indicazioni riconducibili al contrassegno della medesima lista, non considerando, invece, la volontà  espressa dell’elettore nell’indicare la preferenza nei confronti di candidati consiglieri di lista diversa da “Clemente Sindaco Si”.
13. Parimenti trova corrispondenza nella descrizione contenuta nel ricorso, la scheda della sezione n. 1, il cui voto è stato attribuito alla lista Clemente Sindaco Si, che il verbale di verificazione del 2.11.2016 identifica con il n. 2, riportandone i connotati come segue: Una scheda di votazione riporta il contrassegno sul simbolo della lista Clemente Sindaco Si e all’interno del riquadro nella parte superiore la dicitura “Scrivi Zaffarano R”.
Il Collegio, a mente delle considerazioni che precedono, ritiene che si tratti della scheda che riporta la seguente scritta scrivi RAFFAELE ZAFFARANO, descritta nel ricorso, sia perchè essa è stata rinvenuta nella stessa sezione ivi indicata, sia perchè l’iniziale del nome del candidato, riportata nella scheda, corrisponde a quella del nome contenuto nella descrizione sopra riportata, sia perchè la scheda contiene la parola scrivi.
Deve pertanto affermarsi che gli elementi di coincidenza fra le due descrizioni prevalgono nettamente sull’unico elemento, solo formalmente divergente – la ricorrente riferisce che il nome di battesimo è scritto per esteso, mentre nella scheda appare solo l’inziale – considerato che l’iniziale nella scheda è effettivamente quella del nome di battesimo del candidato.
13.1. In punto di validità  di detta scheda, che è stata assegnata alla lista Clemente Sindaco Si , si osserva che la nullità  del voto per la presenza di segni di riconoscimento è norma di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non già  in ogni caso di inosservanza delle regole sulla votazione, bensì quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà  dell’elettore di farsi riconoscere, tali essendo tutti quei segni che, estranei alle esigenze d’espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione (C.d.S. V, 2.4.2001, n. 1897).
Peraltro, proprio perchè la volontà  psicologica dell’elettore è per definizione imperscrutabile è stato precisato che l’espressione «in modo inoppugnabile», di cui all’art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà  dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poichè una simile inoppugnabilità  si avrebbe solo nel caso che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome; di conseguenza l’elemento della riconoscibilità  deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà  di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (Consiglio di Stato sez. V 18 gennaio 2016 n. 142).
Quindi la prova che l’elettore abbia inteso farsi riconoscere nell’esprimere il voto con modalità  particolari, non può che essere data attraverso un giudizio logico – razionale di verosimiglianza.
Si è infatti ritenuto che ove risulti una plausibile diversa giustificazione delle modalità  prescelte di espressione del voto, diversa da quelle impartite con le istruzioni fornite dagli Uffici elettorali, non può ritenersi provata univocamente la volontà  di rendere il voto riconoscibile (Consiglio di Stato, sez. III 27 ottobre 2016 n. 4523).
13.2. Nel caso in esame, se da un lato è certo che la parola scrivi vergata dall’elettore davanti al nominativo del candidato, costituisce un segno grafico non funzionale, anzi inutile, alla espressione di voto, dall’altro non è credibile, come invece sostenuto dalla difesa dei controinteressati, che l’elettore avrebbe ricopiato uno slogan elettorale -scrivi Tizio – sovente riportato sui pro-memoria che i candidati distribuiscono durante la campagna elettorale.
àˆ un dato di comune esperienza che i candidati sono soliti farsi propaganda indicando per esteso, nei pro memoriadistribuiti agli elettori, il proprio nome e cognome, soprattutto se ci sono altri candidati con lo stesso cognome, e nel caso in decisione proprio nella lista Clemente Sindaco Si è iscritto un candidato- Gaetano Zaffarano – che ha lo stesso cognome di quello indicato nella scheda in esame (Zaffarano R.)
Allora, se si trattasse della scheda di un elettore inesperto, affidatosi alla pedissequa copiatura del pro memoriaelettorale per manifestare il proprio voto, egli avrebbe dovuto, presumibilmente, riportare il nominativo del candidato per esteso.
La circostanza, desumibile, come detto, in via presuntiva, non ha trovato smentite poichè la difesa dei controinteressati non ha prodotto copia dei pro -memoria distribuiti durante la campagna elettorale dal candidato Raffele Zaffarano, per comprovare la tesi della fedele copiatura dell’indicazione di voto.
Il voto pertanto, in quanto oggettivamente riconoscibile, non avrebbe dovuto essere assegnato alla lista Clemente Sindaco Si.
14. Deve pertanto essere annullata l’assegnazione alla lista Clemente Sindaco Si dei voti fin qui esaminati.
Ne consegue che, dovendosi ridurre la cifra elettorale della predetta lista da 2589 a 2586 voti, il terzo quoziente elettorale risulta pari a 860 voti anzichè 863, con conseguente prevalenza, ai fini dell’assegnazione del seggio residuo, della lista della ricorrente il cui primo quoziente utile è pari a 863 voti. 
15. Restano assorbite le altre questioni, poichè l’esito del giudizio è pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
16. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– annulla in parte qua gli atti impugnati;
– corregge i risultati elettorali nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, proclama eletta alla carica di Consigliere comunale del Comune di Vieste, Bevilacqua Maria Teresa in luogo di Montecalvo Antonio.
Pone a carico del Comune di Vieste il compenso dovuto per la verificazione che liquida in complessivi € 1.750,00, come da prospetto depositato in data 3.11.2016.
Spese di lite per il resto compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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