1. Processo amministrativo – Rinvio proprio e prosecutorio – Composizione del Collegio giudicante – Alterità  del giudice del rinvio
 
 
2. Processo amministrativo – Erronea declinazione di giurisdizione o competenza – Rinvio improprio o restitutorio – Composizione Collegio – Alterità  delle persone fisiche – Non sussiste

1. Nel caso di rinvio proprio e prosecutorio (vale a dire il rinvio della causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza, finalizzato ad una nuova definizione del merito della controversia) va garantita l’alterità  del giudice del rinvio anche con riguardo alle persone fisiche che hanno pronunziato la sentenza annullata (sul punto Ad. Plen. n. 2/2009).

2. La remissione della causa ad un giudice che aveva (erroneamente) declinato la giurisdizione o la competenza (rinvio improprio o restitutorio) determina un nuovo inizio dello stesso grado di giudizio svoltosi in maniera nulla in precedenza e non di una fase complementare a quella di impugnazione.
In tali circostanze, viene meno il pericolo di prevenzione del giudice, con la conseguenza che la cognizione e la decisione della causa possono essere riservate allo stesso giudice del precedente giudizio. Nel Collegio giudicante, dunque, può essere presente anche il giudice estensore della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione poi riformata.

Pubblicato il 09/11/2016
N. 01270/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2014, in origine, integrato da motivi aggiunti e proposto da Onofrio Cicoria, Michele Paradiso, Giovanni Breglia, Paolo Laquale e Nunzio Maurizio Cupertino, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Gismondi, C.F. GSMFNC80C09A662T, Gaetano Veneto, C.F. VNTGTN40E28A662F, con domicilio eletto in Bari, via Sparano da Bari, n. 149 e riassunto da: 
Francesca Campanale, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Langiulli, C.F. LNGMHL70M13A225F, con domicilio eletto in Bari, via G. Re David, n. 1/E;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sabina Ornella Di Lecce, C.F. DLCSNR55H55D643E, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Bari, lungomare Nazario Sauro, n. 31-33; 
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Edvige Trotta, C.F. TRTDVG61P70A662N, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Bari, Lungomare Starita, n. 6; 
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Semeraro, C.F. SMRDNC55B03F784R, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, Piazza Massari; 
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierandrea Piccinni, C.F. PCCPND76S23D862V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanna Corrente, in Bari, via M. Celentano, n. 27; 
Azienda Sanitaria Locale di Foggia, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelantonio Majorano, C.F. MJRNLN78E25A662K, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, corso Cavour, n. 156; 

nei confronti di
Francesco Filoni, Domenico Chiarelli, Matteo Mennea; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum nel ricorso in riassunzione:
Michele Paradiso, Giovanni Breglia, Paolo Laquale, Nunzio Maurizio Cupertino, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Veneto, C.F. VNTGTN40E28A662F, Francesco Gismondi, C.F. GSMFNC80C09A662T, con domicilio eletto presso Veneto Studio Legale in Bari, via S. Matarrese, n. 270; 
ad opponendum:
Giuseppe Vapore, Videlmo Ficocelli, Francesco Papapicco, Matteo Mennea, Annalisa Pappalettera, Addolorata Cazzarò, Thierry Theodule Yomo Ngamo, Maria Forte, Livia Albanese, Gabriella Speranza, Donatella Mastrandrea, Ida Gjergji, Rita Lazzaro, Raffaella Stefania Di Venere, Monia Ancora, Loriana Tappari, Enrico Febbraro, Gianluca Albanese, Ilaria Cazzato, Mariarita Pepe Milizia, Dragana Biro, Franceschina Cataldi, Mohamed Azouz, Gaetano Incalza, Alessandra Guidetti, Epifanio Maurizio Corrado, Valeria Lattanzi, Americo Mancini, Antonio Trivisano, Giuliana Cocuzzi, Michele Zamboni, Elena Ricci Barbini, Linda D’Aloia, Carlo Ciccarelli, Marzia Salsapariglia, Antonello Pernice, Marianna Candido, Patrizia Gargiulo, Leonardo, Davis Fino, Antonio Raffaele D’Andrea, Stefania Laura Scalseggi, Rachele Soccio, Domenico Chiarelli, Giuseppina Licciardi, Nicola Petrelli, Ida Daloiso, Caterina Antelmi, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Augusto, C.F. GSTVCN42L14A662H, Roberto D’Addabbo, C.F. DDDRRT71D23A662R, con domicilio eletto presso il loro studio, in Bari, via Abate Gimma, n. 147; 

nel ricorso in riassunzione per l’annullamento
– della deliberazione del Direttore generale n. 222 del 21.2.2014 dell’ASL di Taranto e pubblicata all’Albo pretorio in data 24.2.2014 e della relativa deliberazione di rettifica, e di ogni atto presupposto (ivi compreso il provvedimento della Regione Puglia di pubblicazione degli incarichi vacanti nel servizio di emergenza sanitaria e di indizione della procedura per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato) e consequenziale (ivi comprese le note di esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria);
– della deliberazione del Direttore generale n. 142 del 26.2.2014 dell’ASL di Foggia e di ogni suo atto presupposto (ivi compreso il provvedimento della Regione Puglia di pubblicazione degli incarichi vacanti nel servizio di emergenza sanitaria e di indizione della procedura per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato) e consequenziale (ivi comprese le note di esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria);
– della deliberazione del Direttore generale n. 358 del 24.2.2014 dell’ASL di Brindisi e di ogni suo atto presupposto (ivi compreso il provvedimento della Regione Puglia di pubblicazione degli incarichi vacanti nel servizio di emergenza sanitaria e di indizione della procedura per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato) e consequenziale (ivi comprese le note di esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria);
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Gismondi, avv. Sabina Ornella Di Lecce, avv. Giandomenico De Tommasi, su delega dell’avv. Angelantonio Majorano, avv. Domenico Semeraro, su delega dell’avv. Pierandrea Piccinni, avv. Michele Langiulli e avv. Roberto D’Addabbo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso originario Onofrio Cicoria, Michele Paradiso, Giovanni Breglia, Paolo Laquale e Nunzio Maurizio Cupertino avevano impugnato il provvedimento della Regione Puglia di pubblicazione degli incarichi vacanti nel servizio di emergenza sanitaria (118) e di indizione della procedura per l’assegnazione degli incarichi medesimi.
Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti originari avevano dedotto l’illegittimità  per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 dell’a.c.n. e dell’art. 3 della l.r. n. 26 del 2006 così come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 7 del 2012, eccesso e sviamento di potere, manifesta illogicità  del provvedimento e travisamento dei fatti.
Con decreto n. 81 del 7.2.2014 il Presidente della seconda sezione di questo Tribunale aveva respinto l’istanza cautelare monocratica presentata dai ricorrenti.
In data 24.2.2014 si era costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Bari sostenendo l’irricevibilità  del ricorso, nonchè la sua infondatezza.
In data 28.2.2014 parte ricorrente aveva depositato motivi aggiunti con cui era stata impugnata la deliberazione del Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Bari di esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria per l’assegnazione degli incarichi di che trattasi.
Con decreto n. 129 del 28.2.2014 il Presidente della seconda sezione ha accolto l’istanza cautelare monocratica presentata dai ricorrenti ed ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino al 27.3.2014.
In data 19.3.2014 si era costituita in giudizio la Regione Puglia sostenendo l’infondatezza del ricorso principale e l’inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti perchè non notificato ai controinteressati.
In data 24.3.2014 si erano costituiti in giudizio con un intervento ad opponendum i medici meglio indicati in epigrafe.
In data 24.5.2014 parte ricorrente aveva depositato ulteriori motivi aggiunti avverso i provvedimenti del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria locale di Taranto, di Brindisi e di Foggia meglio indicati in epigrafe. 
In data 24.5.2014 i dottori Rosa Anna Maria Fallacara, Di Cosola Michele e Francesca Campanale avevano depositato un “ricorso ad adiuvandum” avverso le deliberazioni dell’Azienda sanitaria locale di Taranto, di Foggia e di Brindisi e gli atti presupposti, deducendone l’illegittimità  per violazione e falsa applicazione di legge (art. 92 a.c.n. 2009 – art. 3 della l.r. n. 26 del 2006 come modificato dalla l.r. n. 7 del 2012), eccesso di potere e manifesta illogicità  del provvedimento, illegittimità  propria e derivata degli atti gravati per illegittimità  del requisito del servizio senza soluzione di continuità  presso una postazione di cui alla d.g.r. 2488/2006.
In data 27.5.2014 si era costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Foggia, in data 11.7.2014 si era costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Brindisi e in data 18.11.2014 si era costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Taranto.
Con ordinanza n. 175 del 28.3.2014 questo Tribunale aveva respinto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.
Con sentenza n. 1570 del 17.12.2014 questo Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3327 depositata in data 3.7.2015, accogliendo l’appello presentato da Francesca Campanale, aveva rimesso la causa a questo Tribunale ai sensi dell’art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo.
Con atto inviato alla notifica il 2.10.2015 e depositato in data 9.10.2015 la dott.ssa Francesca Campanale ha proposto ricorso in riassunzione. 
Hanno presentato memorie l’Azienda sanitaria locale di Foggia, la Regione Puglia ed i controinteressati intervenienti ad opponendum.
In data 10.11.2015 hanno depositato un atto di intervento ad adiuvandum i dottori Michele Paradiso, Giovanni Breglia, Paolo Laquale e Nunzio Maurizio Cupertino.
Alla camera di consiglio del 25.11.2015 la dott.ssa Francesca Campanale ha rinunciato all’istanza cautelare.
In data 7.6.2016 i dottori Giovanni Breglia e il dottor Paolo Laquale hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 del codice del processo amministrativo, dichiarando di essere stati incaricati a tempo indeterminato, rispettivamente presso l’Azienda sanitaria di Brindisi e l’Azienda sanitaria locale di Bari, nell’ambito dei rispettivi servizi di emergenza sanitaria territoriali.
All’udienza pubblica del 7.6.2016 la trattazione del ricorso, su concorde richiesta delle parti, è stata rinviata all’udienza pubblica del 5.7.2016.
All’esito dell’udienza pubblica del 5.7.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Deve premettersi che l’iter processuale del ricorso in esame (sul quale è intervenuta prima questa Sezione con sentenza 17 dicembre 2014 n. 1570, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, e poi il Consiglio di Stato, con sentenza 3 luglio 2015 n. 2328, accogliendo l’appello presentato da Francesca Campanale, con rimessione della causa in primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo) non può essere accomunato alla fattispecie affrontata dalla sentenza dell’Adunanza plenaria 25 marzo 2009 n. 2, in cui invece il Tribunale amministrativo si ripronunciava dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato una sentenza in forma semplificata in esito alla fase cautelare – che aveva così deciso il ricorso nel merito – per mancato avvertimento delle parti, richiesto oggi dall’art. 60 codice del processo amministrativo.
In altri termini, l’Adunanza plenaria n. 2 del 2009 si era occupata di un’ipotesi in cui il giudizio, retrocesso dall’appello, sottoponeva al Tribunale amministrativo regionale, in concreto, la medesima reiudicanda sostanziale (id est, petitum e causa petendi sui quali il Tribunale si era già  pronunciato). La decisione della Plenaria aveva quindi ritenuto espressamente di far propri i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU., 27 febbraio 2008, n. 5087. Come noto, queste ultime avevano chiarito che, nel caso di rinvio dalla Cassazione ex art. 383, primo comma, c.p.c. (c.d. rinvio proprio e prosecutorio: “rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”), va garantita l’alterità  del giudice del rinvio anche con riguardo alle persone fisiche che pronunziarono la decisione annullata. 
Il c.d. rinvio proprio o prosecutorio (che è appunto il caso dell’art. 383, primo comma, c.p.c.), infatti, si ha quando il rinvio “mira ad una nuova definizione della controversia, essendo preordinato all’emanazione di una nuova sentenza di merito” (SS.UU., n. 5087/2008). La norma (art. 383, primo comma, c.p.c.) perciò parla di “altro giudice”, in modo da garantire quella “esigenza imprescindibile (¦) di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a ripercorrere l’identico itinerario logico precedentemente seguito; sicchè, condizione necessaria per dover ritenere un’incompatibilità  endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa res iudicanda” (Corte cost. 131/96, 341/98).
Al contrario, non si riscontra la medesima reiudicanda (e, dunque, non si determina neppure alcuna incompatibilità  del magistrato persona fisica) quando l’annullamento comporta il c.d. rinvio improprio o restitutorio (ad es. art. 383, terzo comma, c.p.c., per la cassazione e artt. 353 e 354 c.p.c., per l’appello civile). In particolare, la remissione della causa ad un giudice che aveva declinato la giurisdizione o la competenza (ipotesi regolata dall’art. 382 ed espressamente esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 383, primo comma) determina il reinizio dello stesso grado di giudizio svoltosi in modo nullo in precedenza e non di una fase complementare a quella d’impugnazione. In effetti, “mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, viene allora meno il paventato pericolo di prevenzione del giudice, insorgente proprio e solo dalla sovrapponibilità  di due cognizioni della medesima ampiezza. Pertanto appare coerente, sotto il profilo della imparzialità  e terzietà  del giudice, la scelta legislativa di non vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del medesimo giudice” (Corte cost. n. 341/98).
Ne consegue che nel Collegio può essere presente il giudice estensore della sentenza che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione riformata dal Consiglio di Stato, non sussistendo in capo al suddetto magistrato alcuna incompatibilità .
2. – Sempre in via preliminare, tenuto conto che le posizioni dei ricorrenti originari sono scindibili da quella dalla dott.ssa Francesca Campanale e che la decisione del Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza di questo Tribunale è stata assunta nel giudizio di appello introdotto dalla sola dott.ssa Francesca Campanale, la quale ha poi presentato nei termini ricorso in riassunzione, il Collegio evidenzia che questa fase del giudizio prosegue con riferimento a quest’ultima.
A quanto consta, Onofrio Cicoria non ha proposto appello alla sentenza di questo Tribunale dichiarativa del difetto di giurisdizione; mentre i dottori Michele Paradiso, Giovanni Breglia, Paolo Laquale e Nunzio Maurizio Cupertino, pur avendo impugnato la sentenza de qua con autonomo ricorso, poi vi hanno rinunciato, come dimostra il decreto presidenziale n. 1107 del giorno 8 ottobre 2015 dalla terza sezione del Consiglio di Stato che ha dichiarato il relativo giudizio estinto per rinunzia.
2.1. – Si prende comunque atto che in data 7.6.2016, i dottori Giovanni Breglia e Paolo Laquale hanno depositato un atto con cui dichiarano di rinunciare al ricorso.
2.2. – Infine, per quanto riguarda l'”intervento ad adiuvandum” depositato in data 10.11.2015, alla luce di quanto sopra evidenziato, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Per completezza, si evidenzia che tale atto, in ogni caso, mai avrebbe potuto ampliare il thema decidendum introdotto dal ricorso in riassunzione della dott.ssa Francesca Campanale.
3. – Si procede pertanto ad esaminare il ricorso in riassunzione della dott.ssa Francesca Campanale.
3.1. – In via preliminare si osserva che l’atto, qualificato “ricorso ad adiuvandum” proposto dalla dott.ssa Francesca Campanale nella prima fase di questo giudizio, considerato l’interesse autonomo – e non di mero fatto o dipendente o accessorio a quello azionato dai ricorrenti in via principale – fatto valere dalla dottoressa e la sua posizione di cointeressata, in ossequio alla teoria del raggiungimento dello scopo e in applicazione dei principi di conservazione degli atti processuali, non può che essere qualificato come ricorso autonomo (sul punto Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2014, n. 2280; Cons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2928). Infatti, come intervento, sarebbe stato inammissibile perchè avanzato da soggetto cointeressato legittimato pertanto a proporre l’impugnazione in via autonoma (sul punto, di recente, T.A.R. Roma, sez. I, 6 giugno 2016, n. 6470).
3.2. – Fatta questa premessa, il Collegio deve dichiarare inammissibili, come eccepito dall’Azienda Sanitaria di Foggia, tutte le censure inerenti la clausola del bando regionale pubblicato sul B.U.R.P. n. 146 del 7.11.2013 che prevede “Allegato “D” domande per medici (in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1) di cui alla L.R. n. 7 del 28.3.12, e comunque in servizio alla data del 31.3.2012, su posizioni individuate dalla DGR/2488 del 15.12.2009″. 
A parere della ricorrente, tale clausola sarebbe illegittima in quanto restringerebbe immotivatamente la platea degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ledendo il principio generale del favor partecipationis e, in via derivata, in parte qua, le deliberazioni dell’A.s.l. di Brindisi e di Foggia.
Tale clausola, infatti, essendo immediatamente lesiva della posizione della ricorrente, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando (7.11.2013), mentre il “ricorso ad adiuvandum” della ricorrente è stato inviato alla notifica solo in data 26.4.2014. 
àˆ noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale con il ricorso in riassunzione in alcun modo può essere ampliato il thema decidendum introdotto con il ricorso originario. 
La riassunzione del processo davanti al primo giudice a seguito del rinvio disposto dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo non comporta l’instaurazione di un nuovo processo davanti al T.a.r. inizialmente adito, ma la replica di quello introdotto con l’originario ricorso. 
Come è stato correttamente osservato “¦il riassuntore della causa non può modificare o integrare i suoi originari petita o introdurre domande nuove nè proporre nuove censure, restando circoscritti il petitum e la causa petendi a quanto delineato nell’atto introduttivo del giudizio” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 1 aprile 2014, n. 3577; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 1 febbraio 2011, n. 905; Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3878; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 1993, n. 347).
Nel caso di specie, pertanto, la dott.ssa Francesca Campanale non può introdurre censure non sollevate tempestivamente con il suo ricorso originario.
Si devono pertanto esaminare solo le autonome censure sollevate dalla ricorrente nei confronti dei provvedimenti delle singole Aziende Sanitarie che, ai sensi del bando regionale, hanno gestito la procedura di assegnazione degli incarichi de quibus.
3.3. – Nel ricorso in riassunzione si legge “¦ammessa e non concessa la legittimità  del bando, quanto deliberato dalle AASSLL Foggia e Brindisi non risponde al vero poichè il PPIT di Mola di Bari, posto di lavoro in cui per il 2012 è stato conferito l’incarico alla ricorrente dalla ASL BA con la nota prot. 143150/2 del 30.8.2011, è certamente previsto nella D.G.R. 2488/09. Il documento in questione è versato in atti, insieme con l’attestazione di servizio della ASL BA”.
Più precisamente, a pagina 6 del ricorso originario, si legge: “Tutti i ricorrenti sono medici che, alla data del 31.3.2012, prestavano servizio su mezzi del 118 in PPIT già  (a quella data) ricompresi nel nuovo assetto territoriale del SET 118¦Come innanzi indicato, il legislatore non ha previsto alcun ulteriore requisito nè tantomeno quello di aver prestato servizio alla data del 31.03.2012 “su una delle postazioni di cui alla DGR 2488 del 15.12.2009″¦L’assenza di tale requisito ha costituito tuttavia del tutto illegittimamente motivo di esclusione dei ricorrenti dalla selezione¦Del tutto illegittimamente, pertanto, i dott.ri ¦Campanale Francesca sono stati esclusi dalle graduatorie delle Asl di Foggia, Taranto e Brindisi oggi gravate, in quanto “non in servizio in postazioni individuate dalla DGR 2488 del 15.12.2009”.
Ora, per quanto riguarda l’inammissibilità  delle censure attinenti la clausola del bando che ha introdotto il requisito di aver prestato servizio alla data del 31.3.2012 “su una delle postazioni di cui alla DGR 2488 del 15.12.2009” si rinvia a quanto già  osservato al punto 3.2 di questa sentenza.
Il provvedimento di esclusione adottato dalla Aziende sanitarie, motivato dall’assenza di tale requisito, trova pertanto il proprio fondamento nella clausola de qua.
Nell’originario ricorso ad adiuvandum, con riferimento al provvedimento di esclusione dell’a.s.l. di Taranto, si legge altresì: “anche nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità  del requisito delle inesistenza della “soluzione della continuità ” di servizio su una postazione di cui alla DGR 2488/09, non v’è chi non veda come le ASL siano incorse in un macroscopico travisamento dei fatti. La ricorrente dott.ssa Campanale, infatti, era in servizio in data 31.3.2012 nell’ambito del SET 118 ed era in servizio su postazioni individuate dalla DGR 2488 del 15.12.2009, come emerge dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione. Tale domanda di partecipazione, infatti, che costituiva l’allegato “D” del BURP n. 146 del 7.11.2014 (rectius 2013), prevedeva l’allegazione di un’autocertificazione atta a comprovare il diritto a concorrere all’assegnazione dell’incarico per il personale in servizio alla data del 31.3.2012 e su postazioni individuate dalla DGR n. 2488 del 15.12.2009″. 
Sul punto, il Collegio osserva che nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  presentata, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, congiuntamente alla domanda di partecipazione e versata in atti dalla stessa ricorrente in data 24.5.2014, la dott.ssa Francesca Campanale dichiara che alla data del 31.3.2012 la stessa svolgeva incarico di medico del SEST 118, con contratto a convenzione, presso la postazione 118 di Polignano a Mare.
Più precisamente, nella dichiarazione sostitutiva de qua si legge che dal I febbraio 2012 al 31 agosto 2012 la ricorrente aveva svolto l’incarico di medico del SEST 118 ASL BA presso la postazione 118 di Polignano a Mare e che l’incarico di medico del SEST 118 ASL BA presso il PPIT di Mola di Bari era stato dalla stessa espletato dal I settembre 2011 al 31 gennaio 2012.
La documentazione versata in atti dalla ricorrente solo in data 9 ottobre 2015 (consistente nell’atto di conferimento dell’incarico provvisorio alla dott.ssa Francesca Campanale per n. 38 ore settimanali in qualità  di medico nel punto primo intervento territoriale sede di Mola di Bari dell’Azienda sanitaria locale di Bari, nel quale è precisato che tale incarico sarebbe decorso dal I settembre 2011 e terminato il 31.8.2012 “salva anticipata interruzione a seguito del conferimento di nuovo incarico a tempo indeterminato”, nonchè nell’attestazione dell’Azienda sanitaria locale di Bari che a far data dal I settembre 2011 e sino al 28.8.2012 la dott.ssa Francesca Campanale prestava servizio in qualità  di medico a tempo determinato presso il Servizio di emergenza sanitaria territoriale “118”, con un impegno orario di n. 38 ore settimanali – senza peraltro precisare in quale punto di intervento territoriale tale incarico si stava svolgendo -) non poteva in ogni caso essere presa in considerazione dall’Amministrazione procedente perchè, agli atti, non risulta che la stessa sia stata presentata in sede di partecipazione alla selezione. 
In ogni caso, sul punto, giova richiamare quanto recentemente evidenziato dalla quarta sezione del Consiglio di Stato: “Più radicalmente, inoltre, il Collegio -come si è prima avvertito- non intende discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale secondo cui nelle procedure evidenziali il c.d. falso innocuo è istituto insussistente atteso che, nelle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni è già  di per sè un valore da perseguire perchè consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità , la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione; pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perchè, al di là  dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi già  di per sè stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare.” (cfr. ex multis CGA 710/2013 Cons.St. V Sez. n. 3397 del 2013). A quanto dal Tar correttamente colto, deve aggiungersi che l’intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all’elementare principio dell’autoresponsabilità  e che devono essere rese con diligenza e veridicità  (Consiglio di Stato, sez. V, 01/12/2014, n. 5928)” (Cons. Stato, IV sez., 7 luglio 2016, n. 3014).
Sul punto, nelle memorie difensive, l’A.s.l. di Foggia evidenzia che dalla lettura del documento programmatico adottato con la deliberazione n. 2488 del 2009, la postazione 118 M di Polignano a Mare risulta essere soppressa e che pertanto la dott.ssa Francesca Campanale era stata correttamente inserita nell’Allegato 3 della delibera impugnata in quanto medico non in servizio presso una postazione individuata dalla deliberazione n. 2488 del 2009 alla data del 31 marzo 2012.
L’affermazione dell’A.s.l. di Foggia circa la soppressione della postazione 118 M di Polignano a Mare non è stata contestata dalla difesa della ricorrente, la quale, invero si limita ad affermare che la dott.ssa Francesca Campanale era in servizio presso una delle postazioni individuate dalla deliberazione n. 2488 del 2009, insistendo sul fatto che la ricorrente avesse svolto un incarico conferito dall’A.s.l. di Bari presso il PPIT di Mola di Bari, evidenziando che quest’ultimo era certamente previsto nella suddetta deliberazione.
In effetti, proprio come affermato dall’A.s.l. di Foggia, nell’allegato della deliberazione n. 2488 del 2009, la postazione 118M – che figura nella parte della tabella che rappresenta la situazione “attuale” – non figura più nella parte della tabella che rappresenta invece la proposta riorganizzativa. 
In sintesi, non può che concludersi che la dott.ssa Francesca Campanale in sede di partecipazione alla selezione avesse dichiarato, con dichiarazione sostitutiva ex d.P.r. n. 445 del 2000, di aver svolto incarico di medico del SEST 118 ASL BA, con contratto a convenzione, dal 1.2.2012 al 31.8.2012 presso la postazione 118 di Polignano a Mare e che, pertanto, le Aziende sanitarie locali non potessero che escluderla.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tale motivo di ricorso non può essere accolto perchè infondato.
3.4. – Resta da esaminare la censura sollevata con riferimento alla deliberazione di esclusione dell’A.s.l. di Taranto per aver introdotto un requisito ulteriore, cioè il servizio “senza soluzione di continuità “.
Nella deliberazione dell’A.s.l. di Taranto, come motivo di esclusione della dott.ssa Francesca Campanale, si legge “non in servizio senza soluzione di continuità  presso postazioni individuate dalla DGR 2488/2009”.
Sul punto, l’A.s.l. di Taranto, nella memoria depositata in data 18.11.2014, evidenzia che la Regione Puglia con nota del 9.1.2014, prot. AOO/152/283/potp inviata alle Aziende Sanitarie, comunicava le determinazioni prese dal Comitato permanente regionale tese ad uniformare i criteri di formulazione delle graduatorie a livello regionale in materia di assegnazione dei poteri relativi alle carenze del servizio SEU 118 e che con detto documento si imponeva il rispetto anche dei criteri individuati dalla Conferenza dei servizi di tutte le a.s.l. pugliesi di cui al verbale del 30.6.2010 che comprendeva il criterio dello svolgimento, da parte del medico, del servizio “senza soluzione di continuità ” nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge regionale relativa al bando di concorso e la data di scadenza per la presentazione delle domande.
In effetti, nelle premesse della deliberazione n. 222 del 21.2.2014 dell’A.s.l. di Taranto, vi è un espresso rinvio alla nota regionale suddetta (non impugnata direttamente dalla ricorrente), con la precisazione che attraverso quest’ultima la Regione Puglia ha comunicato alle A.s.l. pugliesi che, al fine di uniformare i criteri di formulazione delle graduatorie a livello regionale, le stesse devono essere redatte nel rispetto dei criteri di cui al verbale del 30.6.2010, stilato in sede di Conferenza dei servizi e della legge regionale n. 7 del 2012, nonchè della relativa circolare esplicativa.
Non essendo stata impugnata direttamente, neppure tardivamente, la nota regionale de qua, la censura risulta essere inammissibile.
Si evidenzia in ogni caso che, a prescindere dalla “soluzione di continuità “, la dichiarazione resa dalla dott.ssa Francesca Campanale depositata in atti ne avrebbe comunque comportato l’esclusione. 
Anche tale motivo di ricorso pertanto non può essere accolto.
In conclusione, il ricorso in riassunzione della dott.ssa Francesca Campanale deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto perchè infondato.
Vista la complessità  della vicenda processuale, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto dalla dott.ssa Francesca Campanale lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum del 10.11.2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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