Processo amministrativo – Ricorso gerarchico – Silenzio – Impugnazione dinanzi al TAR ex art. 117 c.p.a. – Inammissibile – Conversione dell’azione – Possibilità – Conseguenze 

Ove l’Amministrazione non si pronunzi sul ricorso gerarchico, il conseguente ricorso dinanzi al TAR non può avere ad oggetto il comportamento silente  della p.A. ai sensi dell’art.117 c.p.a., bensì un giudizio impugnatorio avverso l’atto già  gravato, senza esito,  in sede gerarchica (Il TAR ha altresì ritenuto che, nella specie,  vi fossero  i requisiti formali e sostanziali per la conversione dell’azione ex art. 32 c.p.a., rispondendo la rimessione della causa sul ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica).  

Pubblicato il 27/10/2016
N. 01246/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2016, proposto da: 
Figli di Antonio Casulli S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giuseppe Maggipinto C.F. MGGLGS78B12A149J, Nicola Mancino C.F. MNCNCL38L15A662U, con domicilio eletto presso Nicola Mancino, in Bari, via M. Amoruso, n. 5; 

contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale Bari non costituiti in giudizio; 

per la declaratoria d’illegittimità  
– del silenzio serbato dall’INPS in merito ai ricorsi presentati dalla Figli di Antonio Casulli s.n.c. in data 19.1.2016 avverso i provvedimenti di reiezione della domanda di integrazione salariale del 5.6.2014 e delle due richieste di proroga del 5.9.2014 e del 7.10.2014;
– per l’accertamento dell’obbligo dell’INPS di pronunciarsi sulle medesime istanze e di definire il procedimento con un provvedimento espresso e motivato;
– per l’annullamento, in alternativa, del diniego opposto e per l’accoglimento delle predette istanze, stante la sussistenza di tutti i requisiti ed i presupposti di legge;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udito per la ricorrente l’avv. Luca Giuseppe Maggipinto;
 

La Società  ricorrente impugna il silenzio serbato dall’INPS sul ricorso gerarchico presentato ai sensi dell’art. 46 l. 88/1989, avverso i provvedimenti, notificati il 6.1.2016, di rigetto di sue istanze di ammissione al trattamento di integrazione salariale e di concessione delle relative proroghe.
Preliminarmente si rileva che, secondo quanto disposto dal d.P.R. 6 dicembre 1971 n. 1199, il silenzio serbato dall’Autorità  interpellata con un ricorso gerarchico, non si configura come inadempienza, e dunque non dà  luogo all’impugnazione del silenzio come tale, tantomeno all’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere, bensì rileva come mero fatto che abilita il privato interessato a ricorrere al Giudice amministrativo impugnando, non già  il comportamento silente dell’Autorità  sovraordinata, ma il provvedimento già  impugnato inutilmente in via gerarchica (C.d.S. 4276/2913).
Ne segue che il ricorso non può essere trattato con il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a., bensì in pubblica udienza avendo ad oggetto il provvedimento, già  opposto in sede gerarchica, di rifiuto espresso della prestazione richiesta. 
Poichè il gravame ha i requisiti formali e sostanziali del ricorso ordinario, avendo la ricorrente chiesto, in questa sede, anche l’annullamento dei provvedimenti di reiezione della domanda di integrazione salariale, è possibile disporre la conversione dell’azione e il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
Nulla per le spese, non essendosi la resistente costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dichiara inammissibile il ricorso avverso il silenzio proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
Dispone la conversione dell’azione e il mutamento del rito speciale in rito ordinario in ordine alla domanda di annullamento dei provvedimenti di reiezione della domanda di integrazione salariale del 5.6.2014 e delle richieste di proroga del 5.9.2014 e del 7.10.2014 e, per l’effetto, dispone la rimessione della causa sul ruolo, perchè sia trattata in pubblica udienza.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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