1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio  – Parere Soprintendenza – Valutazione di merito – Illegittimità  – Non sussiste – Ragioni 
 
2. Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio  – Ricorso –  Motivi  – Eccesso di potere per disparità  di trattamento – Rispetto ad altri atti non conformi a legge – Non sussiste 

1. A seguito dell’entrata in vigore a regime dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza non esercita più un mero sindacato di legittimità   nel rendere il parere sull’atto autorizzatorio della Regione o del Comune sub delegato, bensì una valutazione di merito amministrativo espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (nella specie, il parere negativo della Soprintendenza in merito ad un intervento d’installazione di un pergolato con impianti solari termico e fotovoltaico sul lastrico solare di un edificio in zona omogenea di tipo A, è stato ritenuto legittimo dal TAR vista la norma di cui all’art. 4.4.1 del  PPTR che esclude tali installazioni in detta zona, con conseguente assorbimento del motivo di ricorso con il quale si censurava la valutazione di compatibilità  paesaggistica espressa dalla Soprintendenza).


2. Non sussiste l’eccesso di potere per disparità  di trattamento ove il termine di raffronto evocato dal ricorrente consista in atti non conformi a legge.

Pubblicato il 11/10/2016
N. 01191/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2015, proposto da: 
Angela Montingelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Ignazio Lagrotta C.F. LGRGNZ69P14G942M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari alla via Prospero Petroni n.15; 

contro
Comune di Molfetta;
Regione Puglia; 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, Fg Bat, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. 19466 del 20/3/2015 emesso dal RUP del Comune di Molfetta con il quale si comunica la conclusione del procedimento con diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e si trasmette, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/04, il parere del 24/02/2015 del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo notificato in data 23/03/2015;
– del medesimo parere negativo del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari emesso in data 24/02/2015, relativo alla realizzazione di un pergolato in legno lamellare posto sul lastrico solare di un immobile sito in v.co I Sigismondo con sovrastante impianto fotovoltaico della capacità  di 4kW e impianto solare termico;
– di ogni altro atto connesso conseguente o presupposto ancorchè non conosciuto con espressa riserva di motivi aggiunti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo e di Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, Fg Bat;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
 

1. Il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità  del parere negativo espresso dalla locale Soprintendenza in data 24/2/15 (in epigrafe meglio indicato) in relazione alla realizzazione da parte della ricorrente di un pergolato in legno sovrastato da un impianto solare fotovoltaico e di un impianto solare termico, entrambi da collocare sul lastrico solare dell’immobile di sua proprietà  sito nel centro storico di Molfetta al vico I Sigismondo.
La ricorrente, in sintesi, lamenta un travalicamento di competenze da parte della Sovrintendenza (che avrebbe dovuto limitarsi, a suo dire, ad un controllo di legittimità  rispetto alla bozza di provvedimento favorevole del Comune), nonchè carenze istruttorie e motivazionali in relazione al contrasto tra l’intervento programmato ed il contesto paesaggistico della zona.
2. Il Ministero dei Beni, delle Attività  Culturali e del Turismo ha resistito alla domanda, depositando relazione sui fatti di causa.
3. Respinta l’istanza cautelare, all’udienza pubblica del 6/10/16 la causa è stata trattenuta in decisione. 
4. Il ricorso non merita accoglimento.
4.1 In relazione a quanto dedotto dalla ricorrente al punto A2 del ricorso, giova rammentare che “con l’entrata in vigore, a regime (dal 1° gennaio 2010), dell’art.146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), la Soprintendenza esercita non più un sindacato di mera legittimità  (come previsto dall’art. 159 d.lgs. n. 42/04 nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo (su cui Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9), ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (art. 146 d.lgs. 42/04)” [¦omissis …] Alla luce del riferito quadro giurisprudenziale non appare revocabile in dubbio che:
– le valutazioni della Soprintendenza sono da ritenersi connotate da elementi tecnico-discrezionali non sindacabili in sede giurisdizionale, se non per illogicità  manifesta, per palese incongruità  o inadeguatezza del provvedimento in rapporto alle sue finalità  di protezione del territorio vincolato;
– il parere espresso dalla Soprintendenza risulta qualificato non quale esercizio di potere consultivo, bensì come espressione di un parere decisorio complesso, con la conseguenza che, in considerazione del rilevante apporto decisionale, si richiede una compiuta esposizione delle ragioni logico-giuridiche ostative;
– le valutazioni della Soprintendenza devono ritenersi una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (art. 146 d.lgs. 42/04)” – T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. 22/7/15 n. 1624).
4.2 Tanto doverosamente premesso, osserva il Collegio che il gravato parere negativo si basa su due autonomi motivi, il primo dei quali è costituito dall’esistenza di un’espressa disposizione nell’elaborato 4.4.1. del PPTR (Linee Guida Energie Rinnovabili) che esclude l’installazione di impianti di energie rinnovabili sugli edifici situati in zona omogenea di tipo A (quale, incontestatamente, quello di proprietà  della ricorrente).
Tale motivo (sul quale non si appunta alcuna deduzione – nè in fatto nè in diritto – da parte della ricorrente) costituisce sufficiente ragione per negare l’autorizzazione paesaggistica richiesta. 
4.2 Del tutto generica, inoltre, si palesa la deduzione di parte ricorrente circa l’esistenza di “interventi similari” in zone adiacenti del centro storico. In proposito, giova rammentare che:
– onde configurare il vizio di eccesso di potere per disparità  di trattamento è necessario che vi sia un rapporto di coincidenza fra la soluzione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, e, quindi, l’oggettiva ed assoluta identità  di situazioni messe a confronto, in modo da dimostrare l’esistenza della lamentata disuguaglianza di trattamento, di un contrasto logico insanabile e di una palese ingiustizia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2291; sez. III, 23 ottobre 2007, n. 202; sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2720; 9 aprile 2009, n. 2199; 29 luglio 2009, n. 4732; 23 settembre 2009, n. 5671; TAR Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2007, n. 13; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 573; 4 luglio 2007, n. 6460; 17 aprile 2009, n. 2015; TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1554; sez. I, 6 marzo 2007, n. 2177; 7 novembre 2007, n. 10983, sez. II, 15 maggio 2008, n. 4269; sez. I, 3 marzo 2009, n. 2191; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 21 dicembre 2007, n. 394; Trento, 17 novembre 2008, n. 290; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 19 febbraio 2008, n. 276; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 28 ottobre 2008, n. 400), circostanza non comprovata nel caso di specie;
– l’eccesso di potere sotto forma di disparità  di trattamento non è configurabile allorquando il termine di raffronto consista in atti non conformi a legge, essendo evidente che il soggetto illegittimamente escluso da un determinato beneficio non può invocare l’eventuale illegittimità  commessa in favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in suo favore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4685; 9 aprile 2009, n. 2190; TAR Emilia Romagna, Parma, 10 gennaio 2007, n. 3; TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 giugno 2009, n. 5419; TAR Valle d’Aosta, Aosta, sez. I, 16 settembre 2009, n. 74): nel caso di specie, nulla è documentato in merito agli eventuali titoli abilitativi degli interventi similari “invocati” dalla ricorrente.
4.3 La legittimità  – per questa parte – del gravato diniego consente di assorbire le censure dedotte avverso la parte della motivazione del diniego relativa alla valutazione di compatibilità  paesaggistica effettuata dalla Soprintendenza, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse della parte ricorrente all’esame delle altre doglianze; ed invero, “nel caso di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità  di ragioni (ciascuna delle quali di per sè idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perchè il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate (in tal senso: Cons. Stato, VI, 5 marzo 2013, n. 1323; id., VI, 28 settembre 2012, n. 5152; id., VI, 11 giugno 2012, n. 3401)” – così, Consiglio di stato, sez. 6, sent. 12/2/14 n. 688. 
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Amministrazione resistente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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