1. Processo amministrativo – Principi generali – Sentenza di primo grado – Esecutività  – Pendenza di giudizio d’appello nel quale non sia stata concessa l’istanza cautelare – Conseguenze sull’azione amministrativa
 

2. Processo amministrativo – Principi generali – Rapporti con il processo penale – Distinzione – Effetti della pronuncia del g.a. sull’amministrazione procedente

1. Ai sensi dell’art. 33, co. 2, c.p.a., le sentenze di primo grado sono esecutive, salvo la concessione dello strumento previsto dall’art. 98 c.p.a. (istanza cautelare in appello), in assenza del quale non sussiste alcuna ragione per mettere in discussione l’esecutività  della sentenza di primo grado sancita dalle norme di legge ed il relativo obbligo gravante sull’amministrazione, tenuta all’esecuzione. Ne deriva che, a fronte del diniego di accertamento di sanatoria e di condono degli interventi edilizi ritenuti abusivi (per insanabile mancanza di titolo), l’ente locale non è obbligato ad attendere necessariamente l’esito del giudizio di appello, attesa la natura esecutiva della sentenza pronunciata in primo grado.

 
2. Stante la consolidata giurisprudenza in tema di distinzione del procedimento penale rispetto a quello amministrativo pur con riferimento alla medesima fattispecie (in particolare, di manufatto abusivo), operando i due procedimenti su distinti piani e secondo diverse cadenze temporali, l’Amministrazione comunale, a fronte del pregresso accertamento di abusi edilizi realizzati su area sottoposta a vincolo di inedificabilità  ex lege (nella specie, vincolo cimiteriale), è tenuta ad ultimare il procedimento sanzionatorio avviato, adottando i provvedimenti e gli atti materiali diretti a darvi piena attuazione, a nulla rilevando la circostanza che in sede penale sia stata concessa in fase di appello la sospensione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale di prime cure.

N. 00982/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2015, proposto da: 
Antonio Di Liddo, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Salerno, con domicilio eletto ex lege presso la Segreteria del T.A.R. in Piazza Massari, Bari; 

contro
Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli, in Bari, Piazza Luigi di Savoia n. 37. 

per l’annullamento
-della nota prot. n. 29157 del 20.08.2015 della Ripartizione Tecnica, Ufficio Edilizia Privata del Comune di Bisceglie a firma del Dirigente, arch. Giacomo Losapio, con cui si comunica l’esecuzione di lavori in danno, per demolizione di opere abusive realizzate in Bisceglie, Carrara Salsello n. 51 a carico del sig. Di Liddo Antonio, di cui alla Determina Dirigenziale n. 111 del 10.07.2015;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati nonchè per l’accertamento del diritto ad ottenere la sospensione di ogni procedimento a seguito dell’ordinanza di sospensione dell’ordine di demolizione pronunciata dalla Corte di Appello di Bari,Terza Sezione Penale (proc. pen. n. 2498/2007) ed in pendenza di giudizio di appello presso il Consiglio di Stato (8773/2009) avverso la sentenza n. 1825/2008 resa sul ricorso n. 2044/2006 del TAR Puglia – Bari, Sez. III.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. Antonio Di Liddo, con il ricorso notificato il 21.09.2015 e depositato il successivo 25.09.2015, ha impugnato la nota in epigrafe specificata, con cui il Comune di Bisceglie ha comunicato l’esecuzione di lavori in danno per la demolizione di opere abusive, realizzate sull’immobile di sua proprietà , censito al catasto al fg. 2, p.lle nn. 1533 e 1056 sub 1, sito in Strada Vicinale Salsello, n. 51.
La comunicazione segue la determina nr. Reg. generale 799 del 10.07.2015, con cui è stata approvata la spesa per l’esecuzione dei suddetti lavori in danno, attesa la mancata esecuzione da parte del sig. Di Liddo dell’ordinanza di demolizione n. 255 del 3.07.2007.
Espone al riguardo quanto segue :
a) che il Comune, in precedenza, ha negato la sanatoria delle opere abusive, in quanto realizzate in zona di inedificabilità  assoluta per previsione del vigente PRG e per disposizione dell’art. 338 R.D. 1265/1934; 
b) che avverso il suddetto diniego è stato proposto ricorso, respinto con sentenza n. 1825/2008, pronunciata da questo T.A.R., avverso la quale è tuttora pendente appello innanzi al Consiglio di Stato;
c) che le medesime opere abusive sono state oggetto di un procedimento penale e che l’ordine di demolizione impartito in tale sede è stato sospeso dalla Corte d’Appello di Bari.
I motivi di ricorso si fondano sull’asserito eccesso di potere sotto vari profili da parte dell’amministrazione comunale, principalmente per non avere tenuto conto della sospensione dei procedimenti sanzionatori in sede penale.
2. – Con ordinanza n. 607 del 22.10.2015 è stata accolta l’istanza cautelare.
3.- Con atto depositato il 18.11.2015 si è costituito in giudizio il Comune di Bisceglie, replicando, con memoria del 4.06.2016, alle censure del ricorrente.
4. – Alla pubblica udienza del 7.07.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Dirimenti sono le seguenti considerazioni:
5.1. – la sentenza n. 1825/2008 con cui è stato respinto il ricorso avverso il diniego di sanatoria delle opere abusive e l’ordinanza di demolizione, sebbene appellata, è allo stato esecutiva, non avendo parte ricorrente, soccombente, chiesto alcun provvedimento sospensivo nel giudizio di appello. Come già  chiarito dalla Sezione in precedente pronuncia “Ai sensi dell’art. 33, co. 2, c.p.a., le sentenze di primo grado sono esecutive, salvo il ricorso allo strumento previsto dall’art. 98 c.p.a., in assenza del quale non sussiste alcuna ragione per mettere in discussione l’esecutività  della sentenza di primo grado sancita dalle norme di legge ed il relativo obbligo gravante sull’amministrazione, tenuta all’esecuzione. Ne deriva che, a fronte del diniego di accertamento di sanatoria e di condono del Comune (…), gli interventi edilizi contestati dall’ente locale, per essere stati realizzati in assenza di titoli autorizzatori, sono abusivi.
L’ente locale, in definitiva, non è obbligato ad attendere necessariamente l’esito del giudizio di appello, attesa la natura esecutiva della sentenza pronunciata in primo grado” (T.A. R. Bari sez. III, sent. 315 del 10.03.2016).
Ne consegue che i presupposti che hanno portato al diniego di sanatoria e all’adozione dell’ordinanza di demolizione non possono essere rimessi in discussione, risultando, per questo, inammissibili le censure del ricorrente nella parte in cui ripropongono doglianze avverso i suddetti provvedimenti, come avviene con riferimento al documento programmatico per la rigenerazione urbana dell’area su cui insiste il manufatto abusivo.
5.2. -Il procedimento penale è distinto da quello amministrativo. Consolidata è in tal senso la giurisprudenza nell’affermare che il profilo amministrativo e quello penalistico, entrambi connessi e conseguenti alla realizzazione di opere o manufatti abusivi, operano su distinti piani e secondo diverse cadenze temporali (Cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2865; Tar Lazio, Roma, I-quater, 13 giugno 2016 n. 6744 e 2 aprile 2015, n. 4970).
A nulla rileva, pertanto, quanto riferito dal ricorrente sul procedimento penale relativo alla realizzazione delle medesime opere.
5.3. – A fronte del pregresso accertamento di abusi edilizi realizzati su area sottoposta a vincolo cimiteriale (e, dunque, in violazione del vincolo di inedificabilità  ex lege), l’amministrazione comunale è tenuta ad ultimare il procedimento sanzionatorio avviato, adottando, a seguito dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione, i provvedimenti e gli atti materiali ulteriori, diretti a darvi piena attuazione.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
6. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del costituito Comune di Bisceglie, di spese ed onorari del presente del giudizio, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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