Espropriazione per p.u. – Occupazione illegittima – Mero fatto – Conseguenze

Alla luce della giurisprudenza comunitaria, deve ormai escludersi la possibilità  di affermare in via interpretativa che da una attività  illecita della p.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà  da parte del privato; caduto, infatti, l’istituto della cd. occupazione acquisitiva, in quanto contrastante con i principi affermati dall’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU, diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione, ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c..

Pubblicato il 28/07/2016
N. 00992/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2009, proposto da:
Nicola Valente, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Lorusso, C.F. LRSBGI44M02A883X, e Cecilia Lorusso, C.F. LRSCCL75L59A883H, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Grassi, C.F. GRSSMN79D16H501G, con domicilio eletto presso Davide Romano, in Bari, via Principe Amedeo, 36;
Città  Metropolitana di Bari;

per l’annullamento
1) del provvedimento di G.P. n. 402 del 15/2/1995, con il quale è stato riapprovato ai fini espropriativi, dichiarando l’opera di pubblica utilità  ed i lavori urgenti ed indifferibili, il progetto n. 127 del 25/5/1994 relativo ai lavori di ammodernamento ed ampliamento della Strada Provinciale n. 13 “Andria-Bisceglie” tronco tra la S.S.16 bis e l’abitato di Bisceglie;
2) del provvedimento n. 486 di G.P. del 30/7/1999, con il quale si è provveduto alla riappropriazione del progetto in argomento ai fini espropriativi ed alla fissazione dei termini per l’esecuzione dei lavori e delle operazioni di espropriazione;
3) del decreto di occupazione d’urgenza emesso il 4/1/2000 dal Dirigente f.f. del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bisceglie;
4) del verbale dello stato di consistenza ed immissione in possesso redatto il 18 febbraio 2000;
5) del decreto n. 1 del 9/1/2003 di determinazione delle indennità  provvisorie espropriative e di occupazione emesso dal Dirigente il Servizio Espropriazioni della Provincia di Bari;
6) di ogni altro atto presupposto e susseguente e, comunque, connesso;
nonchè
per la condanna
dell’Amministrazione Provinciale al risarcimento dei danni o alle dovute restituzioni in natura.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 26.6.2009, Nicola Valente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
In fatto, il ricorrente evidenziava che, a seguito di decreto autorizzatorio emesso in data 4.1.2000 dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bisceglie, la Provincia di Bari procedeva ad occupare in via temporanea e d’urgenza parte di suoli edificabili con quanto ivi insistente, così come descritti nell’avviso notificato il 17.1.2000 e nel verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza in data 18.2.2000.
Il terreno occupato, ricadente nella maglia 192, tipizzata C2 dal vigente piano regolatore del Comune di Bisceglie, subiva in tal modo una irreversibile trasformazione con l’esecuzione della prevista opera pubblica viaria.
Cionondimeno, la Provincia di Bari non completava il relativo procedimento ablatorio nel termine di legge.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva il risarcimento conseguente all’occupazione del terreno con quanto ivi insistente, divenuta ex post illegittima, in alternativa ed in subordine chiedendo che fosse ordinata la restituzione del bene immobile indebitamente occupato dalla Provincia di Bari e determinato il risarcimento dei danni a far data dall’immissione in possesso.
Con memoria di costituzione del 5.12.2012, si costituiva in giudizio la Provincia di Bari, espressamente aderendo alla domanda svolta in via principale dal ricorrente, associandosi alla richiesta di nomina di un consulente tecnico d’ufficio a fini di quantificazione dell’ammontare risarcitorio a versarsi, contestando solamente la domanda di restituzione svolta in via subordinata, evidenziando l’ormai irreversibile trasformazione subita dal bene e l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera.
Con ordinanza depositata in Segreteria in data 16.4.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiarava l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c., a seguito della soppressione della Provincia di Bari ex lege n. 56/2014, cui subentrava – in tutti i rapporti attivi e passivi – la Città  Metropolitana di Bari.
Con ricorso in riassunzione pervenuto in Segreteria in data 21.5.2015, il ricorrente riassumeva il giudizio nei confronti della Città  Metropolitana di Bari.
Quest’ultima restava contumace.
Con ordinanza depositata in Segreteria in data 13.1.2016, il Tribunale Amministrativo Regionale disponeva incombenti istruttori a carico del Dirigente del “Servizio Edilizia Pubblica, Territorio (Viabilità , Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni) e Ambiente” della Città  Metropolitana di Bari sull’attuale stato della procedura espropriativa a carico di Valente Nicola, oggetto del presente procedimento.
La Città  Metropolitana di Bari non forniva alcun riscontro a detta ordinanza.
All’udienza del 6.7.2016, la causa era trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Si è determinato nel caso di specie una fattispecie di occupazione appropriativa, con irreversibile trasformazione del bene e correlata insorgenza di una obbligazione risarcitoria a carico della ex Provincia di Bari.
Si veda sul punto, inter plures, la chiara silloge offerta da Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2015, n. 735, secondo cui “alla luce della giurisprudenza comunitaria, deve ormai escludersi la possibilità  di affermare in via interpretativa che da una attività  illecita della P.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà  da parte del privato. Caduto l’istituto della cd. occupazione acquisitiva, in quanto contrastante con i principi affermati dall’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU, diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione, ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.: esattamente come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa. Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, deve ritenersi che, quando il decreto di espropriazione per p.u. non sia stato emesso o sia stato annullato, l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell’Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità , come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà  in capo all’Amministrazione, ma la responsabilità  di questa per i danni; in particolare, con riguardo alle fattispecie già  ricondotte alla figura dell’occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità  dell’illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. Nel caso di occupazioni illegittime della P.A. nell’ambito di procedimenti espropriativi, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell’immobile rimasto nella sua titolarità . Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l’opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato; tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà  del fondo da parte dell’Amministrazione. La cessazione dell’illecito può aversi, infatti, per effetto di un provvedimento di acquisizione reso dall’Amministrazione, ai sensi del t.u. di cui al d.p.r. n. 327/2001. (¦)”.
Occorrerà , pertanto, disporre consulenza tecnica d’ufficio di tipo estimativo, all’uopo nominando l’ing. Esposito Dario, con studio in Bari, via Caldarola, 12/B.
Al C.T.U. dovrà  essere posto il seguente quesito: “Esaminati gli atti, visitati i luoghi, svolto ogni opportuno accertamento, quantifichi il C.T.U. l’esatto ammontare delle somme spettanti al ricorrente a titolo di indennità  per il periodo di occupazione legittima dei suoli oggetto di causa, con interessi e rivalutazione monetaria; quantifichi, altresì, le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima trasformazione irreversibile dei medesimi suoli, oltre interessi legali e svalutazione monetaria”.
In relazione al menzionato incarico, il C.T.U., ove lo ritenga necessario, potrà  accedere agli atti dei vari Uffici dell’Amministrazione evocata nel presente giudizio e potrà  acquisire, ove necessiti, ulteriore documentazione, purchè ricavabile da pubblici registri.
Il Collegio altresì:
a) delega per la recezione del giuramento del C.T.U. il Referendario Dott. Alfredo G. Allegretta;
b) fissa la data per la comparizione del C.T.U. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento al giorno 21 settembre 2016, ad ore 9:00;
c) fissa il termine del 21 settembre 2016 per la corresponsione al C.T.U. di un anticipo sul compenso, nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille,00) a carico della Città  Metropolitana di Bari;
d) fissa il termine del 21 settembre 2016 per la nomina, a cura delle parti, dei propri consulenti tecnici;
e) fissa il termine del 31 ottobre 2016 per la trasmissione alle parti, a cura del C.T.U., di uno schema della propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;
f) fissa il termine del 30 novembre 2016 per la trasmissione al C.T.U. a cura dei c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;
g) fissa il termine del 15 dicembre 2016 per il deposito in Segreteria della relazione finale del C.T.U.;
h) delega al giudice relatore ogni altro provvedimento ordinatorio relativo all’incidente peritale.
Il seguito dell’esame della controversia e della discussione viene fissato per l’udienza pubblica del 25 gennaio 2017, ore 11:00.
Da ultimo, tenuto conto dell’omesso riscontro fornito dalla Città  Metropolitana di Bari all’ordinanza istruttoria depositata in Segreteria in data 13.1.2016, copia del presente provvedimento dovrà  essere inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie nel merito;
– dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;
– nomina C.T.U. l’ing. Esposito Dario, con studio in Bari, via Caldarola, 12/B;
– delega al giudice relatore la recezione del giuramento ed ogni provvedimento ordinatorio relativo all’incidente peritale;
– rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese di lite;
– fissa l’udienza pubblica del 25 gennaio 2017, ore 11:00, per il seguito dell’esame.
Spese al definitivo.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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