1. Giurisdizione –  Strumenti di programmazione negoziata – Giurisdizione esclusiva G.A.
 

2. Commercio, industria, turismo –  Contributi e sovvenzioni pubblici-  Disconoscimento delle spese – Qualificazione 
 

3. Provvedimento amministrativo –  Indicazione dell’autorità  cui proporre ricorso – Omissione – Conseguenze 

1. Sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 11 della legge n. 241/1990 in materia di contributi attribuiti sulla base di strumenti di programmazione negoziata e, in particolare, di contratti d’area.


2. La riduzione del finanziamento in conseguenza del disconoscimento delle spese sostenute per maggiori opere e lavori rispetto a quelli previsti nel programma di investimento finanziato e originariamente ammessi a contributo non integra l’esercizio di un potere di revoca.


3. L’omessa indicazione dell’autorità  cui ricorrere con inficia il provvedimento, potendo semmai valere ai soli fini della rimessione in termini del ricorrente.

N. 00970/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Zeta Elle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Carone, C.F. CRNRFL65M11L273W, e Nicola Libero Zingrillo, C.F. ZNGNLL62S03D643O, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività  Economiche, non costituito in giudizio; 
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Contratto D’Area di Manfredonia, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
– della comunicazione del 28 novembre 2014 del Responsabile del Contratto d’Area di Manfredonia, relativa all’esito dell’accertamento finale di spesa e al preavviso di restituzione;
– del verbale di accertamento di spesa effettuato il 15 maggio 2014;
Con motivi aggiunti depositati in data 25 giugno 2015,
– della lettera prot. 13255 del 14 aprile 2015;
– del decreto n. 3 del 4 marzo 2015 di approvazione in via definitiva del programma di investimenti che ha ammesso la spesa complessiva di € 2.838.706,62 e la concessione di un contributo di € 1.419.353,31, intimando la restituzione della somma di € 2.720,50 eccedente rispetto alle somme già  erogate. 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Emilia Mastrogiacomo, su delega dell’avv. Nicola Libero Zingrillo e avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente, nell’ambito delle iniziative di reindustrializzazione promosse attraverso il Contratto d’Area di Manfredonia – terzo protocollo aggiuntivo secondo modulo, sottoscritto il 27 giugno 2006, chiedeva il finanziamento per un’iniziativa relativa alla costruzione di un nuovo impianto da ubicarsi nella zona industriale di Monte S. Angelo, dedicato alla progettazione, costruzione, assemblaggio, rimessaggio e riparazione di imbarcazioni da diporto e natanti.
Tale iniziativa veniva ritenuta meritevole di finanziamento, con un costo ammesso in via provvisoria di € 3.131.000,00. 
In corso d’opera la società  riceveva acconti per un totale di € 1.408.500,00.
Tuttavia, completato il progetto, all’esito della verifica finale relativa all’accertamento delle spese effettuate, la competente commissione rimodulava l’intervento effettuato, riducendo sostanzialmente gli importi di alcune spese.
Le conclusioni della commissione sono state integralmente recepite dal Responsabile del Contratto d’Area che, con la comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 7 e 8, l. n. 241/90 – oggetto di impugnazione col ricorso originario – ha ridotto a € 2.838.706,62 la spesa riconosciuta e a € 1.419.353,31 il contributo erogabile, prevedendo a carico della ricorrente una somma pari a € 2.720,50, in considerazione degli interessi maturati sulle somme corrisposte in acconto e delle spese di funzionamento della commissione.
La comunicazione è poi sfociata nel decreto n. 3 del 4 marzo 2015 – oggetto dei successivi motivi aggiunti – con cui è stato approvato in via definitiva il programma di investimenti come rimodulato, intimando conseguentemente la restituzione della somma a debito.
Avverso i suddetti atti è quindi insorta la ricorrente proponendo l’odierno ricorso come integrato da motivi aggiunti del 25 giugno 2015, per ottenerne l’annullamento, in quanto ritenuti illegittimi per violazione di legge – con riferimento agli artt. 3, l. n. 241/90, art. 9, l. n. 123/1998, art. 12 del DM 320/2000 – nonchè eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria ed illogicità  manifesta.
Con atto del 5 marzo 2015, si è formalmente costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2016, la causa è passata in decisione.
Il Collegio rileva preliminarmente che sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva per la trattazione della causa in esame, trattandosi di contributi attribuiti sulla base di strumenti di programmazione negoziata – contratto d’area – introdotti dalla l. 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2 comma 203) e riconducibili all’alveo dell’art.11, della legge n. 241/90 (in tal senso, Tar Campania, Napoli, I, n. 4178/2014; Tar Puglia, Bari, I, n. 1403/2014 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò premesso, il ricorso ed i motivi aggiunti non sono fondati alla luce delle seguenti considerazioni.
Invero, con le doglianze ivi articolate, la società  ha censurato per difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alle ipotesi tassative di revoca dei benefici (ex art. 9 l. 123/98 e art.12 DM 320/2000), gli atti con cui l’Amministrazione ha operato una riduzione delle spese effettuate per l’intervento, non ritenendo congrue quelle relative all’acquisto del suolo e all’esecuzione di opere murarie.
Tuttavia, alla luce del verbale di accertamento della spesa redatto dalla commissione, emergono chiaramente le ragioni di tale rimodulazione, dovute sostanzialmente all’acquisizione di un terreno notevolmente più esteso rispetto a quello previsto nell’investimento originario (24.000 mq, a fronte degli 8.000 mq iniziali).
La commissione ha infatti ritenuto eccessiva l’estensione della superficie (“ridondante”) e pertanto ha ritenuto di riportare l’area a quanto previsto inizialmente (8.000 mq), con conseguente stralcio di 16.000 mq, per cui l’importo riconosciuto è risultato pari a € 52.000,00 (per il costo di € 6,50 al mq).
Cosi ridotta la superficie, ne è derivata conseguentemente la riduzione delle spese connesse alle opere murarie e assimilate per la parte relativa alla superficie eccedente. 
Infatti, come affermato dallo stesso organo, le opere realizzate e riconosciute infine ammissibili sono solo quelle pertinenti al programma approvato, ovvero la realizzazione di un capannone industriale di 3.500 mq (rivelatosi poi di mq 1.752) su un lotto di terreno di circa 8.000 mq (invece di 24.000 mq), oltre alla realizzazione di una banchina per l’attracco dei natanti e l’acquisto di macchinari per la riparazione delle imbarcazioni.
La riduzione del finanziamento in esame è quindi seguita ad una rimodulazione di alcune voci di spesa fatta con riferimento all’investimento in origine approvato, esulando evidentemente tale caso dalle ben diverse ipotesi normative di revoca, invocate invece dalla ricorrente.
Come rilevato infatti anche nello stesso decreto finale, l’Amministrazione non ha ritenuto ricorrenti nel caso di specie cause di revoca delle agevolazioni, come previste dalla normativa vigente (v. il terz’ultimo “considerato” del decreto n. 3/15); di tal che, le censure con cui la parte si duole della violazione dei casi tassativi per i quali può disporsi la revoca, appaiono del tutto inconferenti, trattandosi, come detto, di ipotesi diverse e non ricorrenti nella fattispecie in esame.
Non condivisibili sono infine le ulteriori censure mosse coi motivi aggiunti, con cui la parte lamenta il mancato richiamo nel provvedimento finale delle doglianze mosse col ricorso introduttivo (notificato prima dell’emissione del decreto), nonchè l’omessa indicazione delle modalità  di impugnativa del provvedimento.
Il Collegio non rileva infatti alcuna contraddittorietà  o difetto di istruttoria, come lamentati, atteso che, da un lato, le stesse censure mosse con il ricorso attengono a vizi formali, non incidenti – ancorchè comunque infondate – sul contenuto sostanziale dell’atto; dall’altro, come dato atto dalla stessa difesa di parte, la commissione comunque “ha preso in considerazione importanti argomentazioni sostenute dalla ricorrente in corso di visita”.
A ciò si aggiunga che secondo unanime giurisprudenza, l’omessa indicazione dell’autorità  cui ricorrere non inficia affatto il provvedimento, potendo semmai valere ai soli fini della rimessione in termini; ipotesi comunque non ricorsa nel caso in esame, laddove la lettera del 14 aprile 2015, di trasmissione del decreto definitivo, ben recava l’indicazione delle modalità  di impugnazione. 
Alla luce delle considerazioni sopra fatte, gli atti impugnati quindi risultano del tutto esenti dalle censure come formulate nel gravame, che va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, che liquida in € 1500,00, oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

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