1. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Istanza di permesso di costruire – Formazione del silenzio assenso – L.R. 20/01, art. 16 – Fattispecie 
 

2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata –  – Istanza di permesso di costruire – Formazione del silenzio assenso – L.R. 20/01 art. 16 – Fattispecie

1. In ossequio al precetto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, presupposto sostanziale del silenzio inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Nel caso di specie, la società  ha presentato istanza di permesso di costruire, avente ad oggetto l’approvazione dello studio di fattibilità  del P.U.E. finalizzato alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e negozi su un suolo di sua proprietà : nel dettaglio, la doverosità  di una pronuncia da parte del Comune derivava, in primis, dal disposto dell’art. 16 L.R. 20/01, a mente del quale il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta formulata dai soggetti privati. Quindi, “Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini”) . 


2. L’art. 10 co. 2 L.R. 21/11, ha previsto in attuazione del D.L. 13 maggio 2011 , n. 70 che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi”. La trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta comunale costituisce attività  endo-procedimentale che assurge sicuramente ad elemento obiettivo sufficiente a radicare un affidamento dell’interessato ad una determinazione espressa (quale che ne sia il contenuto) che l’amministrazione è tenuta ad adottare, ritenendo, in mancanza, illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione (Nel caso di specie, la proposta di deliberazione è stata trasmessa alla Giunta comunale in data 16/9/15 e, alla data di notifica del ricorso introduttivo, risultava abbondantemente spirato il primo dei termini previsti dall’art. 16 cit., senza che fosse intervenuta alcuna deliberazione in merito).

N. 00838/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2016 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2016, proposto da: 
Immobiliare Via Pugliese s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Loconte, con il quale elett.te domicilia presso l’Avv. Luigi Ancona in Bari alla via A. Gimma n. 98; 

contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con il quale elett.te domicilia presso l’Avv. Giovanni Caponio in Bari alla via S. Lioce n.52; Regione Puglia; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Trani sull’istanza presentata in data 16 marzo 2015, avente ad oggetto il permesso a costruire su suolo di proprietà  della ricorrente, sito in Trani alla Via Pugliese, censito in catasto al foglio 25 – particelle 2073-2074 e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; 
nonchè dell’avvenuta formazione tacita del titolo edilizio per decorso dei termini di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, con condanna dell’Amministrazione comunale al rilascio materiale del titolo abilitativo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, la società  in epigrafe indicata ha chiesto all’intestato Tribunale di dichiarare illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trani sull’istanza di permesso di costruire presentata il 17.9.2009 (poi modificata con note del 6.3.2015, all. 9 e 10 produzione ricorrente) ed avente ad oggetto l’approvazione dello studio di fattibilità  del P.U.E. finalizzato alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e negozi da erigersi in via Pugliese, su un suolo di sua proprietà  censito in catasto al foglio n. 25 – p.lle 2073 e 2074. 
La ricorrente deduce, in sintesi, che:
– in relazione al progetto presentato, sono state attestate le condizioni di sussistenza di esclusione delle procedure di V.A.S.; 
– all’esito della conferenza di servizi istruttoria tenutesi in data 17 Aprile 2015, le Autorità  interessate hanno espresso parere favorevole sul progetto e sono stati trasmessi gli elaborati tecnici all’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di Trani; 
– la proposta di deliberazione inerente la adozione del PUE è stata trasmessa alla Giunta Comunale, da ultimo, in data 16 settembre 2015, ma sulla stessa l’organo amministrativo non si è mai pronunciata.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha, pertanto, chiesto accertarsi l’illegittimità  dell’inerzia del Comune di Trani, nonchè, l’intervenuta formazione del silenzio assenso; in subordine, ordinare al Comune di Trani di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. 
2. Si è costituito in giudizio il solo Comune di Trani, resistendo alla domanda.
3. Alla camera di consiglio del 9/6/16 la causa è stata trattenuta in decisione. 
4. Il ricorso è fondato.
In ossequio al precetto dell’art. 2 comma 1 della legge n. 241 del 1990, presupposto sostanziale del silenzio inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. St., sez. IV, 20 luglio 2005, n. 3909).
Nel caso di specie, la doverosità  di una pronuncia da parte del Comune di Trani deriva, in primis, dal disposto dell’art. 16 L.R. 20/01, a mente del quale il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta formulata dai soggetti privati. Quindi, “Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini”.
In termini di competenza, poi, si osserva che l’art. 10 co. 2 l.r. 21/11, ha previsto in attuazione del d.l. 13 maggio 2011 , n. 70 che ” Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi”.
Nel caso di specie, la proposta di deliberazione è stata trasmessa, infatti, alla Giunta Comunale in data 16/9/15 e, alla data di notifica del ricorso introduttivo, risulta abbondantemente spirato il primo dei termini previsti dall’art. 16 cit., senza che sia intervenuta alcuna deliberazione in merito.
Tale attività  endo-procedimentale costituisce sicuramente elemento obiettivo sufficiente a radicare un affidamento dell’interessato ad una determinazione espressa (quale che ne sia il contenuto) che l’amministrazione è tenuta ad adottare.
5. Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, si deve ordinare al Comune di Trani di provvedere sulla istanza inoltrata dal ricorrente il 6/3/15, definendo con provvedimento espresso il relativo procedimento entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Decorso tale termine, in caso di perdurante inerzia, si procederà  alla nomina di un Commissario ad acta a semplice richiesta di parte. 
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l’illegittimità  del silenzio serbato sull’istanza del 6/3/15 e ordina alla amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso su detta istanza entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Trani alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria