1. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata –  Condono edilizio – Istanza – Obbligo di provvedere – Omissione – Conseguenze


2. Processo amministrativo – Giudizio di accertamento  – Silenzio assenso della p.A. in materia di condono edilizio – Inammissibilità  – Ragioni

1. àˆ illegittimo il silenzio serbato dalla p.A. sulla domanda di condono edilizio avverso il quale il ricorso va proposto nel lasso di tempo che va dal momento dell’inadempimento fino ad un anno dalla scadenza dei termini, senza necessità  di diffida dell’Amministrazione inadempiente;la p.A., dunque, ha l’obbligo di concludere il procedimento relativo al chiesto condono mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto entro il termine di sessanta giorni altrimenti vi provvederà  un commissario ad acta.


2. àˆ inammissibile la domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso; in particolare, con riferimento alla disciplina del condono  in giurisprudenza è stato affermato che il silenzio assenso opera solo “ex post” ossia a condizione che sussistessero al momento della presentazione della istanza tutti i requisiti di legge per l’assenso tacito.

N. 00798/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2016, proposto da: 
Paola Masciulli e Angela Claudia Masciulli, rappresentate e difese dagli avv. Antonella Martellotta, Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio in Bari, Via Putignani, n. 168; 

contro
Comune di Alberobello; 

per la declaratoria
della illegittimità  del silenzio della p.a. (ex art. 117 c.p.a.) sulla richiesta di condono edilizio;
nonchè per l’accertamento
dell’avvenuta formazione del silenzio – assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria presentata in data 10.12.2004.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 5.02.2016 e depositato il successivo 16.02.2016, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno proposto ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Alberobello di provvedere sull’istanza di condono edilizio ex L. 326/2003, contenente 3 domande, presentate con prot. n. 19307 del 10.12.2004. Tale istanza fu inoltrata da Lorenzo Masciulli, da cui le odierne ricorrenti hanno ricevuto in successione ereditaria l’immobile su cui sono state realizzate le opere oggetto di richiesta di sanatoria.
Su tale istanza il Comune non si è mai pronunciato con provvedimento definitivo, nonostante le integrazioni documentali cui le ricorrenti hanno provveduto su richiesta dell’ente.
Perdurando il silenzio dell’Amministrazione comunale, con nota recapitata in data 1.12.2015 – rimasta priva di riscontro – le ricorrenti hanno, da ultimo, diffidato l’ente alla definizione del procedimento, rappresentando che nessun ostacolo permane al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, essendo stato rilasciato anche il parere della Soprintendenza per i Beni e Architettonici e Paesaggisti di Bari, con nota prot. 7578 del 5.6.2015.
Esse hanno agito anche per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza del 10.12.2004.
2. Il Comune di Alberobello, regolarmente intimato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 9.06.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In relazione alla applicabilità  del rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., deve verificarsi la correttezza del procedimento di introduzione della causa.
A tal proposito, giova considerare che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice, decorsi i termini previsti per la decisione amministrativa, il ricorso avverso il silenzio va proposto nel lasso temporale che va dal momento dell’inadempimento fino ad un anno dalla scadenza dei termini, e comunque senza necessità  di diffida all’amministrazione inadempiente.
Nel caso in specie, la circostanza può essere ritenuta accertata, atteso che le ricorrenti hanno diffidato l’Amministrazione in data 1.12.2015 assegnandole un termine di quindici giorni per provvedere; il termine per la decisione è spirato, senza che l’amministrazione provvedesse in alcun modo.
Essendo stato il ricorso in epigrafe notificato in data 5.2.2016, ne discende che il termine decadenziale di un anno decorrente dalla scadenza dei termini per provvedere, risulta osservato.
3.a.- In mancanza, poi, di elementi che depongano in senso contrario, deve ritenersi che l’inerzia del Comune perduri.
4. Nel merito, visti gli atti tutti della causa, risulta indubbio l’obbligo del Comune di concludere il procedimento relativo al chiesto condono, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza; così come appare evidente l’illegittimità  del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione sull’atto di diffida ad essa notificato per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.
5. E’, invece, inammissibile la domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.
5.a.-Come riferito dalla medesime ricorrenti per gli interventi oggetto di sanatoria è stato richiesto il parere alla competente Soprintendenza, rilasciato per una parte in data 5.6.2015 e per la restante in data 17.09.2015, a seguito dell’avvenuta integrazione documentale richiesta.
5.b.- Per giurisprudenza consolidata la presenza di un vincolo sull’area interessata da un intervento edilizio non consente la formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione in sanatoria. Nè in senso contrario rileva la circostanza per cui il vincolo sia stato apposto successivamente alla presentazione dell’istanza di condono o la contestazione delle ricorrenti circa la necessità  del parere in questione, peraltro, superata dall’avvenuta acquisizione.
Con riferimento alla disciplina del condono è stato affermato che il silenzio assenso opera solo “ex post” ossia a condizione che sussistessero al momento della presentazione della istanza tutti i requisiti di legge per l’assenso tacito (T.A.R. Campania, sez. VIII, sent. 4293 del 3.06.2015), mentre nel caso in esame le ricorrenti riferiscono di integrazioni documentali anche antecedenti al parere della Soprintendenza.
5.c.- L’azione di accertamento proposta deve dichiararsi inammissibile, pertanto, anche per il diverso orientamento secondo cui il termine per la formazione del silenzio assenso è decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di sanatoria (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 novembre 2010 , n. 2600), in quanto il parere della Soprintendenza è stato rilasciato in data recente, il 17.09.2015.
5.d.- Va citato, per completezza, l’ulteriore orientamento ai sensi del quale l’interesse pretensivo all’ottenimento del titolo in sanatoria non ha consistenza di diritto soggettivo, avendo le determinazioni assunte dall’Amministrazione sulle istanze di condono natura indubbiamente autoritativa, ancorchè vincolata ai presupposti stabiliti dalla legge, con conseguente tutela, in caso di ritardo nella definizione del procedimento, esclusivamente nelle forme di cui all’art 117 c.p.a. (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent. 504 del 25.03.2011)
6. In conclusione, il ricorso è suscettibile di accoglimento con riferimento all’azione avverso il silenzio serbato sul procedimento di sanatoria tutt’ora pendente, che il Comune resistente ha comunque obbligo di concludere con provvedimento definitivo, con assegnazione all’uopo di un termine di sessanta (60) giorni per adempiere a quanto prescritto.
In caso di inottemperanza, su richiesta della parte, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Alberobello sulla domanda di condono edilizio ex D.L. n. 269/2003 convertito in L. 326/2003 n. prot. 19307 del 10.12.2004 e ordina alla predetta Amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza con l’avvertenza che, in mancanza, vi provvederà  un commissario ad acta.
Dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.
Condanna il Comune di Alberobello, in persona del Sindaco l.r.p.t., al pagamento, in favore delle ricorrenti delle spese di causa liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, CPA e spese generali, nonchè al rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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