Edilizia e urbanistica – Attività  Edilizia Privata  – Titolo edilizio – Area di tessuto edificato – Opere di urbanizzazione insufficienti – Piano attuativo – Necessità  

La qualificazione ex art. 3 L.R. Puglia 6/1985 di “tessuto edificato” di una zona o sottozona di PRG è condizione necessaria per la realizzazione di un insediamento edilizio con intervento diretto, ma non sufficiente, in quanto un nuovo insediamento in un’area di tessuto edificato (edificata per 2/3 della superficie edificabile) può essere subordinato alla previa adozione di un piano attuativo se risulta che le opere di urbanizzazione primaria esistenti nell’area di tessuto edificato non siano adeguatamente dimensionate per servire il nuovo insediamento.

N. 00799/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2015, proposto da: 
Cantina Vignuolo – Società  Cooperativa Agricola, in persona dei liquidatori e rappresentanti legali Pierluigi Spagnoletti Zeuli e Lazzaro Ruotolo, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, Via Dante, n. 25; 

contro
Comune di Andria,in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe De Candia e Raffaella Travi, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Bari, Via Abate Gimma, n. 147; 

per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 1618 del 18.5.2015, notificata a mezzo PEC in data 19.5.2015, a firma del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Andria, di annullamento del provvedimento tacito formatosi a seguito della decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento edilizio relativo alla domanda del permesso di costruire, pervenuta al Comune di Andria in data 11.08.2014, prot. gen. n. 63809;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.a. La ricorrente, proprietaria del suolo edificatorio identificato al catasto di Andria al foglio n. 53, particella n. 789, ubicato in zona B di P.R.G., tipizzato come zona B 3-4 e occupato da una struttura adibita a “cantina vinicola”, riferisce di aver presentato, in data 11.8.2014, istanza di rilascio del permesso di costruire per la demolizione dell’esistente struttura e la costruzione di un fabbricato residenziale.
1.b. Scaduto il termine a provvedere e formatosi il provvedimento tacito di assenso, il Comune ne ha disposto l’annullamento che la ricorrente impugna con due motivi di ricorso.
– violazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, degli arti. 20 e 21 nonies l. 241/1990, dell’art. 6.6 bis delle n.t.a. del P.R.G. di Andria e dell’art. 3 l.r. Puglia n. 6/1985 – eccesso di potere per difetto di motivazione, difettosa istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, sviamento, illogicità , ingiustizia manifesta – violazione del giusto procedimento – violazione dell’art. 97 della costituzione – violazione dello ius aedificandi – violazione dell’art. 41 Cost. sotto il profilo della compressione ed inibizione della libertà  di iniziativa economica privata – violazione del principio di affidamento – violazione del principio di proporzionalità .
L’annullamento del titolo edilizio muoverebbe dall’erroneo presupposto che nella zona interessata dall’intervento costruttivo sia necessario predisporre un piano esecutivo; in realtà  essa ricadrebbe all’interno di una maglia di “tessuto edificato” – per tale intendendosi la maglia la cui superficie edificabile risulta effettivamente edificata per almeno 2/3 (art. 3 della l.r. 6/85) – ove è consentita la realizzazione di nuove costruzioni previo rilascio del solo permesso di costruire (art. 6.6 bis N.T.A.), giusta previsione di cui al P.P.A. (piano pluriennale di attuazione) approvato nel 1997; del tutto immotivata sarebbe poi l’asserita inadeguatezza dei servizi pubblici esistenti, come tale ostativa al rilascio del permesso di costruire ex art. 12, comma 2 d.P.R. 380/2001, poichè l’intervento ricadrebbe in zona B di completamento, inserita nel P.P.A. sin dal 1997, perfettamente urbanizzata, con servizi e reti adeguate per l’insediamento residenziale, come asseverato nel progetto presentato dalla ricorrente.
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 – eccesso di potere per difettosa istruttoria, carenza di motivazione, insussistenza dei presupposti per l’annullamento in autotutela, travisamento dei fatti, illogicità , contraddittorietà , ingiustizia manifesta, omessa comparazione e valutazione dell’interesse pubblico – violazione dei principi in materia di legittimo affidamento.
Il Comune avrebbe omesso di porre a confronto l’interesse della ricorrente alla conservazione del titolo edilizio legittimamente formatosi e quello pubblico alla rimozione; l’annullamento inoltre sarebbe intervenuto oltre ogni ragionevole termine.
2.- Resiste il Comune di Andria.
2.a.- In corso di causa è stata disposta verificazione per accertare se la maglia in cui è compresa l’area della ricorrente abbia la consistenza di tessuto edificato ex art.3 l.r. n. 6/1985.
3.- All’udienza del 19.5.2016, all’esito della discussione, la causa è passata in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
5.- Le parti convengono che nelle maglie comprese nelle zone di PRG classificate “tessuto edificato”, è possibile realizzare nuove costruzioni previa adozione del solo titolo edilizio, indipendentemente, cioè, dall’approvazione di piani particolareggiati o di lottizzazione, come previsto dall’art. 6.6 bis delle NTA del PRG che rinvia all’art. 3 secondo comma l.r. Puglia 6/1985secondo il quale: Si intendono tessuti edificati le maglie dello strumento urbanistico generale nelle quali la superficie dei suoli edificati non sia inferiore a 2/ 3 di quelle dei suoli edificabili”.
6.- Dissentono invece sul fatto che tale qualifica possa ascriversi alla maglia ove ricade il suolo interessato dal progetto presentato dalla ricorrente.
6.1. In proposito la verificazione disposta in fase istruttoria, è pervenuta alle seguenti conclusioni:
a) detta area ha una superficie totale edificabile di 26.272 mq, dei quali 24.752 mq sono edificati;
b) il rapporto tra superficie dei suoli edificati e superficie dei suoli edificabili è pari al 94,21%, maggiore di quello – 2/3 (66,66 %) – stabilito dalla normativa regionale per potersi attribuire ad un’area la qualifica di tessuto edificato;
6.2.- Tali conclusioni, documentate e attendibili, che il Comune non ha contestato, sono senz’altro coerenti con il dato normativo che chiaramente intende riferirsi alla nozione urbanistica di suoli edificabili – cioè le aree così classificate dal PRG – e suoli edificati, cioè le aree che hanno espresso la capacità  edificatoria ad esse attribuita dagli strumenti urbanistici.
6.3.- E’ da disattendere pertanto la tesi del Comune che, alla locuzione “suoli edificati” attribuisce il significato di superfici effettivamente occupate da costruzioni al netto delle pertinenze.
Sarebbe infatti illogico calcolare le superfici edificate al netto delle pertinenze esistenti, senza poter poi applicare lo stesso criterio a quelle edificabili, ma, in concreto, non ancora occupate da costruzioni.
6.4.- Può dirsi dunque accertato il fatto che la zona interessata dal progetto presentato dalla ricorrente, si trova in un’area di tessuto edificato.
Pertanto il provvedimento gravato deve ritenersi errato in uno dei presupposti materiali della motivazione, laddove esclude la possibilità  di intervento edilizio diretto sul suolo della ricorrente in mancanza di un piano attuativo, la cui adozione non è invece obbligatoria, ai sensi dell’art. 6.6. bis NTA del PRG, in ragione del fatto che detto suolo fa parte di un più ampio contesto edificato.
7.- Occorre stabilire poi se resistono alle ulteriori censure sollevate nel ricorso – eccesso di potere per contraddittorietà , vizi della motivazione e difetto di istruttoria – le altre autosufficienti ragioni, poste a fondamento dell’annullamento, secondo le quali l’intervento proposto implicherebbe sia l’allaccio ai sottoservizi situati nell’unica strada attualmente disponibile, con possibili sovraccarichi delle reti esistenti, sia la realizzazione di un parcheggio pubblico, la cui progettazione non potrebbe prescindere dall’adozione di un piano urbanistico esecutivo di secondo livello che pianifichi l’intera maglia.
7.1.- Il rilievo è senz’altro coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali l’esigenza di un piano attuativo, “quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già  esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già  compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già  edificata e urbanizzata” (C.d.S, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7486, 1 ottobre 2007, n. 5043 e 15 maggio 2002, n. 2592; sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7799 e 6 ottobre 2000, n. 5326).
Siffatto principio, trasposto al caso in esame, resta un’enunciazione astratta perchè priva di riscontri concreti, tanto più necessari perchè i possibili sovraccarichi delle reti esistenti imputabili al nuovo insediamento, trovano una sostanziale smentita nel seguito del provvedimento: “Si fa presente, inoltre, che si è ritenuto di non dover richiedere la dimostrazione (che costituisce presupposto per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art.12, comma 2° del D.P.R. n.380/2001 e s.m.l.) dell’adeguatezza dei servizi pubblici esistenti in funzione del notevole incremento di carico insediativo che la proposta di intervento comporta, atteso peraltro l’esistenza dei motivi ostativi già  sopra esplicitati”.
7.2.- Invece l’indagine sulla adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria è imprescindibile proprio quando è ammesso l’intervento diretto (in specie perchè l’area in questione è “tessuto edificato”), come prescritto dal comma 2 dell’art. 12 d.P.R. 380/2001 che dispone: Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”.
7.3.- Allora, l’impegno manifestato dalla ricorrente di realizzare un parcheggio pubblico, lungi dall’impedire il rilascio del permesso di costruire – perchè secondo il provvedimento gravato richiederebbe l’approvazione di un piano urbanistico di secondo livello – ne costituisce un valido presupposto, da ultimo potenziato dall’art. 28 bisd.P.R. 380/2001 introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (in vigore dal 12.9.2014) , convertito con l. 11 novembre 2014, n. 164 ( in vigore dal 12 novembre 2014), vigente durante il termine per provvedere sull’istanza della ricorrente, che dispone: “Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità  semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato”.
7.4.- La lettura coordinata del secondo comma dell’art. 12 d.P.R. 380/2001 (che subordina il rilascio del permesso di costruire all’esistenza delle opere di urbanizzazione) e del regime edilizio dei tessuti edificati di cui agli articoli 3 e 6 lettera e) della l.r. 6/1985 (che ammettono l’intervento diretto nelle aree edificabili, già  edificate per almeno due terzi, e dotate di opere di urbanizzazione) conduce ad affermare il seguente principio: la qualificazione ex art. 3 l.r. Puglia 6/1985 di “tessuto edificato” di una zona o sottozona di PRG è condizione necessaria per la realizzazione di un insediamento edilizio con intervento diretto, ma non sufficiente, in quanto un nuovo insediamento in un’area di tessuto edificato (edificata per 2/3 della superficie edificabile) può essere subordinato alla previa adozione di un piano attuativo se risulta che le opere di urbanizzazione primaria esistenti nell’area di tessuto edificato non siano adeguatamente dimensionate per servire il nuovo insediamento.
7.5.- Ne consegue che quando sia stato provato, come in specie, che l’area interessata ha consistenza di “tessuto edificato” ed è dotata di opere di urbanizzazione primaria – come risulta dallo stesso provvedimento impugnato – l’onere di provare che esse siano sottodimensionate, rispetto al carico urbanistico che deriverebbe dalle nuove costruzioni, compete al Comune che ritenga di dover negare il permesso di costruire, ma tale accertamento, la cui rilevanza nel procedimento di annullamento del permesso di costruire è stata effettivamente colta, ma non finalizzata, è stato omesso sull’errato presupposto che l’area non fosse classificabile come “tessuto edificato”.
Pertanto, fatte salve le successive determinazioni da adottarsi in sede di riedizione del procedimento, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto nei limiti spiegati.
8.- La particolarità  e la parziale novità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
9.-Quanto, infine, al compenso per la verificazione, di cui alla nota depositata in atti dell’11.4.2016 dal tecnico incaricato e non contestata dalle parti, il Collegio ritiene corretta l’applicazione delle tariffe previste dal d.m. 30 maggio 2002 e al d.P.R. n. 115/2002 in materia di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, in quanto non superate dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140 che si riferisce ai compensi dovuti per incarichi professionali di fonte convenzionale (Tar Lazio Roma ordinanza n. 2564/2016).
Il Collegio inoltre, in ragione della non particolare difficoltà  della prestazione svolta, ritiene congruo ridurre ad una media fra il minimo (€ 145,12) e il massimo (€ 970,42 indicato nella richiesta di liquidazione), l’importo previsto dal secondo comma dell’art. 12 del d.m. 30.5.2002, e ridetermina il compenso richiesto nella misura di € 1.622,23, ponendone l’onere a carico delle parti in pari misura, detratto l’acconto di € 1.000,00 liquidato con l’ordinanza collegiale della Sezione n. 1226/2015 di nomina del verificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Pone a carico delle parti in solido l’importo di € 1,622.23 dovuto a titolo di compenso professionale del verificatore ing. Nicola Giordano.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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