1. Giurisdizione – Concessione e gestione bene pubblico – Annullamento d’ufficio  – Per inadempimento contrattuale – Giurisdizione esclusiva del G.A. 


2. Enti e organi della p.A. – Comune – Concessione e gestione bene pubblico – Annullamento d’ufficio – Competenza – Consiglio comunale – Non sussiste – Ragioni 

1. La controversia in tema di annullamento d’ufficio di una concessione per la gestione di una struttura pubblica, per motivi legati a ripetuti inadempimenti contrattuali (omesso pagamento delle utenze energetiche della struttura)   che hanno cagionato la caducazione  del rapporto,  è attratta nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, co.1, lett b), del c.p.a..


2. L’annullamento d’ufficio di una concessione per la gestione di un bene pubblico è appannaggio del dirigente del Comune ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, giacchè la competenza consiliare in tema di concessioni  ex art. 42, co.2, dello stesso decreto,  riguarda il momento genetico del rapporto, non il suo sviluppo funzionale. 

N. 00709/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2016, proposto da:
Associazione Sportiva Dilettantistica – A.S.D. Salinis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Di Benedetto e Giuseppe Dicuonzo, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari;

contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice, in Bari, Via Nicolai, 29;

per l’annullamento
del provvedimento prot. 0002885 del 24.2.2016, con la quale il Responsabile del Servizio del Comune di Margherita di Savoia, Ing. Riccardo Miracapillo, ha disposto la revoca della convenzione relativa all’impianto geodetico;
di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4.3.2016 e pervenuto in Segreteria in data 7.3.2016, l’Associazione Sportiva Dilettantistica – A.S.D. Salinis adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Bari, impugnando gli atti ed i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di essere una organizzazione sportiva senza fini di lucro cui, con convenzione in data 11.10.2013, il Comune di Margherita di Savoia affidava, per la durata di anni 10, una struttura tensostatica geodetica, facente parte del complesso sportivo denominato “Guerino Piazzolla”.
La convenzione poneva a carico della A.S.D. Salinis l’obbligo di manutenzione e custodia degli impianti, nonchè il pagamento dei consumi per le forniture energetiche, previa voltura delle utenze.
Veniva fissato, a titolo di corrispettivo, un canone annuo di € 2.500,00 ed un deposito cauzionale di € 5.000,00, a fronte della possibilità  per il Gestore di ritrarre utili dall’incasso delle tariffe concordate con il Comune per l’uso degli impianti sportivi da parte degli utenti.
La convenzione prevedeva (cfr. art. 4) che il canone di concessione sarebbe stato scomputato dall’ammontare dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della struttura sportiva – previsti da allegata relazione tecnica – che l’Associazione si impegnava ad eseguire. Anche l’importo stabilito a titolo di cauzione si sarebbe dovuto scomputare dal costo dei predetti lavori (cfr. art. 13 della convenzione).
Come accertato in sede di sopralluogo dal Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Margherita di Savoia, in data 17.1.2014, i lavori di ristrutturazione risultavano in buona parte eseguiti.
Quanto alla voltura delle utenze, secondo parte ricorrente era onere del detto Comune farsi carico dei relativi adempimenti.
A tal proposito, il Comune veniva ripetutamente sollecitato dalla Associazione ricorrente a provvedere in merito, inviando le relative richieste formali alle società  erogatrici.
Vi era sul punto lo scambio di una nutrita corrispondenza con l’Ente concedente, all’esito della quale, maturatasi una larga morosità  da ultimo stimata in oltre diciottomila euro per consumi utenze non pagati, con atto del 29.6.2015, il Responsabile del procedimento comunicava l’avvio del procedimento di revoca della concessione.
All’esito del detto procedimento, con provvedimento prot. 0002885 del 24.2.2016, il Responsabile del Servizio del Comune di Margherita di Savoia disponeva la revoca della convenzione relativa all’impianto sportivo geodetico in questione.
Insorgeva la ricorrente avverso quest’ultimo provvedimento, evidenziandone, in chiave critica, la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per incompetenza relativa dell’Autorità  emanante, essendo, in tesi, competente il Consiglio Comunale; l’eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà , falsità  dei presupposti, violazione dei principi del giusto procedimento e dell’affidamento, risultando essere il provvedimento in questione, sempre in tesi, un “atto di ritorsione” nei confronti di un dirigente sportivo dell’A.S.D. ricorrente, rivestente altresì il ruolo di consigliere comunale di minoranza non gradito all’Amministrazione.
Con controricorso pervenuto in Segreteria in data 8.3.2016, si costituiva in giudizio il Comune di Margherita di Savoia, eccependo, nelle successive memorie, preliminarmente ed in rito, il difetto di giurisdizione dell’adìto Giudice; nel merito, evidenziava l’infondatezza in fatto ed in diritto dell’introdotta domanda.
All’udienza in camera di consiglio del 23.3.2016, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a..
Preliminarmente ed in rito, deve respingersi la spiegata eccezione di difetto di giurisdizione dell’adìto Giudice.
Come è noto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (¦)le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi (¦)”.
Nel caso di specie, oggetto precipuo della contestazione di parte ricorrente è la legittimità  di un provvedimento che ha disposto la revoca di una concessione di un bene pubblico, per il tramite della revoca della convenzione di affidamento in gestione intercorsa fra le parti.
Ne consegue che, anche se la controversia ha preso le mosse dalla contestazione della debenza di canoni e di altri corrispettivi, la medesima controversia si è allargata fino a mettere in discussione la stessa permanenza del rapporto concessorio così come instauratosi, in tal modo fondando la giurisdizione esclusiva del G.A. sul punto.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, dovrà  essere respinto.
Quanto al primo motivo di ricorso, non sussiste la dedotta incompetenza del dirigente dell’Ufficio Tecnico in favore del Consiglio Comunale.
L’art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, richiamato da parte ricorrente, infatti, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di concessione di pubblici servizi, tale attribuzione operando dal punto di vista del momento genetico del rapporto, non sul piano del suo sviluppo funzionale.
Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato è meramente conseguenziale al rilievo dell’avvenuta violazione, in capo alla Associazione ricorrente, di specifici obblighi contrattualmente definiti ed espressamente previsti come causa di risoluzione del rapporto.
Ne consegue che la contestazione degli inadempimenti contrattuali posti in essere dal gestore e la conseguenziale risoluzione della convenzione rientrano pianamente nell’alveo delle competenze gestionali del dirigente, ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali.
Parimenti infondato è l’ulteriore motivo di ricorso che censura il provvedimento gravato per eccesso di potere sotto i profili sintomatici dello sviamento, della contraddittorietà , della falsità  dei presupposti.
Il concessionario si è reso inadempiente, per sua stessa ammissione (avendo riconosciuto il debito), a puntuali obblighi contrattuali relativi all’art. 4 (pagamento del canone di concessione) ed all’art. 7 della convenzione (“provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della gestione degli impianti sportivi e degli spazi concessi”, nonchè “farsi carico delle spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, gas, telefono, materiali necessari alla pulizia ed al riordino degli ambienti (…)”).
L’art. 14 della convenzione prevede espressamente che il Comune conservi facoltà  di risolvere il contratto di diritto, senza alcun indennizzo, allorchè, come nel caso di specie, il gestore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con la convenzione, malgrado il richiamo che deve essere fatto per iscritto anche a mezzo p.e.c. e trascorsi cinque giorni dalla diffida.
Peraltro, con nota prot. n. 1200 del 28 gennaio 2016, la ricorrente è stata diffidata ad adempiere entro 5 giorni lavorativi agli obblighi contrattuali rimasti inadempiuti (cfr. doc. 6 produzione di parte ricorrente).
Ne consegue che le sollevate censure risultano prive di fondamento, atteso che, pacificamente, l’Amministrazione ha provveduto alla revoca della concessione in puntuale esecuzione di quanto prescritto dalla convenzione ed a tutela dell’interesse pubblico ad impedire l’aggravamento dell’esposizione debitoria del Comune con le aziende fornitrici delle utenze connesse al complesso sportivo (giunta in meno di tre anni alla significativa somma di oltre diciottomila euro).
Le difese del ricorrente, per vero, collegano l’iniziativa dell’Amministrazione resistente alla circostanza che uno dei dirigenti sportivi della Associazione rivesta la carica di Consigliere comunale e che ricopra attualmente un ruolo politico di opposizione rispetto all’attuale Amministrazione comunale.
Tale circostanza non può rivestire alcun rilievo giuridico e, in assenza di ulteriori riscontri, non può costituire argomento utilmente spendibile nell’ambito della presente controversia.
Di nessun rilievo, salva la manifesta volontà  dilatoria rispetto ai pagamenti dovuti, è l’ulteriore circostanza valorizzata da controparte, secondo cui il Comune avrebbe dovuto richiedere la voltura dei contratti di fornitura di gas, acqua ed energia elettrica.
L’art. 7 della convenzione è chiarissimo nell’imporre ogni adempimento prodromico alla voltura dei contratti di utenza in capo all’Associazione ricorrente.
Di modo che le comunicazioni da effettuare a tal fine avrebbero dovuto essere predisposte dal concessionario ed eventualmente fatte vistare, per accettazione, dall’Amministrazione comunale.
L’Associazione ricorrente, invece, non ha mai chiesto la voltura delle utenze, nè ha mai presentato all’Amministrazione una propria istanza di voltura da vistare da parte del Dirigente dell’Ufficio ed inoltrare alle aziende fornitrici di luce, acqua e gas.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto perchè infondato nel merito.
In considerazione della peculiarità  del caso di specie, della minima attività  processuale svolta e dei particolari rapporti fra la ricorrente Associazione di utilità  sociale e l’Amministrazione resistente, ritiene il Collegio che possano ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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