1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Atto di trasferimento – Incompatibilità  ambientale – Finalità 


2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Atto di trasferimento – Incompatibilità  ambientale – Scelta della nuova destinazione – Criteri – Comparazione degli interessi – Necessità 

1. La finalità  del trasferimento per incompatibilità  ambientale di un militare – che va ricondotto nell’ambito del trasferimento per esigenze di servizio, non costituendo una fattispecie autonoma, ma inquadrandosi quale “specie” nel più ampio “genere” dei trasferimenti d’autorità  – è quella di ripristinare il corretto e sereno svolgimento dei compiti istituzionali, restituendo agli stessi il prestigio, l’autorevolezza o l’immagine perduti. Tale trasferimento, pertanto, non ha di per sè carattere sanzionatorio, non presuppone un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e non ha natura disciplinare, ma mira a rimuovere una situazione di disagio suscettibile di mettere in pericolo il prestigio dell’Amministrazione e l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.

2. In sede di trasferimento per incompatibilità  ambientale del pubblico dipendente, una volta accertato e definito l’ambito territoriale entro il quale sussiste la situazione di incompatibilità , posta a fondamento del trasferimento, l’Amministrazione, nella scelta della nuova sede di destinazione, deve adeguatamente comparare l’interesse pubblico e privato, privilegiando, fra le diverse sedi disponibili, quella che comporti il minor grado di sacrificio per il dipendente medesimo, soggetto al trasferimento; detta sede va ricercata fra quelle disponibili che non siano eccessivamente distanti dal perimetro oltre il quale la situazione di incompatibilità  non ha più ragion d’essere, giacchè altrimenti il provvedimento assumerebbe connotazioni sanzionatorie assolutamente estranee all’istituto.

N. 00738/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Mascolo e Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso Michele Laforgia, in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, 45;

contro
Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza – Compagnia di Trani, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Guardia di Finanza, Gruppo Barletta;

per l’annullamento
del provvedimento 19/11/2015 prot.n.0495483/15, notificato il 29/2/2016, con il quale il Comandante del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza ha determinato il trasferimento d’autorità , per esigenze di servizio, del ricorrente, dalla Compagnia di Trani al Gruppo di Bari con decorrenza 20/11/2015 ed effetto immediato;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza e della Guardia di Finanza – Compagnia di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 2/3/2016 e pervenuto in Segreteria in data 8/3/2016,-OMISSIS-adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di essere un Luogotenente appartenente da molti anni al Corpo della Guardia di Finanza.
Nel corso del 2011 il predetto veniva sottoposto a procedimento penale ai sensi dell’art. 3 R.D. 1383/1941, in quanto ritenuto responsabile – in concorso con il commercialista rag.-OMISSIS-, non appartenente al Corpo – di asserita collusione al fine di escludere l’applicazione dell’IVA nell’ambito di una operazione commerciale finalizzata all’acquisto di una autovettura ad uso privato.
Il GIP del Tribunale Militare di Napoli, con sentenza 13/5/2013 n. 115, assolveva il ricorrente, ritenendo l’insussistenza del fatto così come contestato.
Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per Cassazione il P.M. del Tribunale Militare di Napoli.
Con sentenza 16/4/2014 n. 16753, la Suprema Corte respingeva il ricorso.
Tuttavia, a seguito di tali statuizioni, il Comandante del Gruppo di Barletta della Guardia di Finanza sottoponeva il ricorrente a procedimento disciplinare, ritenendo che il comportamento del medesimo risultasse comunque suscettibile di sanzione, in particolare argomentando sulla base di una parte della motivazione della sentenza in prime cure, nella quale il GIP aveva ipotizzato che un qualcosa di molto poco chiaro avesse potuto inverarsi nel caso di specie.
A seguito di tanto, con provvedimento n. 0210388/15 del 15/5/2015 del Comandante del Gruppo di Barletta, veniva irrogata al -OMISSIS-la sanzione della consegna per giorni tre.
Il predetto proponeva reclamo avverso la menzionata sanzione in data 12/6/2015, reclamo che, tuttavia, veniva respinto con provvedimento notificato il 25/8/2015.
Avverso tali provvedimenti l’esponente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 23/12/2015, ad oggi pendente.
Con nota 9/10/2015 prot. 0427772/15, notificata il 16/10/2016, il Comando Regionale Puglia avviava, altresì, nei confronti del -OMISSIS-un ulteriore procedimento diretto a disporne il trasferimento d’autorità , per asserite esigenze di servizio, dalla Compagnia di Trani al Nucleo P.T. di Bari.
Il ricorrente presentava al riguardo articolata memoria procedimentale, datata 31/10/2015, la quale, in tesi, non veniva adeguatamente considerata dal Comando Regionale.
Quest’ultimo – con provvedimento 19/11/2015 prot. n. 0495483/15, notificato il 29/2/2016 – determinava, con decorrenza 20/11/2015 ed effetto immediato, il trasferimento d’autorità  del ricorrente dalla Compagnia di Trani al Gruppo di Bari (anzichè al Nucleo P.T. di Bari, come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento).
Insorgeva il ricorrente avverso tale provvedimento di trasferimento, lamentandone l’illegittimità  sulla scorta delle seguenti censure: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 428 lett. b) c.p.p. e dell’art. 1237 c.c. – violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. – violazione del giusto procedimento – violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa e dell’art. 97 Cost. – violazione del diritto di difesa e dell’art. 24 Cost. – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità , sproporzione, contraddittorietà  intrinseca ed estrinseca, ingiustizia grave e manifesta, sviamento.
Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 11/3/2016, si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale, successivamente depositando in atti relazione del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, datata 17.3.2016.
All’udienza in camera di consiglio del 23.3.2016, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a..
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, dovrà  essere respinto.
Preliminarmente all’analisi di dettaglio delle sollevate censure, occorre soffermarsi brevemente sui fatti in forza dei quali il ricorrente fu assoggettato al procedimento penale conclusosi con la sentenza assolutoria del GIP del Tribunale Militare di Napoli, sopra menzionata, così come ricostruibili sulla base dell’ampio materiale documentale versato in atti.
Orbene, come riferito dall’Amministrazione resistente, dall’analisi del fascicolo processuale emergeva che:
– la “-OMISSIS-.” – amministrata dal rag. -OMISSIS– acquistava dalla “-OMISSIS-.” di Altamura una vettura Volkswagen Passat 2000 TDI, immatricolata in data 30 ottobre 2006 con targa -OMISSIS- per un importo complessivo di Euro 33.500,00;
– in data 4 maggio 2007, la “-OMISSIS-.” cedeva la citata vettura alla “-OMISSIS-.” (il cui tenutario delle scritture contabili era sempre il citato rag. -OMISSIS-) per un importo complessivo di Euro 33.500,00, saldato da quest’ultima società  “(…) attraverso una compensazione di crediti giacenti (…)”;
– in data 23 maggio 2007, la “-OMISSIS-.” cedeva la vettura in questione al Lgt. -OMISSIS-sempre per l’importo di Euro 33.500,00.
Al riguardo:
a) l’appartenente alla Guardia di Finanza risulterebbe aver pagato l’auto con un acconto di Euro 3.500,00 in contanti e sei effetti cambiari di Euro 5.000,00;
b) da una relazione redatta in data 16 gennaio 2013 dal Dott.-OMISSIS-di Trani su incarico del Lgt. -OMISSIS-, risulterebbe che gli effetti cambiari sono stati correttamente incassati alle singole scadenze;
c) invece, dalle indagini di p.g. eseguite dal Nucleo PT di Bari:
¢ emergerebbe che i sei effetti cambiari, peraltro sprovvisti di bollo, non sarebbero transitati nei canali creditizi;
¢ non sarebbero stati riscontrati movimenti finanziari riconducibili agli incassi degli effetti cambiari;
d) il ricorrente, pur risultando intestatario dell’autovettura in questione dal 23 maggio 2007, ne aveva la disponibilità  già  dal mese di novembre 2006;
– il G.U.P. presso il Tribunale Militare di Napoli, nell’assolvere il Lgt. -OMISSIS-in ordine al mancato versamento dell’I.V.A., non escludeva la sussistenza di un accordo collusivo tra l’Ispettore e la “-OMISSIS-.”, nonchè la “-OMISSIS-.”.
Infatti, l’Organo giudicante riteneva verosimile la sussistenza del detto accordo, in quanto la vettura Volskwagen Passat 2000 TDI, targata -OMISSIS- a distanza di due anni, veniva ceduta dal militare alla “-OMISSIS-.” per un importo di Euro 33.500,00, ossia per lo stesso, identico, importo con cui quest’ultima l’aveva ceduta alla “-OMISSIS-.” che l’aveva poi venduta al Lgt. -OMISSIS-, in tal modo determinando, per quest’ultimo, la chiara attribuzione di una utilità  senza corrispettivo.
In base al notorio giudiziario dell’Ufficio può aggiungersi che, nello stesso torno di tempo, -OMISSIS– notizia riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno in data 4/5/2010 – veniva arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di avere corrotto un funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Barletta, perchè mitigasse gli esiti di una verifica fiscale nei confronti di un suo cliente imprenditore.
In data 8.6.2010, in base a quanto riportato da “il Giornale di Trani”, la vicenda giudiziaria in cui era implicato -OMISSIS-“coinvolge (va) anche un finanziere in servizio a Trani, Attilio Romano, di 46 anni, denunciato dal Gico della stessa Guardia di finanza perchè sarebbe stato istigato dal -OMISSIS-, e quindi, in concorso con lo stesso commercialista coratino, gli avrebbe fornito notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete.
Oggetto, una denuncia per evasione fiscale presentata da ignoti contro un’azienda di autotrasporti di Corato di cui -OMISSIS- era commercialista. In cambio, il finanziere avrebbe avuto una corsia preferenziale per l’acquisto di una Panda a condizioni agevolate.”.
In conseguenza di tanto, il commercialista rag. -OMISSIS- veniva, così, arrestato una seconda volta.
Ciò premesso, non è ovviamente questa la sede giudiziaria idonea per trarre conclusioni dai fatti sopra ricordati.
Essi, tuttavia, sono importanti perchè permettono di ricostruire in modo consapevole il contesto in cui è nata l’attività  provvedimentale successiva dell’Amministrazione resistente, volta a verificare la correttezza del comportamento del ricorrente sul piano disciplinare e sulla permanente idoneità  ad essere incardinato nel contesto territoriale di riferimento, una volta accertata l’insussistenza del fatto penale, nei limiti di come contestato dalla Procura Militare di Napoli.
All’esito del procedimento amministrativo avviato con foglio nr. 427772/15 in data 09 ottobre 2015 del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, con determinazione nr. 495483/15, in data 19 novembre 2015, notificata all’interessato in data 29 febbraio 2016, il Luogotenente -OMISSIS-veniva “(…) trasferito d’autorità , per esigenze di servizio, dalla Compagnia di Trani al Gruppo Bari”, dando ampia ed esaustiva evidenza dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla decisione assunta, tenendo in doverosa considerazione le memorie presentate dal ricorrente.
Si è trattato di un procedimento amministrativo distinto ed autonomo sia dal procedimento penale sia da quello disciplinare, avente finalità  del tutto diverse e basato su valutazioni del tutto separate e distinte.
Infatti, l’unico scopo del detto procedimento è stato quello di tutelare le esigenze di servizio della Guardia di Finanza lato sensu intese, che non devono riguardare esclusivamente le necessità  organiche dei Reparto o gli impegni tecnico-operativi contingenti, ma possono altresì ricomprendere tutti i motivi di opportunità  connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali quelli relativi ad ipotesi di incompatibilità  ambientali, come all’evidenza determinatesi nel caso di specie (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2011, n. 3602; Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8022; Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231).
In particolare, come è noto, il trasferimento per incompatibilità  ambientale va ricondotto nell’ambito del trasferimento per esigenze di servizio, inquadrandosi quale “species” nel più ampio “genus” dei trasferimenti d’autorità , la cui finalità  è quella di ripristinare il corretto e sereno svolgimento dei compiti istituzionali, restituendo ai Reparti militari il prestigio, l’autorevolezza e l’immagine occasionalmente messi in discussione da comportamenti impropri tenuti dagli addetti.
Pertanto, detto trasferimento non ha di per sè carattere sanzionatorio, non presuppone un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e non ha natura disciplinare, bensì mira a rimuovere una situazione di disagio suscettibile di mettere in pericolo il prestigio dell’Amministrazione e l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4258; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. 1, 25 agosto 2012, n. 876).
Come attestato nel provvedimento impugnato, nonchè in atti e come non specificamente contestato nel ricorso introduttivo, il Luogotenente -OMISSIS-ha determinato, con i propri comportamenti di chiusura e di rifiuto del dialogo con i Superiori, un clima lavorativo all’interno della Compagnia di Trani inquinato da sfiducia e diffidenza, del tutto contrario al clima che dovrebbe sempre contraddistinguere un Reparto di una Forza di Polizia, in relazione al tipo di servizio che richiede fiducia e pieno affiatamento nel personale.
Non si può, infatti, non rimarcare l’effetto deleterio che hanno determinato i fatti sanzionati il 15 febbraio 2012 sul piano disciplinare a causa dell’omessa comunicazione da parte del Luogotenente -OMISSIS-al proprio Superiore gerarchico della notifica di un atto giudiziario che lo riguardava in qualità  di indagato in un procedimento penale presso l’A. G. di Trani.
A tutto ciò si aggiungano, in particolare, le perplessità  ed i dubbi suscitati dalla opacità  delle giustificazioni fornire nell’ultimo procedimento disciplinare concluso il 15 maggio 2015, allorquando il Luogotenente -OMISSIS-ha spiegato di aver consegnato cospicue somme in contanti (5.000 euro) per 6 volte (30.000 euro in tutto), a saldo di altrettante cambiali in scadenza, nelle mani di un non meglio precisato dipendente della società  concessionaria presso la quale aveva acquistato la propria autovettura nel maggio 2007, lasciando così nel vago transazioni finanziarie così delicate e rilevanti, senza preoccuparsi di mettere a rischio in questo modo l’immagine di assoluta imparzialità , disinteresse e terzietà  dei militari della Compagnia di Trani.
Sono questi i fatti sostanziali che hanno provocato, al di là  delle conclusioni del procedimento penale più volte citato e dei procedimenti disciplinari già  istruiti, una rottura del rapporto di fiducia tra il Luogotenente -OMISSIS-ed i Comandanti della Compagnia di Trani e del Gruppo di Barletta, fatti che neanche in ricorso e nell’ampia discussione svoltasi all’udienza del 23/3/2016 hanno trovato piena ed adeguata giustificazione.
Non risulta esserci stato, pertanto, alcun sviamento di potere, non potendosi in alcun modo condividere il presupposto delle difese del ricorrente secondo cui debba essere ravvisato un rapporto di connessione fra il procedimento penale conclusosi con una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto per come contestato, il procedimento disciplinare successivamente instauratosi ed il trasferimento d’autorità  per incompatibilità  ambientale ulteriormente applicato.
Pur se in fatto avvinti da una chiara connessione causale, sul piano latu sensu amministrativo i detti procedimenti sono rimasti assolutamente separati e distinti, facendo leva, ciascuno di essi, sul rispettivo materiale istruttorio e venendo corredati con ampie motivazioni in fatto ed in diritto, pienamente giustificative dei provvedimenti adottati, rispetto alle quali i riferimenti svolti dal ricorrente all’art. 428 lett. b) c.p.p. e all’art. 1237 c.c. appaiono completamente fuori fuoco.
Nel provvedimento impugnato non risulta, pertanto, in alcun modo ravvisabile un intento punitivo e sanzionatorio, bensì esclusivamente quello di ripristinare il corretto svolgimento dell’esercizio delle funzioni demandante alla Guardia di Finanza operante alla sede di Trani.
Ciò a tutela dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione, ma anche dell’onorabilità  del ricorrente che, nella nuova sede di servizio, potrà  nuovamente essere impiegato ed operare in un incarico idoneo al suo grado ed alla sua professionalità , auspicabilmente libero da ogni possibile condizionamento.
àˆ del resto notorio che “(…) il trasferimento di un militare per ragioni di incompatibilità  ambientale costituisce misura attraverso la quale si mira a ripristinare le condizioni di sereno e proficuo svolgimento delle attività  istituzionali demandate ai dipendenti di un’articolazione periferica della forza armata in questione. Dette condizioni, appunto, di compatibilità  ambientale vengono meno in presenza di situazioni (…)capaci di compromettere la fiducia reciproca, la leale collaborazione e il complessivo prestigio di cui l’amministrazione deve godere, in uno al corretto ed esemplare rispetto della catena di comando che caratterizza i rapporti della vita militare stessa. ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, Sentenza n. 1194 del 17 febbraio 2016).
Quanto, infine, alle critiche sollevate dal ricorrente sulla scelta della sede di destino del trasferimento di autorità  così come disposto, deve osservarsi che, in un primo tempo, l’Amministrazione aveva effettivamente individuato come nuova sede del ricorrente il Nucleo PT di Bari.
Nelle osservazioni scritte presentate dal Lgt. -OMISSIS-ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, l’interessato ha adombrato forti critiche e lamentele circa presunti errori e scorrettezze commessi dagli esecutori delle indagini di p.g. sviluppate a suo carico proprio dal Gruppo Investigativo Criminalità  Organizzata del Nucleo PT Bari.
Chiare e palesi ragioni di opportunità  hanno pertanto ampiamente giustificato il mutamento della prima decisione di impiego, reindirizzando il militare non al Nucleo PT di Bari, ma al Gruppo Bari, recante peraltro una scopertura organica di 17 unità .
Il trasferimento al Gruppo Bari era, da un lato, necessario e sufficiente per risolvere l’incompatibilità  ambientale riscontrata dai Comandanti della Compagnia di Trani e del Gruppo di Barletta (assegnando il militare ad un altro Reparto della stessa provincia, ma incardinato in un’altra catena di comando e controllo autonoma), dall’altro era il movimento che arrecava il minor disagio possibile agli interessi personali e familiari del Lgt. -OMISSIS-, in quanto, avendo il predetto stabilito la propria residenza a Terlizzi (BA), la distanza dal luogo di lavoro aumentava di soli 8 chilometri (Trani essendo a 27 km da Terlizzi, Bari essendo a 35 km).
In questo modo, l’Amministrazione si è attenuta esattamente alle linee guida tracciate dal Consiglio di Stato, secondo cui “(…) in sede di trasferimento per incompatibilità  ambientale del pubblico dipendente, una volta che sia stato accertato e definito, come nella specie, l’ambito territoriale entro il quale sussiste la situazione di incompatibilità , posta a fondamento del trasferimento, l’Amministrazione nella scelta della nuova sede di destinazione, è tenuta ad una adeguata comparazione fra il pubblico e il privato interesse, privilegiando, fra le diverse sedi disponibili, quella che comporti il minor grado di sacrificio per il dipendente medesimo, soggetto al trasferimento; sede che va ricercata fra quelle disponibili che non siano eccessivamente distanti dal perimetro oltre il quale la situazione di incompatibilità  non ha più ragion d’essere, giacchè altrimenti il provvedimento assumerebbe connotazioni sanzionatorie assolutamente estranee all’istituto. ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 3512/2009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dell’Amministrazione resistente unitariamente considerata sub specie del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza.
Occorrerà  da ultimo disporre l’invio di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per l’eventuale seguito di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna-OMISSIS-al pagamento delle spese di lite in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila,00) per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Dispone l’invio di copia della versione non oscurata della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per l’eventuale seguito di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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