Pubblico impiego – Concorso per l’accesso  – Domanda – Invio – Sistema telematico – Malfunzionamento – Esclusione – Illegittimità  – Strumenti alternativi – Predisposizione – Obbligo
 

 

Deve ritenersi illegittima l’esclusione della ricorrente dall’elenco degli ammessi alle prove di un concorso pubblico per l’impossibilità  di inoltrare la relativa domanda di partecipazione a causa di meri malfunzionamenti tecnici del sistema telematico all’uopo predisposto, considerata la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità  di un sistema di presentazione delle domande che giunga ad esercitare impersonalmente attività  amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche, sicchè, pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, si ritiene che l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza.

N. 00768/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2016, proposto da:
Mariarosaria Musarò, rappresentata e difesa dall’avv. Simona Manca, con domicilio eletto presso Antonio Savino, in Bari, Piazza Garibaldi, 54;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
U.s.r. – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;

per l’annullamento
della nota AOODRPU Prot. n. 6838 del 12 aprile 2016 dell’U.S.R. Puglia contenente il calendario, le sedi e l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per la classe di concorso A050 nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e della rettifica pubblicata il 16.4.2016;
della comunicazione via e-mail inviata dalla Direzione Generale dell’U.S.R. Puglia alla ricorrente in data 13.4.2016;
delle comunicazioni via e-mail inviate dalla Direzione Generale dell’U.S.R. Puglia alla ricorrente in data 29.3.2016, 5.4.2016, 6.4.2016, 7.4.2016;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che parte ricorrente partecipava alla procedura di selezione concorsuale per titoli ed esami indetta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca con D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Rilevato che la medesima presentava domanda di partecipazione mediante il sistema telematico POLIS, ricevendo e-mail di conferma di avvenuto inoltro della domanda, come documentato in atti;
Rilevato che, a seguito di un nuovo accesso al proprio profilo da parte della ricorrente, il sistema informatico, in tesi, annullava automaticamente il primo inoltro della domanda, con notifica via mail della cancellazione della precedente ed invito a ripresentarla entro il termine ultimo di scadenza;
Rilevato che, malgrado i tentativi posti in essere, la ricorrente non riusciva nel proprio intento di inoltrare nuovamente la domanda a causa di un malfunzionamento del sistema;
Rilevato che, pur se a seguito di ripetuti contatti con l’Ufficio Scolastico Regionale al fine di risolvere il disguido tecnico verificatosi, alla data della pubblicazione del calendario, delle sedi e degli elenchi dei candidati ammessi per la classe di concorso prescelta dalla ricorrente, quest’ultima non poteva che constatare il mancato inserimento del proprio nominativo;
Considerato che il ricorso debba essere integralmente accolto, essendo manifestamente fondato; Considerato, infatti, che il mancato inserimento oggetto di impugnativa non risulta essere stato corredato da attività  procedimentale o provvedimentale alcuna;
Considerato che, su un piano generale, tale esito concreto stride con il principio fondamentale secondo il quale l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all’attività  amministrativa;
Considerato che, nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali;
Considerata la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità  di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività  amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche;
Rilevato che, pro futuro ed in un ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda;
Considerato che, in conclusione, il ricorso sia integralmente fondato e che, pertanto debba essere accolto nel merito, con condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca al pagamento delle spese di lite in favore di Musarò Mariarosaria, liquidandole in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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