1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso –  Gara – Ricorso incidentale paralizzante  – Manifesta inammissibilità  ricorso principale – Conseguenze 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Gara – Contestazione della disciplina di gara – Omessa impugnazione del bando – Conseguenze

1. Anche a seguito della sentenza Corte di Giustizia, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13, a fronte di un ricorso incidentale escludente dell’aggiudicataria/controinteressata per una gara con più di due concorrenti, può essere esaminato prioritariamente ed esclusivamente il ricorso principale, ove lo stesso si dimostri manifestamente inammissibile o infondato: infatti l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale proposto,  non potrebbe comunque  giovare in alcun modo  all’aggiudicataria.


2. Se s’intendano contestare le regole della gara fatte proprie dalla Commissione giudicatrice  nel valutare comparativamente le offerte proposte  dai concorrenti alla procedura, è necessario gravare, con i provvedimenti consequenziali (ad es. l’aggiudicazione della gara), anche quelli presupposti, cioè la disciplina contenuta nella lex specialis: in difetto di quest’ultimo gravame, il ricorso si appalesa inammissibile per omessa impugnazione dell’atto presupposto, eventualmente lesivo.

N. 00711/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2015, proposto da:
Co.Str.An S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alda Colella e Maria Altomare Saracino, con domicilio eletto presso Alda Colella, in Bari, Via Skanderbeg, 64;

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso Roberto D’Addabbo, in Bari, Via Abate Gimma, 147;

nei confronti di
Edilres S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ruscigno, con domicilio eletto presso Ida Maria Dentamaro, in Bari, Via De Rossi, 16;

per l’annullamento
previa sospensione
della determinazione dirigenziale n. 107 del 5.3.2015, con cui il Comune di Acquaviva delle Fonti ha aggiudicato in favore della Società  EDILRES S.r.l. l’appalto dei lavori di realizzazione dell’intervento “Piazze e Percorsi del Centro Storico”;
delle comunicazione prot. n. 3686 del 2.3.2015 e prot. 5265 del 23.3.2015, di reiezione della richiesta di annullamento in sede di autotutela del provvedimento di aggiudicazione sopracitato;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, comunque, lesivo della posizione giuridica della ricorrente;
nonchè
con ricorso incidentale
per la declaratoria
di esclusione della ricorrente principale Co.Str.An S.r.l. dalla gara in esame.
 

Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti e della società  Edilres S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Altomare Saracino, Roberto D’Addabbo e Giuseppe Ruscigno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1.4.2015 e depositato in Segreteria in data 14.4.2015, la società  Co.Str.An S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
La ricorrente esponeva in fatto che, con bando del 17.12.2014, il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) indiceva gara d’appalto per l’esecuzione di lavori di realizzazione dell’intervento “Piazze e percorsi del centro storico”, Asse VII, Azione 7.2.1.
La gara in questione veniva bandita come procedura aperta ex artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, con importo base di euro 1.501.500,00, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. citato e con punteggi da attribuire nel seguente modo: 70 punti per l’offerta tecnica, 20 per l’offerta economica, 10 per l’offerta temporale.
Entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione indicato in bando, pervenivano dieci offerte, due delle quali venivano escluse perchè tardive.
Fra il 28 gennaio ed il 10 febbraio 2015 si svolgevano i lavori della Commissione in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica.
Nell’ambito di tale valutazione, la società  Co.Str.An S.r.l. conseguiva 48 punti.
La società  Edilres S.r.l. conseguiva invece 43,90 punti.
Per l’offerta temporale ed economica Co.Str.An S.r.l. si vedeva assegnare rispettivamente 10+13,40 punti, mentre, per le medesime voci, Edilres S.r.l. otteneva 10+18,60 punti.
La gara veniva aggiudicata provvisoriamente in favore di Edilres S.r.l..
Al secondo posto si classificava l’A.T.I. BRC S.p.A. – Ottomano S.r.l., mentre la ricorrente si collocava in terza posizione.
Con nota prot. n. 4020 del 6.3.2015 veniva data comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara in esame, alla quale si procedeva con determina dirigenziale n. 107 del 5.3.2015.
Insorgeva la ricorrente avverso tali esiti di gara, sollevando plurimi motivi di gravame.
Con un primo motivo di ricorso ci si doleva, anzitutto, della violazione e falsa applicazione del punto IV.1 del bando di gara, in relazione all’attribuzione dei punteggi; la violazione dell’obbligo di riparametrazione ex art. 120, comma 2, e dell’all. G del D.P.R. 5.10.2010 n. 207; l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità  manifesta, errore sui presupposti di fatto e di diritto e sviamento.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente evidenziava la violazione e la falsa applicazione del bando di gara al punto IV.2.1, in relazione all’applicazione della valutazione di congruità  delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, nonchè eccesso di potere per motivazione carente ed errata.
In estrema sintesi si censurava la violazione da parte della Commissione di gara dell’art. 120 D.P.R. n. 207/2010, tramite il quale si disciplinano i metodi di attribuzione dei coefficienti di valutazione da parte dei commissari di gara.
Veniva, in particolare, richiesta la riparametrazione dei punteggi attribuiti, come peraltro già  fatto per il tramite dell’informativa preliminare di ricorso, a cui il Comune di Acquaviva aveva dato riscontro negativo in data 23.3.2015.
In tesi, se la riparametrazione fosse stata effettuata mediante l’applicazione della proporzione lineare, la ricorrente sarebbe stata proclamata aggiudicataria.
Senza riparametrazione non si manifestava inoltre il superamento della soglia di anomalia (di qui il secondo motivo di ricorso), che invece si sarebbe determinato per la società  controinteressata se la riparametrazione fosse stata effettivamente posta in essere.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 17.4.2015, Edilres S.r.l. si costituiva in giudizio, riservando la proposizione di un ricorso incidentale.
Eccepiva l’inammissibilità  del ricorso introduttivo per omessa impugnazione degli atti preliminari, contestando altresì nel merito gli argomenti in esso svolti.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 20.4.2015, si costituiva in giudizio il Comune di Acquaviva delle Fonti.
Anche la difesa dell’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità  del ricorso introduttivo per omessa impugnazione degli atti preliminari, contestando altresì nel merito gli argomenti in esso svolti.
All’udienza in camera di consiglio del 22.4.2015, con ordinanza n. 238/2015, l’istanza cautelare veniva respinta per carenza di fumus boni iuris.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 18.5.2015, la controinteressata Edilres S.r.l. presentava ricorso incidentale, instando per l’esclusione della ricorrente Co.Str.An S.r.l. per violazione e/o malgoverno della lex specialis, anche in relazione alla violazione e/o malgoverno di talune specifiche norme del “Codice dei contratti pubblici” e del suo Regolamento, sotto diversi profili, con violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza, di buon andamento, imparzialità , par condicio degli offerenti, non discriminazione, libera concorrenza, tempestività  ed economicità , nonchè per eccesso di potere sub specie di omessa o insufficiente istruttoria, erronea presupposizione in fatto ed in diritto, perplessità .
Nelle more, la ricorrente principale proponeva appello avverso l’ordinanza cautelare reiettiva n. 238/2015.
Con ordinanza n. 3222/2015, la V Sezione del Consiglio di Stato “ritenuto, ad un primo esame proprio della presente fase, che non sussistono ragioni allo stato per discostarsi da quanto considerato e deciso dal TAR in sede cautelare” respingeva l’appello.
All’udienza pubblica del 9.3.2016, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che il ricorso principale sia inammissibile, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina preliminare di dettaglio del ricorso incidentale.
In particolare, data l’inammissibilità  del ricorso principale, è possibile procedere, sul piano processuale, all’esame prioritario del medesimo – pur a fronte della proposizione, da parte della società  controinteressata, di un ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante” in quanto recante censure escludenti – vertendosi, nel caso di specie, nell’ambito di una gara d’appalto con più di due partecipanti (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3328; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 giugno 2014, n. 6042; Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza 27 aprile 2015, n. 5; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 108/2015).
Detto ricorso incidentale dovrà , pertanto, essere dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, a fronte della preliminare valutazione di inammissibilità  del ricorso principale.
Tale conclusione non può ritenersi intaccata dalla recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13, Puligienica, in quanto, al di là  della evidente difformità  di fattispecie cui la pronuncia della Corte si riferisce, è palese che l’esame del merito e financo l’ipotetico accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata non conferirebbero alla stessa utilità  diverse e/o superiori a quelle già  ottenibili in conseguenza della mera declaratoria di inammissibilità  del ricorso principale, con integrale stabilizzazione degli esiti di gara per come determinatisi.
Come dunque sopra anticipato, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
La società  Co.Str.An S.r.l., pur svolgendo ampie critiche nei confronti del meccanismo di assegnazione dei punteggi di cui alla gara in oggetto, ometteva di impugnare il bando ed il disciplinare di gara – pubblicati entrambi in data 17.12.2014 – con i quali venivano specificamente previsti e disciplinati i criteri ed i metodi di attribuzione dei detti punteggi contestati in ricorso.
Con il ricorso principale, infatti, la Co.Str.An S.r.l. si è limitata alla impugnativa a fini di annullamento della sola determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, nonchè dei verbali della Commissione aggiudicatrice inerenti alla valutazione delle offerte tecniche, in tal modo lasciando incontestati i criteri ed i metodi di attribuzione dei punteggi la cui applicazione pratica è divenuta oggetto di successiva doglianza.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la piana declaratoria di inammissibilità  del ricorso introduttivo ex art. 35, comma 1, lett. b) cod. proc. amm., in quanto – pur se trattasi di ricorso tempestivo rispetto agli atti e provvedimenti con esso impugnati – a fronte delle censure specificamente svolte sussiste una ragione ostativa ad una pronuncia di merito, costituita dall’intervenuto consolidamento delle disposizioni di cui al bando ed al disciplinare di gara, per omessa impugnazione delle medesime.
In particolare, avrebbe dovuto essere fatto oggetto di formale doglianza impugnatoria il verbale contenente gli esiti della valutazione dell’offerta tecnica di cui alla seduta pubblica del 10 febbraio 2015 – alla quale era presente anche il legale rappresentante della società  ricorrente – impugnazione, tuttavia, in concreto non avvenuta.
Ad abundantiam, deve inoltre osservarsi che l’intero assetto delle censure svolte nel ricorso introduttivo, unitariamente considerate, risultano suscettibili di una autonoma, separata e distinta valutazione di inammissibilità , in quanto palesemente concernenti la valutazione tecnico discrezionale di assegnazione dei punteggi in sede di gara.
Come è noto, le valutazioni della Commissione di gara in relazione ai contenuti delle offerte dei diversi partecipanti costituiscono uno degli esempi più nitidi di esercizio di una potestà  amministrativa di natura tecnico discrezionale.
àˆ altrettanto noto, in materia, che l’impostazione dottrinaria tradizionale ha per lungo tempo assimilato la discrezionalità  tecnica alla discrezionalità  pura, ammettendo un sindacato del Giudice Amministrativo, su di essa, con riguardo al solo profilo dell’eccesso di potere.
Tale posizione ha trovato supporto nella giurisprudenza dell’epoca che, incerta sulla possibilità  di consentire un sindacato pieno e sostitutivo delle valutazioni tecniche, lo ha limitato ai casi di dubbia ragionevolezza delle valutazioni effettuate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 1982, n. 55; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 1991 n. 160; T.A.R. Puglia, sez. II, Lecce, 27 luglio 1993, n. 406).
In tale quadro concettuale, compito primario del giudice era quello di verificare se il potere amministrativo fosse stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità , congruità , ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
In altri termini, le valutazioni compiute dall’Amministrazione in ordine alle scelte tecnico amministrative costituivano espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sè insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le valutazioni sottoposte a scrutinio fossero state manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto (cfr., in tali termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 3554/2004).
Il sindacato del Giudice Amministrativo veniva, dunque, in tal modo limitato ad un controllo estrinseco sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
Un significativo, ma sostanzialmente isolato, cambiamento di indirizzo si è avuto con la nota sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 9 aprile 1999 n. 601, che ha riconosciuto l’opportunità  di una verifica più incisiva e penetrante sugli apprezzamenti tecnici, evidenziando sul punto come “il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità  amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità  delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non è, quindi, l’opinabilità  degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità  per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.(¦)Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità  dell’atto di riconoscimento o di diniego.”.
Tramontata l’equazione discrezionalità  tecnica-merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità  amministrativa, bensì, alla verifica diretta dell’attendibilità  delle operazioni tecniche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4635/2007), essendo, peraltro, ampiamente mutata la strumentazione istruttoria del Giudice Amministrativo in materia di possibili accertamenti di natura tecnica.
Riconosciuto la piena sindacabilità  della discrezionalità  tecnica, la giurisprudenza si è interrogata sul tipo di controllo, forte o debole, che poteva – e può – essere concretamente effettuato dal Giudice Amministrativo.
Ci si è chiesti, in particolare, se il Giudice Amministrativo dovesse limitarsi a utilizzare la valutazione tecnica emersa dal processo solo al fine di dimostrare l’erroneità  di quella amministrativa (tesi del sindacato intrinseco non sostitutivo o “debole”) o potesse sostituirla con la propria (tesi del sindacato sostitutivo o “forte”), con la conseguenza di poter annullare non solo il provvedimento basato su una valutazione scientificamente sbagliata dei fatti, ma anche quello fondato su una valutazione non errata, ma semplicemente opinabile e non coincidente con quella del Giudice.
La giurisprudenza prevalente si è orientata nel senso dell’inammissibilità  di un sindacato di tipo “forte”, in quanto il compito del Giudice, nel valutare la legittimità  del provvedimento amministrativo, sarebbe esclusivamente di verificare se tale atto sia espressione di un potere esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce.
La norma, in sè considerata, indica una serie di fatti come presupposto per l’esercizio del potere, che il Giudice ha il compito di accertare; se la valutazione tecnica diretta a verificare l’esistenza del fatto posta in essere dall’Amministrazione non è errata, ma solo opinabile, il giudice non può sostenere l’illegittimità  del provvedimento.
Una volta accertati i fatti e verificato l’iter logico-valutativo posto in essere dalla Pubblica Amministrazione, sulla base di regole tecniche e di buona azione amministrativa, il Giudice, se ritiene tali valutazioni corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve esprimere propri convincimenti o compiere autonome scelte.
Infatti, se tali scelte venissero effettuate, costituirebbero nè più nè meno che attività  amministrativa diretta svolta in sede giurisdizionale, in evidente violazione di fondamentali canoni costituzionali dello Stato democratico contemporaneo.
Del resto, come è noto, non è consentito all’Autorità  Giudiziaria di sostituirsi ad un potere già  esercitato o da esercitarsi, potendo detta Autorità  “solo stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità  a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato” (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 1274/2010).
In virtù del pieno rispetto del principio della separazione dei poteri e dei canoni costituzionali che lo sostanziano, la tesi del sindacato “debole” ha trovato pieno accoglimento da parte della giurisprudenza.
Al riguardo, nella sentenza n. 829 del 27 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che “(¦)la c.d. discrezionalità  tecnica esprime un concetto diverso dal merito amministrativo e pertanto non può essere aprioristicamente sottratta al sindacato da parte del giudice amministrativo atteso che l’apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento, siano essi semplici o complessi, attiene comunque alla legittimità  di quest’ultimo. Tuttavia la censurabilità  della discrezionalità  tecnica non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all’amministrazione nell’effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve consistere nel controllo,ab externo, dell’esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio”.
Peraltro, secondo la giurisprudenza amministrativa assolutamente maggioritaria ed in stretta connessione con la fattispecie oggetto di causa, “a fronte dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione di gara, sono inammissibili le censure con cui il ricorrente non evidenzi palesi illogicità  o travisamenti degli stessi, ma miri solo a sostituire il giudizio della Commissione – avente margini di opinabilità  – con il proprio giudizio (C.d.S., Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2014). In questo senso ha continuato ad esprimersi anche la recentissima giurisprudenza, la quale ha rilevato come, nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità , suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità  (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20 febbraio 2012, n. 137): pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per manifesta illogicità  o per palese travisamento dei fatti alla stregua di elementi oggettivi di riscontro. (…)dette censure contrastano con la costante giurisprudenza, secondo la quale, nelle procedure finalizzate all’affidamento di appalti pubblici, il giudizio di discrezionalità  tecnica della Commissione di gara – caratterizzato dalla complessità  delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità  dell’esito delle relative valutazioni – sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che si evidenzino indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità  manifesta, dell’erroneità  dei presupposti di fatto, dell’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1514; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2010, n. 3532).” cfr. inter plures T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19.6.2013, n. 570.
Applicando tali nitidi principi al caso di specie, emerge con chiarezza l’inammissibilità  dell’introdotto ricorso principale, in quanto, al di là  del generale riferimento all’art. 120 D.P.R. n. 207/2010 di cui alla lex specialis di gara, il meccanismo di valutazione dell’offerta risultava compiutamente e specificamente delineato in bando, senza che in esso vi fosse specifica menzione della necessità  di procedere alla riparametrazione dei valori, così come auspicata dal ricorrente.
In assenza di tale specifica previsione, il ricorrente principale avrebbe potuto fare oggetto di autonoma impugnazione il bando ed il disciplinare di gara, nella parte in cui non avessero previsto specificamente detto meccanismo valutativo; contestare inammissibilmente il merito della valutazione tecnico discrezionale dell’offerta, pur se in assenza di elementi di illogicità  fattuale e manifesta che avessero potuto fondare la relativa doglianza o, per mera completezza di ipotesi, prestarvi semplice acquiescenza.
In concreto, la lex specialis di gara non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione; si è contestato il proprium del meccanismo tecnico valutativo attributivo del punteggio per come in concreto posto in essere dalla Commissione; si è, in definitiva, auspicata l’applicazione di un modello valutativo diverso a quello in concreto seguito, funzionale all’ottenimento del risultato utile di aggiudicazione per la ricorrente principale, in carenza dei presupposti di legittimità  che lo potessero fondare.
Da ultimo, in stretta correlazione con la valutazione riguardante l’attribuzione dell’onere delle spese di lite, tenuto conto dell’esito in rito della presente controversia e della complessità  in fatto del caso di specie sottoposto a scrutinio, valutati integralmente tanto gli aspetti di rito che gli aspetti di merito sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, a parere del Collegio sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle dette spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando, così provvede:
– dichiara inammissibile il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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