1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Adozione decreto individuazione dei vincitori a seguito dell’approvazione della graduatoria – Autovincolo della p.A. – Diffida ad adempiere – Ricorso avverso il silenzio-inadempimento- E’ fondato 


2. Giurisdizione – Adozione decreto individuazione dei vincitori a seguito dell’approvazione della graduatoria – Autovincolo della p.A. – Giuirisdizione G.a. – Sussiste


 3. Accesso – Interesse attuale, diretto e concreto – Contenuto – Tutela dei propri interessi giuridici indipendentemente dall’esercizio dell’azione giudiziale – Sussiste
 

 
1. Qualora il bando di concorso preveda, quale adempimento finale successivo all’approvazione della graduatoria, l’adozione da parte del Direttore dell’USR di un decreto di individuazione dei vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, la dichiarazione di vincita assume la veste di un atto che segue l’approvazione della graduatoria e conclude il procedimento concorsuale ai sensi dell’art. 2 della L. n.241/1990, con conseguente obbligo dell’amministrazione a provvedere che fonda il ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il suo inadempimento. 


 2. Qualora il bando di concorso preveda, quale adempimento finale successivo all’approvazione della graduatoria, l’adozione da parte del direttore dell’USR di un decreto di individuazione dei vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, la dichiarazione di vincita costituisce un autovincolo procedimentale con il quale l’amministrazione ha deciso di concludere il procedimento concorsualecon il conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa sulla relativa controversia ai sensi dell’art. 63 co. 4 d.lgs.65/2001.


3. Ai sensi dell’art. 24 comma 7 l. 241/90, l’accesso va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale; in ogni caso, qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso tendenzialmente prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo, tanto più se l’istanza per un verso riguarda atti che per un verso non risultano sottratti all’accesso, per l’altro non mira ad un controllo generalizzato dell’attività  della p.A..
 

N. 00755/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01663/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2015, proposto da: 
Claudia Caiati, Maria Filomena Cirillo, Barbara Marinuzzi, Rosangela Mercuri, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi D’Ambrosio, Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari alla piazza Garibaldi n. 23; 

contro
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia; Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari alla via Melo n. 97; 

per la declaratoria di illegittimità  
1) del silenzio inadempimento
serbato dal Dirigente dell’U.S.R. per la Puglia in relazione all’emissione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a cattedra e per l’accertamento dell’obbligo del predetto dirigente di conclusione del procedimento;
2) del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti inoltrata in data 21-24/10/15 e per la condanna dell’USR all’ostensione dei documenti richiesti. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e di U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia Direzione Generale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
 

1. Con ricorso notificato il 18/12/2015, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito l’intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare l’illegittimità  dell’inerzia del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che, in seguito all’approvazione della graduatoria del concorso avvenuta con d.D.G. USR del 27/8/2013, non ha provveduto alla proclamazione dei vincitori ed alla pubblicazione del relativo elenco in relazione ai 28 posti per l’insegnamento delle materie letterarie e del latino nei licei e negli istituti magistrali (cl. A051). 
I ricorrenti, tutti collocatisi in posizione utile rispetto ai posti disponibili nella Regione Puglia, lamentano l’impossibilità  di conseguire l’abilitazione all’insegnamento in mancanza di una proclamazione che li distingua dai candidati risultati meramente idonei, reclamando, pertanto, la proclamazione già  richiesta all’USR con diffida notificata il 21/24 ottobre 2015.
2. L’intimato Ministero ha depositato memoria di mero stile e documentazione. 
3. Alla camera di consiglio del 5/5/2016 la causa è stata introitata per la decisione.
4. Il ricorso avverso il silenzio è fondato. 
5. La Sezione ritiene di richiamare, per quanto di interesse nel presente giudizio, il proprio precedente n. 873/15, in cui ha statuito che “Il bando di concorso (d.D.G. Personale Scolastico n. 82/2012 – all. 1 prod. Ministero) all’art. 13 prevede, quale adempimento finale successivo all’approvazione della graduatoria, l’adozione da parte del Direttore dell’USR di un decreto di “individuazione dei vincitori pari al numero dei posti messi a concorso. Orbene, “la dichiarazione di vincita assume la veste di un atto che segue l’approvazione della graduatoria e conclude il procedimento concorsuale ai sensi dell’art. 2 della L. n.241/1990. In guisa di tale lettura, la dichiarazione di vincita viene a costituire un autovincolo procedimentale che non può che appartenere al dominio del diritto pubblico con il conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa sulla relativa controversia ai sensi dell’art. 63 co. 4 d.lgs.65/2001″ (TAR Calabria, sez. 2, sent. 11/4/13 n. 424)”. In mancanza di puntuali deduzioni che sarebbe stato onere dell’Amministrazione allegare, non appare dubitabile che l’USR debba emettere il decreto di proclamazione dei vincitori come richiesto dai ricorrenti, essendo tale obbligo (costituente un auto vincolo) stabilito dall’art. 13 del bando di concorso”. 
Va, pertanto, dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’USR per la Puglia che, di conseguenza, è tenuto a provvedere alla proclamazione dei vincitori entro il termine specificato in dispositivo.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
6. Merita, altresì, accoglimento l’istanza di accesso agli atti specificamente indicati in ricorso, già  oggetto di richiesta inoltrata all’USR (contestualmente alla diffida) e rimasta inevasa, con conseguente formazione del silenzio con valore legale tipico di rigetto. Con riferimento a tale istanza, il Collegio ravvisa in capo ai ricorrenti la sussistenza dell'”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 7 l. 241/90, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067); in ogni caso, qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso tendenzialmente prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo.
Quanto all’oggetto della richiesta, infine, si osserva che non ostano divieti e preclusioni normative all’esercizio del diritto di accesso, non riguardando l’istanza atti sottratti all’accesso, nè sostanziandosi in un controllo generalizzato sull’attività  dell’Amministrazione. 
In definitiva, la domanda va accolta con consequenziale ordine all’URS Puglia di consentire ai ricorrenti l’accesso – anche mezzo di estrazione di copia – ai documenti di cui all’istanza del 21/24 ottobre 2015 entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. 
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) dichiara l’obbligo dell’USR per la Puglia di proclamare i vincitori del concorso bandito con d. D.G n. 82/2012 in relazione alla classe di concorso A051, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, vi provvederà  un commissario ad acta;
2) ordina all’ USR per la Puglia di consentire l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 21-24/10/15 entro trenta giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, o dalla notifica, se antecedente;
3) condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria