Pubblico impiego – Concorso per l’accesso – Scorrimento graduatorie – Obbligo della p.A. – Eccezione- Motivazione – Necessità  
 

 
Sussiste in capo alla pubblica Amministrazione l’obbligo di coprire i posti vacanti in organico mediante lo scorrimento di graduatorie valide ed efficaci in relazione alla stessa qualifica o qualifica equivalente, salvo che il sacrificio imposto ai concorrenti idonei (a seguito dell’indizione di un nuovo concorso)  sia motivato sulla base di preminenti esigenze di interesse pubblico, nè assolve a tale onere da parte della pubblica a Amministrazione una giustificazione della riduzione della spesa espressa  soltanto in giudizio  dunque integrante un’inammissibile eterointegrazione della motivazione.
 

N. 00756/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Andrea Potenza, rappresentato e difeso dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, alla piazza Luigi di Savoia, 41/A; 

contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Marasco e Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Laura Chiapperini in Bari, al corso Trieste 27; 

per l’annullamento
nei limiti dell’interesse del ricorrente
-della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA-Puglia n. 679 del 20.12.2013 e relative tabelle allegate; 
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche di estremi e contenuti sconosciuti;
con i Primi Motivi Aggiunti depositati in data 28 Gennaio 2015, nei limiti dell’interesse del ricorrente:
-della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA-Puglia n. 685 dell’11.11.2014 e delle relative tabelle allegate;
con i Secondi Motivi Aggiunti depositati in data 17 Luglio 2015, nei limiti dell’interesse del ricorrente:
-della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA-Puglia n. 245 del 14.04.2015 e delle relative tabelle allegate;
– della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA-Puglia n. 246 del 16.04.2015 e delle relative tabelle ;
con i Terzi Motivi Aggiunti depositati in data 4 Agosto 2015, nei limiti dell’interesse del ricorrente: -della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA-Puglia n. 475 del 09.07.2015 avente ad oggetto: Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 unità  di personale- profili di collaboratore tecnico professionale (Cat. D) Ingegnere Ambiente e Territorio. Approvazione bando di mobilità  e bando di concorso pubblico per titoli ed esami;
– dell’Avviso di mobilità  volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5 posti profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) Ingegnere Ambiente e Territorio, approvato con la prefata delibera n. 475/15 e pubblicato sul BURP n. 106 del 23.7.2015;
– del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità  di personale, profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) Ingegnere Ambiente e Territorio approvato con la prefata delibera n. 475/15 e pubblicato sul BURP n. 106 del 23.07.2015;
nonchè con ulteriori motivi aggiunti depositati il 04/08/2015
-della deliberazione del Direttore Generale ARPA n.475 del 9.7.2015, avente ad oggetto: “Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n.5 unità  di personale profilo di collaboratore tecnico professionale (Cat. D) Ingegniere Ambiente e Territorio. Approvazione bando di mobilità  e bando di concorso pubblico per titoli ed esami”;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Pinto, su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani e avv. Maria Laura Chiapperini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, ingegnere con esperienza qualificata in materia ambientale, partecipava al concorso pubblico indetto da A.R.P.A. Puglia con delibera DG n. 644/2007 per la copertura di un posto di Collaboratore tecnico professionale Ingegnere ambientale, categoria Ds, collocandosi tra gli idonei al 7° posto della relativa graduatoria; graduatoria approvata con delibera del Direttore generale n. 39/2011 e utilizzata fino alla quarta posizione.
Successivamente, con delibera dello stesso Direttore n. 679/2013, l’Agenzia effettuava la programmazione triennale 2013-2015 del fabbisogno di personale a tempo indeterminato, modificando il fabbisogno stesso attraverso la conversione dei posti di categoria Ds in posti di categoria D. Più precisamente, veniva programmata la copertura di n. 5 posti complessivi nella categoria D di Ingegnere ambientale (due posti nel 2013 e tre posti nel 2014) e contestualmente prevista l’indizione di un nuovo concorso.
Con la successiva delibera n. 685/2014, veniva effettuata anche la programmazione per il triennio 2014-2016, prevedendo l’assunzione di ulteriori 6 Ingegneri ambientali della stessa categoria D; numero di assunzioni poi ridotto a 5 con delibera n. 245/2015.
Il concorso pubblico veniva effettivamente bandito con delibera n. 475/2015.
Con il ricorso in epigrafe, l’ing. Potenza ha gravato tutti gli atti succedutisi a partire dalla richiamata deliberazione n. 679/2013, nella misura in cui hanno confermato la conversione della qualifica richiesta da “Ds” in “D” e previsto l’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento della precedente graduatoria, nella quale il ricorrente stesso era utilmente collocato.
I rilievi sollevati nel ricorso introduttivo e nei successivi tre atti di motivi aggiunti sono sostanzialmente incentrati sul difetto di motivazione; sia con riferimento all’intervenuta trasformazione dei posti da coprire, sia con riferimento all’opzione per il concorso, sul presupposto -tale ultima censura- dell’equivalenza delle due qualifiche (D e Ds). 
Con atto prodotto in data 31 luglio 2015, si è costituita in giudizio l’A.R.P.A. Puglia contestando le censure formulate dal ricorrente e chiedendo che il gravame venga respinto.
Con ordinanza n. 560/2015 di questa Sezione, confermata in appello (cfr. ordinanza della sesta Sezione n. 137/2016), è stata accordata la richiesta tutela cautelare sul presupposto della fondatezza -prima facie- del gravame.
All’udienza del 5 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-Il ricorso è fondato e va accolto, confermando l’orientamento già  espresso in sede cautelare.
Deve infatti ribadirsi che:
a) la sostituzione -nei piani triennali delle assunzioni gravati- dei posti di Ingegnere ambientale di cat. DS con quelli di pari qualifica di categoria D avrebbe dovuto essere sorretta da adeguata motivazione in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente; 
b) regola generale del nostro ordinamento è la copertura dei posti vacanti in organico mediante scorrimento di graduatorie valide ed efficaci in relazione alla stessa qualifica o qualifica equivalente (cfr. art. 4, comma 3 lett. B d.l. n. 101/2013) sicchè l’indizione di un nuovo concorso, costituendo eccezione, avrebbe richiesto adeguata motivazione a giustificazione del sacrificio imposto ai concorrenti idonei, che desse conto delle preminenti esigenze di interesse pubblico (cfr. di recente in termini C.d.S., Sez. III, 1.8.2014, n. 4119);
c) diversamente opinando, le disposizioni sull’ultrattività  delle graduatorie concorsuali verrebbero completamente mortificate nella ratio.
Soltanto in sede difensiva si è invocato il risparmio di spesa a sostegno delle determinazioni assunte dall’Amministrazione; tuttavia, alla stregua dei principi generali, ciò costituisce inammissibile eterointegrazione della motivazione in giudizio e, in ogni caso, il risparmio (€ 3000,00 lordi annui per unità ) non è tale da giustificare in sè l’indizione di una nuova procedura concorsuale a fronte di una graduatoria valida ed efficace, afferente ad una categoria superiore (“Ds”) che sostanzialmente contiene quella posta a concorso (“D”); sicchè l’ingegnere di categoria “Ds” può svolgere le mansioni della categoria “D”.
3.- In estrema sintesi, dunque, la scelta di conversione dei posti non appare supportata da idonea giustificazione sul piano delle esigenze organizzative dell’Ente, anche in considerazione dell’equivalenza dei due profili (cfr. ad ulteriore conferma la documentazione versata in atti da parte ricorrente in data 15.3.2016); nè, conseguentemente, appare giustificata la scelta di indire una nuova procedura concorsuale a fronte di una graduatoria ancora valida ed efficace.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente. Condanna l’Agenzia resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di causa, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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