1. Ambiente ed ecologia – Valutazione di Impatto Ambientale – Parere obbligatorio del Comitato Regionale per la VIA – Illegittimità  derivata del provvedimento – Annullamento determinazione dirigenziale

 2. Ambiente ed ecologia – Legge regionale in materia di VIA – Regolamento regionale sul funzionamento del Comitato VIA – Quorum strutturale e quorum deliberativo – Insufficienza numero componenti nominati – Invalidità  atto deliberativo collegiale – Illegittimità  provvedimento finale

3. Ambiente ed ecologia – Energia da fonti rinnovabili – Diniego di autorizzazione unica – Atto conseguente al provvedimento di VIA – Illegittimità  derivata

 
4. Risarcimento del danno da ritardo – Mancanza della prova del danno – Genericità  – Rigetto

1. Secondo il paradigma normativo delineato dalla l.r. n. 11/2001 in materia di VIA il parere reso dall’organo tecnico-consultivo della Regione Puglia (Comitato Regionale per la VIA) è obbligatorio ed è posto alla base del relativo provvedimento finale che ne recepisce il suo contenuto. Pertanto se il presupposto parere del Comitato è illegittimo (per motivi attinenti a quest’ultimo), tale illegittimità  si estende anche alla relativa determinazione che lo ha recepito ed eterointegrato.

2. I motivi inficianti la validità  del suddetto parere attengono alla illegittima composizione dell’organo collegiale, laddove, ai fini della sua valida costituzione (cd. quorum strutturale), è necessario che la presenza dei membri nominati sia integrata dal rappresentante della Provincia nel cui territorio dovrebbe insediarsi la proposta progettuale oggetto di scrutinio e di istruttoria. Mancando tale rappresentante (nel caso di specie quello della Provincia di Foggia) la contestuale presenza dei rappresentanti delle Province di Taranto e Brindisi non valeva ad integrare il citato numero legale e, dunque, il parere è da ritenersi illegittimamente reso.

3. Il  provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica, in quanto adottato a valle del provvedimento di diniego di VIA deliberato con un vizio nella composizione del Comitato regionale per la VIA,  è da ritenersi illegittimo poichè fondato su un parere obbligatorio (ai sensi dell’art. 12, co. 7, della L.R. n. 11/2001 e smi) illegittimamente reso.

 
4. àˆ infondata la domanda volta al risarcimento del danno da ritardo, ove genericamente formulata nonchè priva dei suoi tipici elementi giustificativi e dell’assenza di certezza in ordine al conseguimento del bene della vita da parte della ricorrente. 

N. 00643/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Voreas s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Filograno in Bari, Via Niccolò Piccinni, 186; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto in Bari, Avv. Regione Puglia Lungomare N. Sauro, 31; 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Marasco, Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso Maria Laura Chiapperini in Bari, corso Trieste 27; 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali Direzione Regionale, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, Foggia – B.A.T., Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia; 

per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
– della Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 443 del 19 dicembre 2014, resa nota con comunicazione trasmessa all’odierna ricorrente in data 15 gennaio 2015, recante il giudizio di compatibilità  ambientale negativo per l’impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Pietramontecorvino;
– nonchè di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;
quanto ai motivi aggiunti:
– della nota dirigenziale del servizio Energie Rinnovabili Reti ed Efficienza Energetica – Ufficio Energie Rinnovabili e reti della Regione Puglia prot. AOO_159 del 9.3.2015 n. 1123 di diniego al rilascio dell’autorizzazione unica;
– nonchè di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società  ricorrente a causa dell’illegittimità  dei provvedimenti impugnati, nonchè per il ritardo nella conclusione dell’iter autorizzativo relativo all’ampliamento dell’impianto eolico per cui è ricorso.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in data 11 marzo 2015, la società  Voreas s.r.l. impugnava la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 443 del 19 dicembre 2014, recante il giudizio di compatibilità  ambientale negativo per l’ampliamento (con ulteriori 8 turbine) dell’impianto di produzione di energia da fonte eolica realizzato nel Comune di Pietramontecorvino (FG), unitamente ai pareri emarginati in oggetto.
2. A sostegno del ricorso la Società  ricorrente articolava plurimi motivi, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti aspetti, riconducibili a tre rubriche principali.
2.1 Con la prima (motivo sub I), parte ricorrente deduceva censure afferenti all’illegittimità  della composizione del Comitato V.I.A., per violazione delle norme sul funzionamento degli organi collegiali e, segnatamente, della L. R. Puglia n. 11/2001 e R. R. Puglia 15 ottobre 2009, n. 24 (rectius 17 maggio 2011, n. 10), asseritamente idonee ad inficiare sia il parere reso dal predetto Comitato che il conseguente provvedimento negativo di compatibilità  ambientale.
2.2 Con una separata articolata serie di censure (motivi da II a VII) parte ricorrente stigmatizzava la mancanza di un’adeguata motivazione alla base della impugnata determina di V.I.A. sfavorevole, atteso che la Regione non avrebbe dato esplicita contezza del suo operato, a mezzo di un’adeguata motivazione che mettesse in evidenza l’iterlogico seguito per giustificare le proprie conclusioni ed in particolare per ritenere prevalenti ed insuperabili le asserzioni contenute nei pareri degli organi coinvolti nel procedimento. Si duole inoltre della mancanza di un’adeguata valutazione in termini comparativi fra la necessità  di salvaguardare preminenti valori ambientali e l’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera.
2.2.1 Nè più congrue e ragionevoli argomentazioni sarebbero ricavabili dagli atti posti a fondamento della determina di V.I.A. negativa, contro i quali pure venivano appuntate le perspicue critiche della società  ricorrente. Infatti, i pareri resi dagli organi ed enti intervenuti (Servizio Assetto del Territorio, Sovrintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici della Puglia, Comitato V.I.A. e Arpa Puglia) sarebbero stati solo genericamente formulati quanto alla criticità  rilevate, senza riuscire a superare le controdeduzioni ed integrazioni documentali fornite dalla società  a loro confutazione, alle quali non era seguita alcuna replica.
2.2.2 Inoltre, non sarebbero state adeguatamente valutate e considerate dal Servizio Ecologia le modifiche progettuali apportate da Voreas per ovviare agli opposti rilievi, con la previsione di misure di mitigazione e compensazione: di qui, secondo la prospettazione della società , l’evidente carattere pretestuoso delle ragioni poste alla base del parere negativo di V.I.A..
2.2.3 La ricorrente si doleva, infine, della mancata indicazione da parte della resistente Amministrazione delle alternative praticabili e delle conseguenti modifiche progettuali idonee a superare le criticità  ravvisate, tenuto conto che nella specie non si versava in una situazione di “opzione zero”, avendo molte amministrazioni espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento.
2.3 Sotto un ulteriore e distinto profilo (motivo sub VIII), la società  Voreas deduceva vizi relativi alla modalità  di conduzione del procedimento conferenziale, stigmatizzano la violazione dell’art. 14-quater della L. n. 242/1990 e dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, nonchè delle linee guida statali e regionali (D.M. 10.9.2010 e D.G.R. Puglia n. 3029/2010), atteso che tutti i pareri negativi erano stati espressi al di fuori della sede propria della conferenza di servizi.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 23 aprile 2015, la soc. Voreas s.r.l. impugnava la nota dirigenziale del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica – Ufficio Energie Rinnovabili e Reti della Regione Puglia, prot. A00-159 del 9.3.2015, n. 1123, di diniego al rilascio dell’autorizzazione unica.
3.1. In punto di diritto, oltre ad evidenziare l’illegittimità  in via derivata del prefato provvedimento, per i medesimi motivi già  proposti con ricorso introduttivo, venivano dedotti ulteriori motivi a fondamento dell’impugnativa per vizi propri.
3.2 In estrema e doverosa sintesi, secondo la tesi della ricorrente, la Regione, quale Amministrazione Responsabile del procedimento avrebbe dovuto disporre un nuovo e definitivo supplemento per l’esame delle osservazioni ed integrazioni da essa presentate, anche convocando una nuova seduta della conferenza, anche tenuto conto dell’assunzione, al di fuori della sede conferenziale, dei pareri negativi fondanti il diniego di A.U.. Peraltro si rimarcava che il dissenso espresso da talune delle amministrazioni non era superabile col meccanismo delle posizioni prevalenti, ex art. 14-ter, ma solo con rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, ex art. 14-quater della L. n. 241 del 1990.
Infine, Voreas lamentava la contraddittorietà  intrinseca nel diniego di A.U. afferente 3 delle 27 turbine già  autorizzate con l’originaria A.U., che avevano superato la verifica di assoggettabilità  a V.I.A. e non realizzate per problemi legati alla disponibilità  del terreno e alla mancata stipula delle Convenzioni con il Comune di Volturino.
4. Si costituivano per resistere al ricorso la Regione Puglia e l’ARPA Puglia, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Con ordinanza n. 279 del 14.5.2015, veniva rigettava la domanda incidentale di sospensione, evidenziandosi l’assenza del periculum lamentato dalla ricorrente. Con ordinanza n. 3316 del 29 luglio 2016 il Consiglio di Stato accoglieva ai sensi dell’art. 55 c.p.a. l’appello cautelare, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito del ricorso evidenziando, in punto di fumus, la necessità  di approfondire:
a) la carenza, in occasione della riunione del Comitato Regionale per la V.I.A. del 24 giugno 2014, del quorumstrutturale richiesto dall’art. 6 del Regolamento regionale 17 maggio 2011, n. 10;
b) la modalità  di partecipazione alla predetta Conferenza delle Amministrazioni proposte alla tutela paesaggistica e ambientale;
c) il tenore del parere ostativo all’intervento, non corredato nè da prescrizioni o suggerimenti in ordine a possibili modifiche progettuali idonee a superare le criticità  ravvisate nè dall’indicazione delle ragioni eventualmente impositive della c.d. “opzione zero”.
In vista dell’udienza pubblica dei 23 marzo 2016 la Regione Puglia depositava nota di indizione della Conferenza in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 3316 del 29 luglio 2015, al fine della reiterazione dell’istruttoria in relazione agli aspetti di dubbia legittimità  ivi evidenziati, facendo tuttavia salva la possibilità  di un eventuale appello della sentenza di merito per gli aspetti sfavorevoli.
6. Tanto premesso in fatto, nel merito il ricorso è fondato e merita, pertanto, l’accoglimento nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
6.1 In limine va precisato che l’avvio del procedimento di riesame non osta alla delibazione nel merito del ricorso, non potendo dirsi venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione, sia in considerazione del carattere meramente endoprocedimentale della nota in questione, rilevante alla stregua di mera dichiarazione di intenti (di per sè inidonea a far venir meno gli effetti dei provvedimenti oggetto di gravame); sia in ragione di quanto più innanzi rimarcato circa la riserva di appello sottesa all’avvio del nuovo iter procedimentale, espressione, evidentemente, di una non piena condivisione delle denunciate illegittimità  procedimentali e sostanziali dedotte dalla ricorrente, su cui peraltro si è diffusamente soffermata la IV sezione del Consiglio di Stato con la citata ordinanza n. 3316/2015.
6.2 Sul punto giova richiamare condivisa giurisprudenza che ha chiarito come il provvedimento adottato in esecuzione di un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo non implica di per sè il ritiro dell’atto impugnato e ha una rilevanza solo provvisoria, in attesa che la decisione di merito accerti se l’atto stesso sia, o no, legittimo. Considerazioni opposte valgono allorchè la P.A. emani l’atto richiesto pur a seguito dell’obbligatoria istruttoria che il procedimento amministrativo sostanziale richiede, ma solo se siffatta statuizione intervenga in assenza di riserve e condizioni, cioè alla luce di una valutazione autonoma e non collegata all’oggetto del giudizio di merito (ex pluribusConsiglio di Stato, sez. III – 14 marzo 2013, n.1534).
7. Passando al merito delle questioni controverse, ragioni di logica priorità  impongono lo scrutinio del primo motivo del ricorso introduttivo, replicato con motivi aggiunti, con cui, come anticipato in premessa, si è dedotta l’illegittimità  del parere del Comitato V.I.A., in quanto reso in violazione delle norme sulla composizione e sul funzionamento degli organi collegiali, in ragione del mancato raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità  della deliberazione.
7.1 Al fine dello scrutinio della censura giova esaminare il quadro normativo regionale di riferimento (L.R. Puglia 12/04/2001 n. 11e R.R. Puglia 17 maggio 2011, n. 10), che chiarisce le modalità  di composizione e funzionamento del Comitato V.I.A., appartente alla categoria dei c.d. collegi virtuali, i quali possono deliberare anche senza la necessaria presenza di tutti i componenti, purchè siano raggiunti il quorum strutturale e il quorum funzionale o deliberativo (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009,  n. 730).
7.1.1 In particolarel’art. 28 L.R. n. 11/2001, prevede, quanto a composizione, che il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, organo tecnico-consultivo della Regione, sia composto da:
a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, individuato previa deliberazione della Giunta regionale, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture; gestione dei rifiuti; gestione delle acque; impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica; scienze marine; urbanistica; paesaggio; scienze naturali; scienze geologiche; scienze forestali; scienze ambientali; chimica; igiene ed epidemiologia ambientale; giuridico-legali; valutazioni economico-ambientali;
b) un rappresentante dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, designato dal Presidente della medesima Provincia, tra il personale dipendente, afferente alle proprie strutture tecnico-amministrative;
c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività  culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
d) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla qualità  del territorio;
e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia;
f) un rappresentante dell’Autorità  di bacino della Puglia.
Inoltre, a norma dei commi 2 e 3 del prefato articolo, fanno parte del Comitato, ma senza diritto di voto, il dirigente del Settore ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario responsabile dell’Ufficio V.I.A. del Settore; mentre possono essere invitati ai lavori del Comitato senza diritto di voto, i coordinatori dei Settori competenti per materia.
7.1.2 Quanto invece all’individuazione del quorum strutturale e di quello deliberativo sovviene l’art. 6 del R.R. n. 10/2011 a norma del quale “Le sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica” (cfr. comma 1); “I pareri sono adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto. Qualora il Comitato non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla votazione per alzata di mano. In tal caso le decisioni sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto” (cfr. comma 7).
7.2 Come a giusta ragione rilevato dalla ricorrente, il “rappresentante dell’Amministrazione provinciale competente per territorio” individuato dalla lett. b) del su richiamato art. 28, sia in applicazione del canone ermeneutico dell’interpretazione letterale che per evidenti ragioni di razionalità  complessiva del sistema, va riferito alla Provincia di volta in volta interessata dall’inserimento del nuovo progetto nel contesto ambientale di riferimento, su cui occorre sia reso il parere di compatibilità .
Dunque, nel caso di specie, ai fini della validità  della composizione dell’organo collegiale deputato a rendere l’obbligatorio parere istruttorio, non potevano certo computarsi i rappresentanti delle Province di Taranto e Brindisi, essendo incompetenti rispetto all’esame delle implicazioni progettuali ricadenti sotto il profilo ambientale sull’ambito territoriale della Provincia di Foggia. Non risultando presente nella seduta del Comitato V.I.A. del 24 giugno 2014 la richiesta maggioranza (pari a 11 su 20 membri in totale), in ragione della presenza di solamente nove componenti (8 su 15 esperti oltre al rappresentante della Provincia di Foggia – cfr. verbale della riunione del 24 giugno 2014, in atti) su venti in totale, non poteva dirsi integrato il numero minimo richiesto dalla su richiamata normativa regionale per il raggiungimento del quorum strutturale necessario ai fini della sua valida costituzione, con la conseguenza che la deliberazione irritualmente assunta non gli poteva essere imputata (cfr. Tar Lazio, sez. II, 21 febbraio 2012,  n. 1745).
7.3 Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento degli atti gravati, essendo la determina negativa di V.I.A., atto presupposto rispetto al diniego di A.U., viziata in quanto, per come argomentato, basata su un parere obbligatorio (ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. R. 11/2001) illegittimamente reso.
Ne consegue la necessità  che il procedimento riprenda proprio a partire dalla fase istruttoria procedimentale preordinata all’acquisizione del parere del Comitato V.I.A. sulla Valutazione di compatibilità  ambientale del progetto di ampliamento dell’impianto eolico de quo su cui dovrà  pronunciarsi il Comitato, nella più consentanea composizione prevista dalla legge.
8. Per i motivi esposti il ricorso va accolto, con assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Va infine respinta la domanda risarcitoria connessa all’accertamento dell’illegittimità  dell’attività  amministrativa, essendo mancata la prova del danno, in ragione del carattere procedimentale del vizio riscontrato e dell’assenza di certezza in ordine al conseguimento del bene della vita anelato dalla ricorrente, subordinato all’esito positivo della riedizione procedimentale. Medesima sorte segue la domanda di risarcimento del danno da ritardo, in quanto solo genericamente dedotto.
10. La peculiarità  e novità  delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria