Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti della p.A. – Presupposti di rito – Istanza del cittadino – Per atti relativi alla documentazione relativa alle convenzioni stipulate per interventi di edilizia residenziale – Ragioni 

àˆ da accogliere il ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale, non essendosi quest’ultima attivata (neanche a seguito del rinvio della causa richiesto da parte ricorrente) al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti inerenti alle convenzioni stipulate per gli interventi di edilizia residenziale (ex art. 35 della l. 865/1971). Difatti l’interesse sotteso all’esercizio del citato diritto è certamente ascrivibile a quelli passibili di tutela in quanto sussistente una situazione giuridicamente connessa al richiesto accesso e, come tale, da ritenersi meritevole di tutela.

N. 00659/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2015, proposto da: 
Istituto Autonomo Case Popolari Bari, ora Arca Puglia Centrale-Agenzia Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Antonio Martielli, con domicilio eletto presso Vito Antonio Martielli in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 60; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia; 

per l’accertamento,
ai sensi dell’art. 116 c.p.a., della illegittimità  del silenzio-rigetto serbato dal Comune di Ruvo di Puglia, sull’istanza di accesso del 21.07.2015 alla documentazione relativa alle convenzioni stipulate per gli interventi di edilizia residenziale – risarcimento danni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di Udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha agito dinanzi a questo Tribunale Amministrativo con l’azione di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, per ottenere l’accesso ad atti amministrativi richiesti al Comune di Ruvo di Puglia e non ottenuti.
Espone l’ente ricorrente di essere assegnatario di porzioni di suolo ubicato in diverse aree del territorio comunale da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, in forza di convenzioni con cui il Comune ha concesso all’Istituto il diritto di superficie.
L’ente ricorrente, per potere verificare la corretta applicazione da parte dell’amministrazione civica dei parametri tecnici stabiliti dall’art. 35 della L. n. 865/1971, per la redazione delle convenzioni, ha presentato istanza di accesso in data 21.07.2015 alla relativa documentazione agli atti del Comune.
Non avendo ottenuto alcun riscontro alla predetta istanza, ha presentato il ricorso in epigrafe.
Il Comune di Ruvo di Puglia, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente dopo aver chiesto il rinvio della causa, attesa la disponibilità  manifestata dall’amministrazione intimata all’accesso alla documentazione richiesta, ha confermato, nel corso dell’udienza camerale del 5.05.2016, l’interesse alla decisone del ricorso per non aver il Comune puntualmente soddisfatto la richiesta di accesso. All’esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di ostensione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Non appare contestabile che parte ricorrente sia portatore di un interesse qualificato a conoscere gli atti puntualmente indicati nell’istanza del 21.07.2015, in quanto sussiste una situazione giuridicamente rilevante per la cui tutela essa intende acquisire la documentazione indicata la quale, non deve necessariamente consistere in un mezzo di prova della lesione, essendo sufficiente che costituisca un mezzo potenzialmente utile alla tutela e difesa della posizione giuridicamente rilevante in questione.
Si deve riconoscere, in altri termini, in base alla L. n. 241 del 1990, l’autonoma possibilità  per un soggetto già  implicato, come nella specie, in un contenzioso pendente, di assumere – anche al di fuori del procedimento in cui tale contenzioso si svolge – autonome e personali iniziative di accesso ad atti rilevanti od utili per la difesa delle proprie ragioni (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, sent. 2953 del 28.03.2012 e sez. III, sent. n. 12104 del 3.12.2007).
Del resto, il diritto di accesso riguarda non solo l’attività  amministrativa, ma anche gli atti di diritto privato posti in essere dalla pubblica amministrazione o da soggetti privati gestori di pubblici servizi (ex multis, Cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. Prima- ter, sent. 3501 del 22.03.2016).
Infatti, l’art. 22, comma 1, lett. d) della legge 241/90 definisce “documento amministrativo qualunque altra specie di contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti do una pubblica amministrazione e concernenti attività  di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Pertanto, sussiste il requisito oggettivo utile per tenere l’accesso agli atti richiesti, rientrando le convenzioni stipulate dal Comune di Ruvo di Puglia con lo IACP della Provincia di Bari, tra gli atti accessibili.
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento, con obbligo a carico dell’Amministrazione di attivare il procedimento per il rilascio di tutti documenti oggetto dell’istanza, i quali potranno essere messi a disposizione dell’ente ricorrente.
L’accesso, mediante estrazione di copia, andrà  consentito entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene di potersi pronunciare, senza disporre la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 32 c.p.a..
Per esigenze di economia processuale, infatti, è possibile rilevare in questa sede che la domanda volta al risarcimento dei danni va dichiarata inammissibile per la sua genericità , in quanto non contiene l’individuazione degli elementi in base ai quali poter giungere alla determinazione della sua spettanza e alla relativa quantificazione.
Il ricorso deve, quindi, essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile, con spese a carico dell’Amministrazione comunale come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina al comune di Ruvo di Puglia di consentire alla parte ricorrente l’accesso agli atti indicati nell’istanza di accesso del 21.07.2015, nei termini di cui in motivazione.
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia la pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in euro 700,00 (euro settecento/00) oltre IVA e CPA se dovute.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 co. 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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