1. Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Servizi di vigilanza –  Mancato rispetto obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei dipendenti – Presupposto per la revoca – Sussiste


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Vizi dell’atto – Violazione norme sul procedimento – Divieto di annullamento ex art. 21 octies L. n. 241 del 1990 – Fattispecie 

1. Ai sensi dell’art. 257 quater, comma 3, lett. a), R.D. n.635/40, il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente, costituisce presupposto sufficiente per disporre la revoca dell’autorizzazione all’espletamento dei servizi di vigilanza.
 
2. In applicazione dell’art. 21 octies l. n. 241/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

N. 00611/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso Mario Ronzini in Bari, Via Fornari, 15/A; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia, Questura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 0026723 del 08.09.2014, con cui il Prefetto della Provincia di Foggia ha revocato l’autorizzazione n. 1413/P.A. AREA I, rilasciata in data 08.09.2006;
– della nota prot. n. 21067/2013/Area I bis del 12.08.2013, notificata il 26.08.2013, con cui la Prefettura di Foggia ha comunicato l’avviso dell’avvio del procedimento per la revoca;
– della nota del 09.06.2014, emessa dalla Questura di Foggia, citata nel preambolo del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ancora non conosciuta e mai resa disponibile al ricorrente;
– nonchè di tutti gli atti ad essi connessi, e consequenziali e di essi presupposto, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e della Questura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Gianfranco Ordine e avv. dello Stato Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Col presente gravame, la società  ricorrente impugna la revoca dell’autorizzazione all’espletamento dei servizi di vigilanza, emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Foggia.
Premette in fatto di svolgere attività  di vigilanza da oltre nove anni nel territorio del Comune di Cerignola e dei comuni limitrofi, giusta autorizzazione rilasciata l’8.9.2006, come poi integrata con successivo provvedimento del 23.10.2009.
Nell’agosto del 2013, alla stessa veniva comunicata la nota questorile di avvio del procedimento per la revoca del titolo, cui la società  dava riscontro producendo documentazione a comprova del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (di cui all’allegato A, B, F e F1 del DM Interno n. 269/2010).
Nel maggio 2014 veniva poi effettuato un controllo ispettivo presso la ditta, del quale veniva redatto un verbale, di cui la ricorrente avrebbe però avuto conoscenza solo con la notifica del provvedimento qui impugnato, avvenuta appunto in data 16.9.2014.
Avverso la suddetta revoca la parte ha quindi articolato tre motivi di censura:
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, sviamento; violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90 e del principio del giusto procedimento; violazione art.97 Cost. – lamentando, in sostanza, la non corrispondenza tra le ragioni individuate nell’atto di comunicazione dell’avvio del procedimento e quelle poste poi alla base del provvedimento finale, che atterrebbero invero a fatti o attività  avvenuti in un momento successivo alla partecipazione della ditta al procedimento;
– Violazione dell’art.10 lett. b) l. n. 241/90; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 della l. n. 241/90 e degli artt. 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del D.M. n. 284/93; eccesso di potere per difetto assoluto di valutazione e motivazione; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta; violazione del giusto procedimento; violazione dell’art.97 Cost. – lamentando nella specie l’assenza di alcuna considerazione delle osservazioni prodotte dalla ricorrente e quindi la mancanza di una concreta valutazione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, nonchè l’inosservanza del termine per la conclusione del procedimento stesso, terminato dopo oltre un anno dal suo avvio, con l’adozione di un atto da parte di un organo diverso dall’effettivo responsabile del procedimento;
– Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 2, l .n 241/90, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 134 TULPS, violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli allegati C e D del DM 269/2010; eccesso di potere per insufficiente e contraddittoria motivazione; illogicità , manifesta ingiustizia, contraddittorietà  intrinseca ed estrinseca; travisamento dei fatti; violazione del giusto procedimento – lamentando, in sintesi, la mancata messa a disposizione di alcuni documenti pur richiamati nel provvedimento impugnato, persino a seguito di rituale accesso agli atti, nonchè il travisamento dei fatti derivante dall’omessa considerazione che il decreto penale di condanna emesso nei confronti del rappresentante legale della ditta sarebbe stato superato dall’intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione del medesimo con formula piena, nonchè dalla circostanza che le contestate vicende relative all’uso di personale sprovvisto di autorizzazione sarebbero già  state valutate, seppur interinalmente da questo TAR, nel senso dell’illegittimità  dell’operato p.a.
Per resistere al gravame, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate con atto formale dell’11.11.2014.
All’esito della camera di consiglio del 20.11.2014, fissata con decreto presidenziale n.615/2014 di accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione incidentalmente avanzata in considerazione del grave pregiudizio derivante dall’immediata esecuzione del provvedimento e della necessità  di pervenire alla definizione del merito re adhuc integra. 
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre la difesa erariale ha prodotto copia della relazione prefettizia unitamente alla relativa documentazione istruttoria.
Alla pubblica udienza del 23.2.2016, la causa è passata in decisione. 
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Invero, a seguito del dovuto approfondimento in sede di merito, il Collegio ritiene che le doglianze formulate non siano meritevoli di accoglimento atteso che con le stesse la parte ha sostanzialmente censurato la non correttezza del procedimento seguito per l’adozione della revoca in questione, senza tuttavia addurre elementi a riprova del possesso in suo favore dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli istituti di vigilanza, come contestati dall’Amministrazione, nè argomentazioni a confutazione degli altri addebiti mossi.
Risulta dalla lettura del provvedimento impugnato che lo stesso è stato adottato, tra l’altro, in ragione della mancanza del requisito della capacità  tecnica prevista dall’art.134 TULPS, come integrato dai requisiti organizzativi, professionali e di qualità  dei servizi conformi al DM 269/2010, e delle irregolarità  INAIL ed INPS risultanti dal DURC.
Tali addebiti, rileva il Collegio, non sono stati in alcun modo smentiti dalla ricorrente, la quale non ha altresì fornito alcuna prova dell’adempimento completo dei propri debiti assicurativi e previdenziali, nè dell’adeguamento dell’istituto ai requisiti del DM citato o alle irregolarità  emerse in sede di controllo ispettivo, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato.
Con le censure articolate nel gravame, la ditta ha invece sostanzialmente denunciato la mancata corrispondenza tra gli addebiti originariamente mossi e quelli posti alla base della revoca, circostanza che avrebbe comportato l’omessa partecipazione della stessa con riguardo ai nuovi fatti contestati e quindi il vizio di difetto di istruttoria ed illogicità  della misura adottata.
Tuttavia, seppur non risulta dalla produzione documentale che l’Amministrazione abbia debitamente comunicato alla parte le irregolarità  emerse in sede ispettiva nè l’accertata irregolarità  contributiva, in questa sede la ditta non ha affatto eccepito sul merito delle stesse, nè le ha in alcun modo smentite. 
Deve quindi rilevarsi che nella specie l’omessa osservanza delle garanzie procedimentali non è da sola sufficiente ad inficiare la legittimità  del provvedimento adottato, atteso che a fronte delle carenze contestate dall’Amministrazione, e non confutate dalla parte, il provvedimento di revoca risulta legittimamente adottato.
Invero, anche a prescindere dal merito delle irregolarità  emerse in sede ispettiva – si ribadisce, non opposte dalla parte – e dal mancato adeguamento dell’istituto al più volte citato DM 269 – che la parte non ha comunque provato essere avvenuto – l’art. 257 quater, comma 3, lett. a), del RD n.635/40 prevede la revoca della licenza quando sia accertato il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente.
Nel caso in esame, è agli atti della difesa erariale il DURC emesso in data 15.7.2014, attestante l’irregolarità  dell’istituto col versamento dei premi accessori INAIL nonchè dei contributi INPS, che per condivisa giurisprudenza amministrativa (Tar Bari, Puglia, II, n. 1327/15; Tar Puglia, Lecce, I, n. 209/2014; Tar Milano, n. 912/2012; Cons. St., VI, n. 723/2011) costituisce presupposto sufficiente per disporre la revoca, ai sensi del citato art. 257quater.
In tali termini, ne segue allora che il provvedimento adottato va ritenuto legittimo, tenuto altresì conto che l’eventuale accoglimento delle censure mosse – afferenti precipuamente a vizi formali – non sarebbe comunque in grado di inficiare la legittimità  dell’operato dell’Amministrazione, in applicazione dell’art. 21octies, l. n.241/90.
Alla luce di tali assorbenti considerazioni, il ricorso va conseguentemente respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione del diverso esito in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte. 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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