1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Dichiarazione di interesse culturale – Procedimento – Comunicazione di avvio – Omissione –  Partecipazione al procedimento – Contenuti  


2. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Dichiarazione di interesse culturale – Procedimento – Competenza 

3.Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Dichiarazione di interesse culturale – Discrezionalità   – Sindacato –  Limiti

4. Risarcimento danni – Elementi costitutivi – Illegittimità  del provvedimento – Assenza – Infondatezza della domanda 

5. Risarcimento del danno – Elementi costitutivi – Comportamento della p.A. – Esercizio della funzione pubblica – Infondatezza della domanda 

1. Ai fini della  legittimità  del procedimento di dichiarazione di interesse pubblico di un bene è irrilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che risulterebbe interessato alla partecipazione al procedimento in questione  qualora vi sia prova che lo stesso abbia potuto comunque allegare le proprie osservazioni (nella specie rileva che dette osservazioni non siano  risultate idonee ad incidere su una diversa decisione da parte della sovrintendenza – in quanto prive di contenuto in rodine all’interesse culturale dell’immobile – assumendo pertanto rilievo l’art. 21 octies della l. 7 agosto 1990, n. 241).


2. Non è censurabile per incompetenza una dichiarazione di interesse culturale di un immobile rilasciata dalla Sovrintendenza sulla scorta di una relazione storico artistica allegata al procedimento dal Comune istante il provvedimento: infatti, non può escludersi  sul piano logico che la Sovrintendenza possa condividere e far proprio un giudizio di interesse culturale espresso da un altro soggetto, finanche privato e poi adottare i conseguenti provvedimenti di competenza. 

3. La dichiarazione di interesse pubblico di un bene prevista  ai sensi degli articoli 10 e 13 D.Lgs. 42/2004 è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico volto alla tutela dei beni meritevoli di conservazione e tutela: il sindacato del G.A. nei confronti di detti atti impositivi di vincoli dell’Amministrazione si caratterizza come esterno, in quanto va svolto nei limiti della verifica della corretta percezione da parte dell’organo pubblico dei presupposti di fatto del provvedere, della completezza dell’istruttoria, della ragionevolezza delle scelte effettuate in relazione alla fattispecie concreta della esternazione delle ragioni della decisione sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità  ed illogicità  di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità  della valutazione tecnico – discrezionale compiuta (nella specie la Soprintendenza ha fatto propria una dettagliata relazione storico artistica redatta dal Comune e idonea a mettere in evidenza il valore artistico e architettonico intrinseco dell’immobile, nonchè quello indennitario della comunità  di Modugno per la quale esso risulta essere stato da sempre un riferimento indennitario).  

4. La legittimità  del provvedimento impugnato reca con sè l’infondatezza della domanda risarcitoria in quanto fondata sull’assunta illegittimità  dello stesso. 

5. Non integra elemento costitutivo della domanda risarcitoria il comportamento del Comune che, pur avendo avviato il procedimento di rilascio del permesso di costruire su un determinato immobile, faccia istanza di verifica di interesse culturale dello stesso, in quanto l’ente, nello svolgere detta attività , esercita una funzione tipica nell’interesse pubblico, che non può risultare subordinato all’interesse all’intangibilità  della proprietà  privata, operando la disciplina del regime vincolistico, esattamente in senso contrario.  
Peraltro non v’è un rapporto di consequenzialità  diretta ed immediata tra la dichiarazione di interesse pubblico – che è il provvedimento di imposizione del vincolo impeditivi del rilascio del permesso di costruire – e la proposta di verifica inviata dal Comune alla Sovrintendenza.

N. 00591/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Nicola di Lillo Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Giuseppe Paparella, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola n. 166/5; 

contro
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Soprintendenza – per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta, in Bari, Via Prospero Petroni, n. 15; 

per l’annullamento
– del provvedimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia datato 11.12.2014, trasmesso alla ricorrente con nota prot. 0017137 del 23.12.2014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, avente ad oggetto “Comune di MODUGNO (BA) – Ex Cinema Teatro S. Lucia (foglio n° 35 part.lla 693). Dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’art. 13 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge luglio 2002 n. 137 – Notifica DDR 11/12/2014”;
– di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, in quanto lesivi; ivi compresi:
– le – non conosciute – note prot. nn. 11702 e 11704, entrambe datate 2.9.2014, menzionate nel predetto provvedimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del 11.12.2014;
– la determinazione del Comune di Modugno Reg. Gen. N. 864/2014 del 10.10.2014, di sospensione del procedimento relativo alla “istanza n. 8, in atti prot. n. 3286 del 21/1/2010, di permesso di costruire per Progetto di ristrutturazione edilizia relativa all’ex cine-teatro Santa Lucia mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale al Centro Storico (Zona A) alle Vie Santa Lucia, De Malderis, Montenero e S. Alfonso”;
– la -non conosciuta- nota prot. n. 41344 del 10.092014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia (nota menzionata nella predetta determinazione del Comune di Modugno Reg. Gen. N. 864/2014 del 10.10.2014;
– la nota del Comune di Modugno prot. 0049462 del 27.10.2014;
– la -non conosciuta- nota (probabilmente recante data 19.03.2014) con cui il Comune di Modugno ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia di provvedere all’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione di un vincolo culturale sull’immobile oggetto di causa;
– ogni eventuale atto e/o provvedimento di diniego di titolo edilizio (o comunque di segno negativo per il ricorrente) reso del Comune di Modugno, in riferimento al procedimento di cui alla predetta “istanza n. 8, in atti prot. n. 3286 del 21/01/2010 – di “permesso di costruire”…”;
– e comunque per l’accertamento dell’illegittimità  e l’annullamento del complessivo comportamento delle PP.AA. in riferimento alla vicenda per cui è causa, comunque manifestatosi;
nonchè,
per il risarcimento del danno ingiusto cagionato dal contegno della P.A. e dai provvedimenti impugnati.
Con i motivi aggiunti del 23 giugno 2015 per l’annullamento:
– della (già  impugnata, quantunque all’epoca del ricorso introduttivo non conosciuta) nota prot. 0013320 del 19.03.2014 a firma del Sindaco del Comune di Modugno, nonchè,
– dei relativi allegati, con particolare riferimento alla Relazione Storico-Artistica a firma del Responsabile del Servizio 5 del Comune di Modugno (cfr. docc. 1 e 2 depositati dalla difesa comunale in data 3.4.2015);
– di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, – e comunque,
per l’accertamento dell’illegittimità  e l’annullamento del complessivo comportamento delle PP.AA. in riferimento alla vicenda per cui è causa, comunque manifestatosi, nonchè,
per il risarcimento del danno ingiusto cagionato dal contegno delle PP.AA. e dai provvedimenti impugnati, come da apposita domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, del Ministero Per i Beni e Le Attività  Culturali e del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Felice Eugenio Lorusso, Paolo Clemente e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Società  ricorrente è proprietaria di un immobile situato nel centro storico di Modugno conosciuto come “excinema – teatro Santa Lucia”, che aveva chiesto, con istanza del 21.1.2010, di demolire per ricostruire, sullo stesso sedime, un edificio residenziale.
Il procedimento così avviato si è concluso con un diniego che ha resistito al gravame interposto dalla ricorrente (C.d.S. 17.11.2015 n. 5227 che ha respinto il ricorso di prime cure).
Nel corso di un rinnovato esame dell’istanza – con atto n. 3817 del 29 luglio 2013, il Comune aveva dichiarato di ritenere possibile, a determinate condizioni, il rilascio del permesso di costruire – il Sindaco, in data 19.3.2014, interpellava la competente Sovrintendenza per la dichiarazione di interesse culturale del bene.
Con provvedimento n. 60805 dell’11.12.2014, l’Amministrazione dei beni culturali ha apposto il vincolo di tutela sull’immobile, come riferito dal Comune nella memoria depositata il 6.7.2015, cui ha fatto seguito l’archiviazione del rinnovato procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
La ricorrente impugna il decreto di vincolo diretto per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 l. 241/1990, del d.P.R. 380/2001, del d.lg. 42/2004 – difetto di motivazione e di istruttoria – contraddittorietà  – illogicità  – sviamento – slealtà  – violazione dei principi di trasparenza, di partecipazione e di leale collaborazione – violazione dei principi di affidamento e di buona fede.
Il Comune, in pendenza del rinnovato procedimento di rilascio del permesso per costruire e pur avendo manifestato il proprio interesse all’acquisto dell’immobile, avrebbe presentato alla Sovrintendenza proposta di apposizione del vincolo di interesse culturale che ha dato avvio al procedimento, all’insaputa della ricorrente che non ha ricevuto alcun avviso ex art. 7 l. 241/1990; inoltre nel provvedimento si afferma che la ricorrente non avrebbe presentato osservazioni, benchè abbia invece contestato le iniziative dell’Amministrazione con la nota del 20.10.2014, inviata al Comune e alla Sovrintendenza; il provvedimento di apposizione del vincolo non indicherebbe, infine, le ragioni per le quali l’immobile presenta un interesse culturale particolarmente importante, ma si limiterebbe a riferirne le caratteristiche morfologiche e la datazione alla prima metà  del secolo scorso;
2) violazione ed erronea applicazione di legge – eccesso di potere – esercizio di un potere già  consumato – violazione del principio di non aggravamento; la Sovrintendenza non avrebbe potuto dichiarare il valore culturale dell’immobile, essendosi verosimilmente già  espressa in merito nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, conclusosi con il diniego n. 51017 del 18.10.2011, poi annullato con sentenza del Tar Bari n. 1992/2012.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente censura la già  gravata nota del 19.3.2014 prot. 0013320 del Comune di Modugno, contenente la richiesta rivolta alla Sovrintendenza di avvio del procedimento di apposizione del vincolo culturale. Deduce:
3) violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 l. 241/1990, del d.P.R. 380/2001, del d.lg. 42/2004 – difetto di motivazione e di istruttoria – contraddittorietà  – illogicità  – sviamento – slealtà  – violazione dei principi di trasparenza, di partecipazione e di leale collaborazione – violazione dei principi di affidamento e di buona fede.
Il Comune slealmente ha allegato alla proposta di apposizione del vincolo culturale una relazione storico artistica corredata di documenti estrapolati da un progetto di recupero presentato, per tutt’altri fini, dalla ricorrente anni addietro; detta relazione, pedissequamente riprodotta nella omologa relazione storico-artistica allegata al provvedimento di apposizione del vincolo, dimostra che la Sovrintendenza ha avuto un ruolo solo formale nella vicenda e che il vincolo è riconducibile all’amministrazione comunale priva di competenza al riguardo; il provvedimento sarebbe comunque, errato nei presupposti perchè l’area ove è situato l’immobile sarebbe databile, non fra il ˜400 e il ˜700 come indicato nella relazione storico-artistica, ma alla fine dell’800; apoditticamente, inoltre, nel provvedimento si sostiene che l’immobile sorgerebbe sui resti di un edificio più antico, sul presupposto che una muratura marcapiano avrebbe, come la facciata principale, uno spessore quasi triplo rispetto agli altri prospetti, mentre il dato sarebbe smentito dalla pianta allegata alla relazione comunale; infine nessun rilievo- tantomeno come significativa memoria storica comunale – avrebbe la circostanza che l’immobile già  negli anni ’40 del secolo scorso, fosse raffigurato in una cartolina postale.
Con entrambi i ricorsi la ricorrente avanza domanda di risarcimento danni derivanti dalla impossibilità , conseguente all’adozione dei provvedimenti impugnati e al comportamento del Comune, contrario a buona fede, di concludere la vendita del primo piano dell’immobile oggetto di contratto preliminare fra essa ricorrente ed il promissario acquirente.
Si sono costituite le parti intimate, ma solo il Comune ha controdedotto sui motivi di ricorso, sostenendo l’intangibilità  dell’apprezzamento tecnico discrezionale sotteso all’apposizione del vincolo.
Preliminarmente va rilevata la tardività  dell’impugnazione del provvedimento di sospensione del procedimento di rilascio del permesso per costruire n. 864/2014 che la stessa ricorrente afferma di aver ricevuto il 16.10.2014 ( all. 3 del ricorso).
Non rileva poi, ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990, il fatto che la ricorrente non avesse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, considerato che, per sua stessa ammissione, vi ha preso parte formulando osservazioni, con la nota del 20.10.2014, indirizzate al Comune e alla Sovrintendenza ( all. 3 del ricorso).
Quanto alla dedotta illegittimità  del provvedimento per omessa valutazione di dette osservazioni occorre considerare che, in realtà , con la nota del 20.10.2014 la ricorrente si limitava a contestare la possibilità  di sottoporre a vincolo l’ex cinema teatro S. Lucia, su richiesta, ritenuta irrituale, del Comune, trattandosi di un immobile di proprietà  privata, e ribadiva la conformità  dell’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione alle prescrizioni di carattere estetico-architettonico del caso concreto.
E’ evidente che la ricorrente non ha, in effetti, osservato alcunchè sull’interesse culturale dell’immobile, ma si è limitata ad escludere in radice che esso fosse soggetto alla relativa disciplina, ribadendo poi l’assentibilità  dell’intervento di demolizione.
Non può dirsi dunque, viziato il provvedimento che, pur senza menzionare la nota del 20.10.2014, rileva l’assenza di osservazioni da parte della titolare dell’immobile sottoposto a verifica, trattandosi, al più, di un’omissione solo formale non invalidante ex art. 21 octies l. 241/1990.
Sulla asserita consunzione del potere di dichiarare l’interesse culturale dell’ex cinema teatro S. Lucia, occorre considerare che la ricorrente non ha provato che la Sovrintendenza si fosse espressa sul valore culturale dell’immobile nel precedente procedimento per il rilascio del permesso per costruire.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere considerato l’unico pronunciamento adottato in merito dalla Sovrintendenza.
Nessun rilievo può inoltre, ascriversi alla circostanza che la Sovrintendenza abbia fatto propria la relazione storico-artistica allegata alla richiesta del Comune di verifica dell’interesse culturale dell’immobile.
La pur suggestiva osservazione sulla incompetenza sostanziale del Comune – ritenuto dalla ricorrente il vero autore della relazione onde è derivato il vincolo – non scalfisce la legittimità  del provvedimento della Sovrintendenza che ne è l’autorità  adottante per competenza propria ed esclusiva.
E infatti, non si può escludere, sul piano logico, che la Sovrintendenza possa condividere e far proprio un giudizio di interesse culturale espresso da un altro organismo, finanche privato, e poi adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.
Le altre censure, che lamentano la mancanza dei requisiti – interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 d.lg. 42/2004 – non evidenziano la manifesta irragionevolezza, illogicità  che potrebbero demolire gli atti espressione di discrezionalità  tecnica.
E’ pacifico l’orientamento della giurisprudenza che ritiene l’apprezzamento da parte dell’Amministrazione, ai fini della dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante di un bene, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett.a) e 13, comma 1 del D.Lgs. n.42 del 2004, espressione di una valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico a tutelare beni che, attenendo direttamente o indirettamente alla storia, all’arte o alla cultura, per ciò che esprimono e per i riferimenti con queste ultime, sono reputati meritevoli di conservazione e tutela.
Il sindacato del G.a. nei confronti di detti atti impositivi di vincoli dell’Amministrazione si caratterizza come esterno, in quanto va svolto nei limiti della verifica della corretta percezione da parte dell’organo pubblico dei presupposti di fatto del provvedere, della completezza dell’istruttoria, della ragionevolezza delle scelte effettuate in relazione alla fattispecie concreta della esternazione delle ragioni della decisione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 1995, n.640; idem,16 giugno 2005, n.3148; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 5 febbraio 2008 n .549) sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità  ed illogicità  di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità  della valutazione tecnica-discrezionale compiuta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5869; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2 marzo 2010 , n. 3272).
E’ pur vero che non basta che un fabbricato rievochi un tipo di costruzione di un particolare periodo storico, o uno stile architettonico, per sottoporlo a tutela, dovendo l’Amministrazione indicare le ragioni di particolare interesse culturale che giustificano l’esigenza di preservare il bene sottoposto a verifica e dimostrare la peculiarità , se non l’unicità , dell’edificio, derivante da elementi di pregio culturale ed estetico che lo distinguano dagli esempi materiali di un modello architettonico tipico per caratteristiche peculiari e oggettivamente osservabili e catalogabili come sue testimonianze particolari e originali.
Applicando detti principi la caso in decisione, osserva il Collegio che la relazione storico-artistica evidenzia compiutamente gli aspetti peculiari dell’ex cinema teatro S. Lucia che ne giustificano il regime di tutela diretta.
Secondo quanto riportato nella relazione storico – artistica allegata al provvedimento di tutela, lo stato di attuale degrado non ha compromesso gli elementi tipologici della sala cinematografica che per la città  di Modugno ha rappresentato una significativa realtà  architettonica urbana tanto da essere scelta negli anni ˜40 del secolo scorso come soggetto di una cartolina postale e che tuttora è da considerarsi esempio di architettura civile della prima metà  del XX secoloe memoria della vita sociale e culturale della città .
Il bene in questione non esprime solo un valore artistico e architettonico (sobrio stile libertychericorda quello del Teatro Petruzzelli di Bari) intrinseco, ma anche un costume sociale identitario della comunità  di Modugno (memoria della vita sociale e culturale della città ) .
Il fatto che il bene fosse ritratto in una cartolina postale degli anni ’40 – appena dieci anni dopo l’edificazione – e avesse ospitato nei trent’anni successivi le più importanti compagnie teatrali dell’epocapromuovendo così lo sviluppo della cultura, seppure non indicativo del valore artistico intrinseco sopra delineato, individua nell’ex cinema-teatro S. Lucia un valore culturale “di riferimento” per la comunità  cittadina che si è consolidato nel torno di ottant’anni e si è, per così dire, storicizzato negli avvenimenti ritenuti significativi che sono riportati nella relazione.
E’ pur vero che un criterio di ragionevolezza, insito nel dato normativo, esige di non estendere il regime vincolistico a qualunque testimonianza di stile, canone artistico, modello architettonico perchè potrebbero risultare, in tal caso, beni culturali anche opere meramente oleografiche.
Ne consegue che, richiedendo l’art. 10 d.lg. 42/2004, ai fini del regime di tutela, un interesse culturale di particolare importanza, il valore intrinseco e quello di riferimento dell’immobile, singolarmente considerati, potrebbero non giustificare il provvedimento di vincolo – ma valutati congiuntamente, come evidenziato nella relazione storico – artistica, detti valori si saldano nel giudizio di particolare importanza culturale – per estetica e tradizione – che ha condotto la Sovrintendenza a sottoporre l’ex cinema teatro S. Lucia al vincolo impugnato.
La decisione, espressione ad un tempo di discrezionalità  tecnica e discrezionalità  amministrativa, è la conclusione coerente di una premessa, logica e motivata e non merita dunque, le critiche di contraddittorietà  e illogicità  esposte nel ricorso.
Appare infine irrilevante, a fronte della sicura datazione dell’edificazione dell’immobile, sia il fatto che sia inserita in un ambiente suburbano del quattrocento- settecento (così nella relazione ) o dell’ottocento come sostenuto, ma non provato – dalla ricorrente – sia il contrasto fra la relazione e la pianta dell’immobile circa lo spessore di un muratura marcapiano.
Si tratta infatti, di elementi non fondamentali nella descrizione dell’opera e soprattutto non decisivi ai fini dell’imposizione del vincolo che, come detto, trova fondamento nel pregio artistico e architettonico globalmente espresso dall’immobile e nel significato di luogo di cultura e di vita sociale consolidatosi nel tempo.
Il rigetto della domanda di annullamento si estende alla domanda accessoria di risarcimento perchè ne esclude uno degli elementi costitutivi, qual è l’illegittimità  del provvedimento impugnato.
La ricorrente ha ricondotto la lesione al proprio patrimonio sia ai provvedimenti impugnati sia al comportamento del Comune, che avrebbe, nello stesso torno di tempo, suscitato l’affidamento della ricorrente nella possibilità  di ottenere il permesso per demolire e ricostruire o di vendere l’immobile all’amministrazione comunale.
Quanto al comportamento del Comune, censurato come sleale e contrario a buona fede, il Collegio non ritiene sussistere il presupposto dell’ingiustizia del danno.
Infatti, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del d.lg 42/2001: Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato.
Il Comune, nel richiedere la verifica di interesse culturale dell’ex cinema teatro S. Lucia ha quindi, esercitato una funzione tipica nell’interesse pubblico, la cui prevalenza, rispetto all’interesse privato a disporne liberamente, è fuori discussione perchè insita nel regime stesso di tutela.
Nessun rilievo ha poi la circostanza che tra il 2013 e il 2014 il Comune si fosse espresso favorevolmente sulla possibilità  di rilasciare il permesso per demolire e ricostruire l’ex cinema teatro S. Lucia e nel settembre 2014 ne abbia avviato il procedimento di verifica di interesse culturale.
Al più ciò testimonia la mutata sensibilità  politica – in coincidenza con il rinnovo degli organi rappresentativi del Comune – per gli aspetti culturali del patrimonio edilizio della città .
Peraltro, difetta il rapporto di consequenzialità  immediata e diretta ex art. 1223 c.c. fra l’iniziativa del Comune e l’impossibilità  per la ricorrente di realizzare il programmato intervento di demolizione e ricostruzione, poichè l’impedimento risiede nel provvedimento di imposizione del vincolo e solo indirettamente nella proposta di verifica inviata dal Comune alla Sovrintendenza.
Sotto altro profilo è evidente che non è configurabile un obbligo del Comune, nel corso di trattative per l’acquisto o del procedimento di rilascio del titolo edilizio, neppure in ossequio al generale principio del neminem laedere, di astenersi dall’esercitare il potere di proposta di cui al citato art. 14 d.lg. 42/2004, perchè ciò equivarrebbe a subordinare l’interesse pubblico all’interesse all’intangibilità  della proprietà , mentre il regime vincolistico opera esattamente in senso contrario.
Quanto alla sussistenza del danno – impossibilità  di vendere, come promesso, il primo piano dell’immobile che la ricorrente avrebbe ricostruito se avesse ottenuto il permesso – il Collegio non può esimersi dall’osservare che il preliminare in atti, così come i vaglia cambiari attestanti il pagamento di una caparra confirmatoria da parte del promissario acquirente, sono privi di data certa e dunque, inidonei a comprovare la perdita lamentata ex art. 2704 c.c.
Il ricorso pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Modugno, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti delle altre parti costituite che non hanno svolto attività  difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Condanna la ricorrente la pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori, e le compensa nei confronti delle altre parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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