Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire in sanatoria – Silenzio rigetto – Illegittimità  – Dimostrazione – Onere del ricorrente

 
Nel giudizio per l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio rigetto, che equivale ad accertamento di non conformità  dell’intervento edilizio, compete al ricorrente che se ne duole, allegare le ragioni per le quali, al contrario, detto intervento sarebbe assentibile. L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio rigetto, atteso che costituisce un esito tipico del procedimento significativo di diniego, postula necessariamente l’accertamento della accoglibilità  dell’istanza oggetto di verifica.
 

N. 00592/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2015, proposto da: 
Luciano Pascazio, rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Angelo Paccione, con domicilio eletto presso Rocco Angelo Paccione, in Bari, Via Dante, n. 270; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari, n. 6; 

nei confronti di
Francesco Ladisa, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Eugenio Lorusso, Giuseppe Paparella, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola n. 166/5; 

per l’annullamento
– del silenzio rigetto ex art. 36, comma 3 D.P.R. n. 380/2001 opposto dal Comune di Modugno sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, acquisita al protocollo generale del Comune di Modugno in data 28.5.2015 con il numero 25344;
– di ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e di Francesco Ladisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Rocco Angelo Paccione, Cristina Carlucci e Felice Eugenio Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il silenzio rigetto, sopravvenuto all’istanza del 28.5.2015 di accertamento di conformità  exart. 36 d.P.R. 380/2001, presentata al Comune di Modugno per la sanatoria di opere realizzate senza titolo nel dicembre 2010, mediante innalzamento, fino a 3 metri, di un muro di confine con la proprietà  del controinteressato.
Con l’unico motivo di ricorso deduce :
1) violazione ed omessa applicazione dell’art. 36, dell’art. 10 comma 1 lett. C) d.P.R. 380/2001 – violazione ed omessa applicazione della normativa urbanistica generale ed attuativa del Comune di Modugno – eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà  – difetto assoluto di istruttoria.
Il Comune che, in seno ad un precedente procedimento aveva considerato assentibile l’opera, mediante una mera comunicazione postuma di inizio lavori, avrebbe implicitamente ritenuto che l’intervento fosse conforme alla normativa urbanistica vigente; pertanto, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il permesso in sanatoria a conclusione del procedimento avviato dal ricorrente in seguito al giudicato del TAR Bari che aveva ricondotto l’intervento al più rigoroso regime della ristrutturazione edilizia ex art. 10 lett. c) d.P.R. 380/2001; il silenzio gravato si porrebbe quindi, in contraddizione con il contegno precedentemente tenuto dal Comune e ribadito con la nota del 3.12.2015 del responsabile del procedimento, che richiama il parere favorevole del Servizio IV- Assetto del territorio al rilascio del titolo abilitativo, subordinatamente alla produzione di documenti integrativi.
Si è costituito il Comune di Modugno che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità  del ricorso depositato il 15.12.2015, perchè, alla richiesta di integrazione documentale (riscontrata in parte dal controinteressato in data 13.1.2016), ha fatto seguito, senza ritardo, l’adozione del preavviso di diniego del 9.2.2016, cui il ricorrente ha opposto osservazioni il 3.3.2016.
Poichè procedimento è ancora in corso, secondo il Comune non si sarebbe formato il silenzio rigetto.
Il controinteressato Ladisa Francesco esclude la sanabilità  dell’intervento edilizio, poichè il muro divisorio, in realtà , aderisce al muro perimetrale del suo fabbricato e di fatto ostruisce le finestre che furono realizzate in esecuzione di una transazione, agli atti del procedimento, stipulata dal ricorrente e dal suo dante causa.
All’udienza del 7.4.2016 la causa è passata in decisione.
L’eccezione di inammissibilità  sollevata dal Comune deve essere disattesa poichè, essendo decorsi più di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza ex art. 36 d. P.R. 380/2001, senza che il Comune abbia adottato un provvedimento espresso conclusivo del procedimento di accertamento di conformità , si è comunque, formato il silenzio significativo di rigetto, attualmente lesivo dell’interesse del ricorrente, a nulla rilevando il fatto che sia stato effettivamente avviato il procedimento per l’accertamento di conformità  dell’intervento edilizio per cui è causa, finchè non sarà  adottato un provvedimento che si sostituisca al silenzio rigetto.
Nel merito il ricorso è infondato.
Non è contestato inter partes, nè risulta il contrario dalla documentazione allegata all’istanza di accertamento di conformità , che l’innalzamento del muro da parte del ricorrente abbia oscurato le finestre del fabbricato del resistente.
Tanto si deduce anche dal preavviso di rigetto del 9.2.2016, che richiama un sopralluogo durante il quale è stata rilevata l’ostruzione di vedute e/o luci aperte sui i muri di tompagno dell’adiacente edificio proprietà  dell’ing. Ladisa, in contrasto con quanto concordato nell’atto di transazione del 19.11.1988 (all. 4 nota di deposito del 6.4.2016 del Comune), stipulata con il confinante Nicola Ladisa.
Il ricorrente si è, invece, limitato, in sede di replica, ad eccepire che il controinteressato non ha prodotto un titolo abilitativo “legittimante l’apertura delle luci”, benchè la transazione, che autorizza l’apertura di luci e vedute su ciascuno dei muri perimetrali della proprietà  Ladisa, sia agli atti del giudizio.
Invece, dovendosi decidere della illegittimità  del silenzio rigetto, che equivale ad accertamento di non conformità  dell’intervento edilizio, compete al ricorrente che se ne duole, allegare le ragioni per le quali, al contrario, detto intervento sarebbe assentibile.
Infatti, l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio rigetto, che costituisce un esito tipico del procedimento significativo di diniego, postula necessariamente l’accertamento della accoglibilità  dell’istanza oggetto di verifica.
Nel caso di specie, non solo il ricorrente non ha dimostrato che l’opera in questione fosse assistita dal requisito della doppia conformità  di cui all’art. 36 d.P.R. 380/2001, ma il contrario risulta dal preavviso di rigetto del 9.2.2016, adottato in seno al procedimento pendente, che ritiene ostativa al rilascio del permesso per costruire la circostanza, non contestata, che il muro divisorio abbia ostruito le vedute della proprietà  confinante.
Il ricorso pertanto, deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio, essendo a tutt’oggi impregiudicata la fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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