Ambiente ed ecologia – Regione Puglia – Servizio rifiuti urbani ed assimilati – Gestione unitaria – Costituzione A.R.O. – Inadempimento Comune termine – Esercizio dei poteri sostitutivi Regione – Ammissibilità 

Nella Regione Puglia, a fronte dell’inadempimento dei Comuni ricompresi nella perimetrazione di un determinato A.R.O. dell’obbligo di costituirsi in forma associata per la gestione unitaria dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti entro un congruo termine concesso per la conclusione del procedimento, legittimamente l’ente regionale, scaduto detto termine, provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 200, D.Lgs. n. 152/2006 ed art. 14, co. 2, L. R. n. 24/2012, a mezzo di un commissario ad acta, all’espletamento delle attività  connesse alla costituzione dell’organo di governo nell’ambito territoriale in questione.

N. 00544/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01506/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2013, proposto da:
Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna, in Bari, Via Cognetti, 58;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso Maria Liberti, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Minervino Murge, Comune di Spinazzola, Comune di Andria; 

nei confronti di
Giovanni Campobasso – Commissario ad acta; 

per l’annullamento
della deliberazione di G.R. n. 16611 del 10.09.2013, conosciuta il 19.9.2013, con la quale la Regione Puglia avviava la procedura sostitutiva per la costituzione dell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 2/BT ex art.14, comma 2, L.R. n.24/2012;
del decreto n. 2 del 2.10.2013, cui tramite nominato Commissario ad acta, in sostituzione dei Comuni partecipanti l’A.R.O. 2/BT, procedeva alla sua costituzione approvando il relativo atto costitutivo e lo statuto;
di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorchè dal medesimo non conosciuto.
 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Didonna e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 


FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15.11.2013 e depositato in Segreteria il 22.11.2013, il Comune di Canosa di Puglia adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva, in punto di fatto, il Comune ricorrente che, con L.R. n. 24 del 20.8.2012 – recante la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la definizione del modello adottato per l’organizzazione dei medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati – la Regione Puglia prevedeva che: “La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzare l’efficienza, all’interno di ciascun ARO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (A.R.O.)” (cfr. art. 8, comma 3, L.R. n. 24/2012). 
Con delibera di G.R. n. 2147 del 23.10.2012, la Regione prevedeva per la gestione del complesso ciclo dei rifiuti, la suddivisione dell’intero territorio regionale in 38 A.R.O., ai fini che qui rilevano, in particolare, perimetrando l’A.R.O. 2/BT, nel quale venivano fatti rientrare i Comuni di Andria, Minervino Murge, Spinazzola e Canosa di Puglia.
Con successiva delibera G.R. n. 2877 del 20.12.2012, la Regione disponeva: “(…) di stabilire che i Comuni facenti parte dell’A.R.O. si costituiscano nelle forme previste dall’art. 10 c.2 della L.R. 20.08.2012, n. 24 e sue successive modifiche e integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall’art.14 comma 2 della medesima legge; di stabilire che i Comuni facenti parte dell’A.R.O. adeguino il modello organizzativo a quello definito nello schema che si intende approvato”.
Nello stesso schema, si leggeva, altresì, che: “I Comuni rientranti nel medesimo A.R.O., nel rispetto delle perimetrazioni definitive con D.G.R. n. 2147/2012, possono associarsi mediante Unione o Convenzione di cui all’art. 30 del TUEL (…) Tuttavia, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 9, comma 6, della L. n. 135/2012, nel quale si pone il divieto degli Enti Locali di costituire nuovi enti, la convenzione rimarrebbe verosimilmente opzione più probabile”.
Avviato il procedimento di costituzione dell’ARO 2/BT, i Sindaci dei Comuni interessati, si riunivano in data 20.3.2013 e in data 5.6.2013, per redigere una bozza preliminare di atto costitutivo e statuto dell’A.R.O., nella forma dell’Unione dei comuni ex art. 32, D.Lgs. n. 267/2000, demanandone l’approvazione ai rispettivi Consigli comunali.
In data 2.7.2013, la suddetta proposta di deliberazione, veniva portata all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Canosa di Puglia, ove, tuttavia riceveva parere di non conformità  del Segretario generale, il quale evidenziava il non rispetto del modello organizzativo definito dalla Regione Puglia, giusta deliberazione di G.R. n. 2877/2012 e la violazione dei principi in materia di contenimento della spesa previsti dall’art. 9, comma 6, della Legge n. 135 del 2012, prevedendo detta delibera una duplicazioni di organi con riflessi sull’aumento della spesa pubblica.
In data 10.7.2013, seguiva il parere sfavorevole del Collegio dei revisori dei Conti del medesimo Comune, ove veniva rilevato che: “(…) la costituenda Unione di Comuni non potrà  non generare maggiori costi rispetto alla forma organizzativa in modalità  convenzionale tra i Comuni, non fosse altro per la necessità  del costituendo ente locale di dotarsi di un ulteriore organo di controllo”.
Su tali premesse, in data 26.7.2013, il Comune di Canosa di Puglia, inoltrava richiesta di chiarimenti alla resistente, cui faceva riscontro la missiva del Dirigente del Servizio regionale “Ciclo dei Rifiuti e Bonifica” prot. n. AOO_090-6217 del 29. 7.2013, in cui si rappresentava che: “(…) la D.G.R. n. 2877/2012 ha di fatto codificato il modello organizzativo e gestionale dell’A.R.O. in uno schema di convenzione, ritenuta dalla Giunta Regionale l’opzione più probabile, viste le disposizioni nazionali in tema di contenimento della spesa pubblica (art. 9, c. 6, L. n. 135/2012); pertanto si ritiene possibile il ricorso all’istituto dell’Unione dei Comuni (…) purchè, come stabilito dai rappresentanti dei Comuni interessati, si adottino tutte le misure utili e necessarie a scongiurare l’introduzione di costi aggiuntivi a carico dei Comuni associati nell’esercizio delle funzioni.”.
Con deliberazione di C.C. n. 61 del 19.8.2013, a fronte della ritenuta sussistenza di ambiguità  circa il modello associativo e le misure attuative più idonee a evitare costi aggiuntivi a carico dei Comuni aderenti all’Ambito, il Comune di Canosa di Puglia sospendeva l’iter di approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’A.R.O. 2/BT sul modello dell’Unione dei comuni: “(…) al fine di individuare un percorso trasparente con gli altri Comuni senza aumenti di costi nell’interesse della cittadinanza.”.
In data 10.09.2013, il più volte citato Comune riceveva la deliberazione di G.R. n. 1611, con cui la Regione Puglia attivava la procedura sostitutiva ex art. 14, comma 2, L.R. n. 24/2012, con cui disponeva: “(…) di nominare il dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad acta per l’A.R.O. 2/BT.”.
Lo stesso Commissario, con decreto n. 1 del 19.9.2013, convocava per il 24.9.2013 i Sindaci dei Comuni dell’A.R.O. 2/BT, per: “(…) acquisire le motivazioni ostative legate alla costituzione dell’ARO 2/BT e determinare le possibili soluzioni alle problematiche.”.
A distanza di otto giorni dall’incontro, con decreto n. 2 del 2.10.2013, il Commissario ad acta disponeva di “(…) approvare, in sostituzione del Comune di Canosa di Puglia, l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni A.R.O. 2/BT e approvare un testo di convenzione ovvero, in caso di Unione di Comuni, gli atti costitutivo e statutari per l’intero A.R.O..”.
Le succitate delibere, nonchè i consequenziali decreti commissariali, venivano impugnate dal Comune ricorrente, il quale deduceva, avverso gli stessi, i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, c. 2, L.R. 24/2012; violazione dell’art. 200, comma 4, D.lgs. n. 152/2006; violazione dei principi costituzionali di autonomia degli enti locali; nullità  per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies, Legge n. 241/1990; sviamento e malgoverno;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, c. 2, L.R. 24/2012; violazione dell’art. 200, comma 4, D.lgs. n. 152/2006; violazione degli artt. 114, comma 2 e 118, commi 1 e 2 Cost.; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà ; contraddittorietà  e irragionevolezza manifeste; sviamento e malgoverno;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 6, Legge 7 agosto 2012, n. 135; violazione art. 97 Cost.; violazione del principio di economicità  dell’attività  amministrativa ex art. 1, L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ; sviamento e malgoverno.
Con controricorso in data 24.4.2014, pervenuto in Segreteria in data 3.5.2014, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
Nei propri scritti difensivi parte resistente provvedeva a fornire una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei fatti che avevano condotto al commissariamento dei Comuni rientranti nell’Ambito di Raccolta Ottimale BT/2 e alle successive determinazioni contenute nel decreto commissariale n.2 del 02.10.2013 al fine di rimarcare la legittimità  dei provvedimenti impugnati. 
Precisava, in particolare, la Regione Puglia che, considerando il dettato normativo dell’art. 3-bis c.1, l. n. 148/2011, il Legislatore aveva approvato la legge n. 24/2012 con la quale – demandata alla pianificazione regionale la possibilità  di definire, all’interno di ciascun A.R.O., perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi medesimi, al fine di massimizzare l’efficienza (art.8 c.3) – ai sensi dell’art. 8, c. 6, si stabiliva che “in sede di prima attuazione, fino all’attuazione del Piano Regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli A.R.O., è disposta dalla Giunta Regionale con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da sottoporsi alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In ottemperanza a quanto disposto ai sensi dell’art. 8, c.6, L.R. n. 24/2012, avente per oggetto “L.R. n. 24/2012: Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale”, provvedeva alla perimetrazione di n. 38 A.R.O., per la gestione unitaria in forma associativa dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti. 
Con la citata delibera, la Giunta Regionale perimetrava, ai fini che qui rilevano, l’ARO BT/2 nel quale venivano fatti rientrare quattro Comuni: Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.
Parte resistente rilevava che la Giunta Regionale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10, comma 2 L.R. n. 24/2012, con deliberazione del 20.12.2012 n. 2877, aveva stabilito che i Comuni rientranti in ciascun A.R.O., entro 30 giorni dalla pubblicazione (avvenuta sul B.U.R.P. del 15.1.2013 n.7), si costituissero nelle forme associative previste dalla legge, su convocazione del Comune più popoloso.
Con la stessa deliberazione n. 2877/2012, la Giunta Regionale, prevedeva che i Comuni rientranti nell’A.R.O., si costituissero in Unione ex art. 32 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ovvero utilizzassero lo strumento della convenzione tra i Comuni ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la gestione associata dei servizi, adeguando il proprio modello organizzativo allo schema di convenzione, ed attivando le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione.
In relazione all’analisi ricognitiva sulle delibere assunte dai Comuni rientranti nell’ARO BT/2, la difesa regionale evidenziava che:
1) con note del 21.3.2013 (prot. n. 30651) e del 12.4.2013 (prot. n. 31755), il Comune di Andria, informava l’Ente Regionale della decisone unanime dei quattro comuni di costituirsi in Unione ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 276/2000 e s.m.i. e comunicava l’avviato l’esame di una bozza dello Statuto dell’Unione da approvare in tempi brevi in seno ai rispettivi Consigli Comunali;
2) con D.G.R. del 13.5.2013 (prot. n. 957), la Giunta Regionale, attivava le procedure sostitutive di cui all’art. 14, c. 2, L.R. n. 24/2012 e s.m.i. nei confronti di n. 12 ARO risultanti totalmente inadempienti nell’espletamento delle attività  necessarie alla costituzione dell’Organo di Governo. Per gli ARO non ancora costituiti e ciononostante esclusi dalle procedure sostitutive, tra cui l’A.R.O. BT/2, disponeva di ultimare le procedure di costituzione e di trasmettere gli atti costitutivi sottoscritti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera;
3) con nota del 21.6.2013 (prot. n. 4916), la Regione, rilevato l’inadempimento da parte dei quattro Comuni rientranti nell’A.R.O. BT/2, sollecitava i Sindaci dei medesimi ad ultimare le procedure di costituzione dell’A.R.O. e a provvedere alla trasmissione dell’atto costitutivo, preavvertendo che, in caso di ulteriore inerzia, sarebbero state attivate le procedure sostitutive di cui all’art. 14, c.2, L.R. n. 24/2012;
4) con nota del 26.7.2013 (prot. n. 4345), il Comune di Canosa, dava atto del parere di non conformità  espresso dal proprio Segretario generale e dal Collegio dei Revisori, sottoponendo all’Ente Regionale una serie di quesiti in ordine alla legittimità  della costituzione di un’Unione tra i Comuni rientranti nell’ARO BT/2;
5) con nota del 29.7.2013 (prot. n. 6217), la Regione riscontrava i quesiti formulati dalla parte ricorrente e sollecitava la conclusione delle procedure costitutive dell’ARO BT/2 al fine di non ricorrere nell’attivazione della procedura di commissariamento;
6) con nota del 9.8.2013 (prot. n. 64889), il Comune di Andria comunicava all’Ente che i Comuni di Andria, Minervino Murge e Spinazzola, avevano provveduto all’approvazione di uno schema di atto costitutivo e statuto dell’Unione in seno ai rispettivi Consigli Comunali, e segnalava “l’inadempimento del solo Comune di Canosa di Puglia”;
7) con D.G.R. del 10.9.2013 (prot. n. 1611), la Giunta Regionale, decorsi circa nove mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del 15.5.2013 n.7 della deliberazione del 20.12.2012 n. 2877, attivava le procedure sostitutive di cui all’art. 14, c.2, L.R. n.24/2012, nominando all’uopo un Commissario ad acta al quale venivano conferiti i poteri straordinari per l’espletamento delle attività  necessarie alla costituzione dell’Organo di Governo dell’A.R.O. BT/2.
All’udienza pubblica del 24.2.2016, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente sottolinea l’assoluta carenza di attribuzione in capo alla Regione Puglia di un potere sostitutivo con riguardo alla costituzione degli organi operativi dell’A.R.O. da parte dei Comuni compresi nella perimetrazione del medesimo, attendendo detto potere sostitutivo, in tesi, unicamente al momento dell’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
Sul punto, deve evidenziarsi che la costituzione dell’Organo di Governo rappresenta il primo degli adempimenti imposto dalla legge ai Comuni rientranti in ciascun A.R.O., in mancanza del quale non è possibile procedere nè all’affidamento della gestione unitaria dei servizi di trasporto, spazzamento e raccolta dei rifiuti, nè all’espletamento degli stessi e al controllo sulle relative operazioni.
A fronte dell’inadempimento dei Comuni dell’ARO BT/2, dell’obbligo di costituirsi in forma associata per la gestione unitaria dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, in conformità  sia all’art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 che all’art. 14, c.2, L.R. n. 24/2012, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1611/2013, correttamente nominava un Commissario ad acta demandando allo stesso l’espletamento di tutte le attività  necessarie alla costituzione dell’Organo di Governo dell’A.R.O. BT/2, svolgendo in chiave necessariamente sostitutiva le operazioni amministrative propedeutiche all’avvio della procedura di affidamento per la gestione unitaria dei rifiuti.
Non ci si può esimere sul punto dal fare riferimento alla nota e condivisibile sentenza n. 719/2014, con la quale il TAR Puglia – Lecce, ha già  ampiamente riconosciuto la piena legittimità  del potere esercitato dalla Regione Puglia nei seguenti termini: “(¦) Tale essendo il modus operandi della Regione, è evidente che quest’ultima ha operato nel pieno rispetto delle suindicate previsioni normative, e in particolare dell’art. 200 d. lgs. n. 152/06, che con formula ampia da un lato (1° comma) ha conferito alle regioni funzioni di gestione in materia di rifiuti solidi urbani, e sotto altro profilo (4° comma) ha previsto l’esercizio di poteri sostitutivi da parte delle Regioni, in vista dell’obiettivo primario di una gestione efficiente del servizio.
La Regione ha poi altresì operato nel pieno rispetto del dettato dell’art. 14 comma 2 L.R. n. 24/12, che ha previsto l’intervento in chiave sostitutiva da parte della Regione, la qual cosa è avvenuta previa verifica, da parte di quest’ultima, dell’assenza di intesa, da parte dei Comuni facenti parte dell’ARO Le/11 (con l’eccezione del Comune di Gallipoli), in ordine alla approvazione della convenzione ARO, e degli adempimenti ad essa successivi.
In particolare, reputa il Collegio, in ciò disattendendo il contrario assunto di parte ricorrente, che la formulazione ampia delle suddette previsioni normative esclude senz’altro che il potere di controllo sostitutivo possa essere esercitato dalla Regione soltanto a valle del procedimento di costituzione dell’ARO, e non anche nelle fasi ad esso antecedenti. Diversamente opinando, verrebbe frustrata la ratio che è alla base del potere sostitutivo, la quale può agevolmente individuarsi nella necessità  che il servizio di gestione dei rifiuti venga effettivamente esercitato – a partire dai necessari adempimenti prodromici, quali quelli di tipo organizzativo, rilevanti nel caso di specie – in modo da evitare alla popolazione non solo gli intuibili disagi, ma anche le possibili ricadute negative sul piano della salute e della tutela del paesaggio e dell’ambiente, id est di beni costituzionalmente tutelati.”.
La fattispecie in esame risulta pienamente sovrapponibile a quella di cui al citato precedente ed, in virtù di quanto sopra esposto, la D.R.G. n. 1611/2013 si appalesa, pertanto, pienamente legittima e conforme sia all’art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 che all’art. 14, c.2, L.R. n. 24/2012, sussistendo anche in questo caso l’evidente necessità  di procedere all’attivazione degli organi dell’A.R.O. a prescindere dalle scontate ostilità  di campanile che tale intervento determina, realizzando una evidente sottrazione di poteri locali in favore di una più razionale gestione degli stessi a livello di Ambito.
Risulta, di conseguenza, manifesta l’infondatezza delle eccezioni formulate dal Comune ricorrente sia in relazione all’assunta violazione delle indicate norme di legge, viceversa pienamente rispettate, sia in relazione all’eccepita nullità  della deliberazione giuntale per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies L. n. 241/1990, del tutto non sussistendo l’asserito vizio.
Per quel che attiene, poi, al secondo motivo di ricorso, ovvero alla presunta incongruità  del termine perentorio fissato nei provvedimenti sopra ricordati, deve rilevarsi che la previsione di un “termine perentorio di conclusione del procedimento”, costituisce un presupposto legittimante l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Rileva il Collegio che riscontrato l’inutile decorso del termine previsto per la costituzione dell’A.R.O., la Regione Puglia aveva invitato i Comuni di tale ambito territoriale “(¦) a ultimare le procedure di costituzione dell’A.R.O. BT/2 e a trasmettere, copia della convenzione”, preannunciando altresì che, “in caso di mancato riscontro alla presente ed ulteriore inerzia nella costituzione dell’A.R.O. da parte dei Comuni in indirizzo, la Regione attiverà  le procedure sostitutive di cui all’art. 14 c. 2 L.R. n. 24/12”.
In particolare, dalla data di adozione della D.G.R. n. 1611/13 del 10.9.2013 sono decorsi circa nove mesi, vale a dire un lasso temporale assolutamente congruo, oltre che rispettoso delle prerogative, anche costituzionali, dei Comuni interessati.
Prerogative che non possono tuttavia spingersi sino al punto di consentire ai Comuni dell’A.R.O. BT/2 (tra i quali l’odierno ricorrente) la possibilità  di determinare uno stato di paralisi di fatto nel servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Paralisi che si era invece verificata, nel caso in esame, a cagione dell’impossibilità  di addivenire ad un’intesa unitaria su un testo di convenzione costitutiva dell’A.R.O., in conseguenza del fatto che l’unico Comune ad non avere sottoscritto il testo base regionale è stato, come ampiamente visto supra, quello Canosa di Puglia.
Al fine di superare tale stallo, la Regione Puglia ha correttamente attivato i poteri sostitutivi ad essa conferiti dall’ordinamento (art. 200, co. 4, D.Lgs. n. 152/06; art. 14, co. 2, L.R. n. 24/2012).
Poteri rivelatisi necessari in virtù del fatto che soltanto dopo la formale costituzione dell’A.R.O. sarebbe stato possibile procedere agli adempimenti successivi, in vista del concreto espletamento della gara per l’assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Va da sè, infine, che l’avere il Legislatore, nazionale e regionale, previsto il potere sostitutivo delle Regioni al solo scopo di rimuovere una situazione di stallo determinatasi a cagione della mancata e reiterata intesa tra i Comuni facenti parte dell’ambito ottimale di riferimento, esclude il sospetto di illegittimità  costituzionale della relativa normativa, dovendo quest’ultima ritenersi senz’altro idonea al raggiungimento del fine istituzionale avuto di mira e proporzionata rispetto a quest’ultimo, non sussistendo altri strumenti per ricondurre a ragionevolezza prevedibili situazioni di ostilità  localistica, quale quelle verificatesi in concreto.
Per tali ragioni, va senz’altro dichiarata la manifesta infondatezza del secondo motivo di gravame del Comune ricorrente.
Rimane infine da esaminare il terzo motivo di ricorso, con il quale il Comune ricorrente deduce l’illegittimità  del decreto commissariale n. 2/2013, in particolare, sulla base dell’art. 9, comma 6, della Legge 7.8.2012 n. 135, con cui il Legislatore aveva fatto divieto agli enti locali di istituire nuovi enti, comunque denominati, in un ottica di radicale contenimento della spesa locale.
Su tale presupposto il Comune di Canosa di Puglia eccepiva, altresì, la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di economicità  dell’attività  amministrativa ex art.1 L. n. 241/1990, ed, in particolare, la sussistenza di un eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità  dell’azione amministrativa derivante dall’assenza di concrete ragioni di urgenza alla base della disposta attività  sostitutiva.
Le argomentazioni spese risultano infondate.
In primo luogo, deve darsi atto del fatto che l’art. 9, c.6 L. n. 135/2012 è stato abrogato dall’art.1, c.562, lett. a), L. 27.12.2013, n. 147, circostanza che, di per sè sola, sarebbe sufficiente a dichiarare cessata la materia del contendere e carente l’interesse del Comune di Canosa ad agire per l’annullamento del provvedimento gravato, in conseguenza dell’abrogazione della norma di legge in materia di contenimento della spesa pubblica di cui il Comune ricorrente assumeva la violazione.
A nulla rileva che detta abrogazione sia intervenuta solo in epoca successiva all’adozione degli atti e dei provvedimenti impugnati, dovendosi presumere che, al venir meno delle ragioni ritenute ostative, il Comune di Canosa di Puglia ben avrebbe potuto conformare il proprio comportamento amministrativo al mutato assetto normativo, piuttosto che insistere sterilmente nella presente azione giudiziaria.
Tuttavia, a prescindere da quanto sin qui esposto e a fortiori, le argomentazioni spese sfiorano ambiti di evidente inammissibilità , ove si tenga conto del fatto, tutta’altro che secondario, che la scelta di costituire un’Unione tra i Comuni dell’A.R.O. BT/2 non scaturiva dal provvedimento emesso dal Commissario ad acta, bensì, da una precedente decisione unanime dei quattro Comuni, ivi compreso il Comune di Canosa di Puglia, che in tal modo contraddiceva manifestamente il suo pregresso deciso amministrativo. 
Di tale dato si dava atto nella nota dell’11.4.2013, prot. n. 30651 inviata alla Regione Puglia dal Comune di Andria, nella quale si comunicava che i quattro Comuni costituenti l’A.R.O. avevano avviato l’esame di una bozza relativa al futuro Statuto dell’Unione di Comuni a realizzarsi, da approvare in tempi brevi in seno ai rispettivi Consigli Comunali.
Il non chiaro mutamento di intendimenti successivamente manifestato dal Comune di Canosa di Puglia era peraltro destinato a rimanere privo di effetti, non avendo potuto determinare, di per sè solo, un mutamento della scelta organizzativa ormai adottata, tenuto conto del fatto gli altri tre Comuni dell’ARO BT/2, avevano autonomamente e linearmente provveduto ad approvare, in seno ai rispettivi Consigli Comunali, lo schema dell’atto costitutivo dell’Unione dei comuni ex art. 32 TUEL, come dato atto dal Comune di Andria, con nota del 9.8.2013, prot. n. 64889, con la quale si comunicava l’avvenuta approvazione dello schema di atto costitutivo da parte di tutti i Comuni dell’ARO BT/2, segnalando la sola inadempienza del Comune di Canosa di Puglia.
Del tutto inconferente risulta poi l’ulteriore circostanza evidenziata dall’odierno ricorrente, volta a sottolineare di essere stato “costretto” ad attingere al Fondo di riserva ex D.Lgs. n. 267/2000 per reperire nuove risorse finanziare in conseguenza dell’aumento dei costi di trattamento e smaltimento dei propri rifiuti.
Tale aumento non è in alcun modo collegabile alla costituzione dell’Unione dei Comuni per la gestione associata dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento, divenuta oggetto di doglianza. Come rilevato dallo stesso ricorrente, l’aumento dei costi è stato determinato dalla circostanza che fino all’agosto 2014 il Comune di Canosa di Puglia conferiva i propri rifiuti urbani presso l’impianto complesso sito nel Comune di Andria, ove i rifiuti, venivano smaltiti in discarica.
Dal settembre del 2014, a fronte dell’accordo di cooperazione stipulato tra l’Organo di Governo d’Ambito (O.G.A.) BAT e l’O.G.A. FG in conseguenza dell’esaurimento della discarica di Andria, i rifiuti prodotti dalla ricorrente vengono trasportati in altro impianto sito nel comune di Foggia, località  “Passo Breccioso”, ove, prima di essere smaltiti in discarica, vengono sottoposti ad un trattamento di biostabilizzazione.
Il lamentato incremento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti non è collegabile nè ai provvedimenti gravati nè, invero, all’introduzione di una gestione associata dei rifiuti, essendo viceversa dovuto, ad un aumento per dir così “autonomo” dei costi di trasporto e di trattamento. 
In altri termini, l’incremento dei costi di servizio di gestione dei rifiuti si sarebbero comunque verificati indipendentemente dalla scelta dei quattro comuni dell’ARO BT/2 di costituirsi secondo il modello della convenzione ex art. 30 TUEL.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso viene conclusivamente respinto, perchè infondato nel merito.
Da ultimo, a parere del Collegio, sussistono i presupposti di legge, rappresentati dalla complessità  delle questioni trattate e dalla natura pubblicistica di entrambe le parti del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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