Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Presupposti – Fattispecie

Devono ritenersi sussistenti i presupposti di ammissibilità  del rito ex art. 31 c.p.a. ove la p.A., a seguito di puntuale istanza del privato, ometta l’adozione di un provvedimento formale avente a oggetto la riattivazione di un corso di laurea soppresso (ovvero l’individuazione di altro corso di laurea con moduli sovrapponibili a quello soppresso) garantendo in tal modo la possibilità  per il ricorrente di concludere gli studi intrapresi, posto che la posizione giuridica azionata ha natura di interesse legittimo qualificato e differenziato. 

N. 00552/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2016, proposto da:
Carmine Simeone, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Serio, con domicilio eletto presso Annamaria Leporale, in Bari, Piazza Diaz, 11;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Università  degli Studi di Bari, Dipartimento – Scuola di Medicina;
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Lucrezia Saracino, con domicilio eletto presso Lucrezia Saracino, in Bari, Piazza Umberto I c/o Palazzo Ateneo;

per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del ricorrente finalizzata alla riattivazione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Tecniche Assistenziali, ovvero, in subordine, previo riconoscimento degli esami sostenuti, ad individuare un Corso di Laurea con moduli sovrapponibili a quello soppresso, disponendo la possibilità  per il ricorrente di poter riprendere il percorso formativo;
nonchè
per il risarcimento del danno da ritardo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Rilevato che, con il ricorso introduttivo in esame, Carmine Simeone chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla propria istanza del 19.11.2014 finalizzata alla riattivazione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Tecniche Assistenziali, ovvero, in subordine, previo riconoscimento degli esami sostenuti, ad individuare un Corso di Laurea con moduli sovrapponibili a quello soppresso, disponendo la possibilità  per il ricorrente di poter riprendere il percorso formativo intrapreso;
Rilevato che, avverso il comportamento inerte dell’Amministrazione universitaria resistente, il Simeone evidenziava plurime violazioni di norme costituzionali (cfr. 3 e 34; 3 e 97 Cost.) in combinato disposto con norme di legge ordinaria (cfr. D.Lgs. n. 68/2012; artt. 1 e 2 L. n. 241/1990), oltre all’avvenuto manifestarsi di un eccesso di potere per ingiustizia manifesta, con particolare riguardo alla violazione dell’art. 16, comma 4, del Regolamento Didattico dell’Università  di Bari, emanato con Decreto Rettorale n. 8260 in data 11.6.2008, oggi traslato nell’attuale art. 22, comma 4, del medesimo Regolamento, emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12 novembre 2013, secondo cui “Nel caso di disattivazione di un Corso di Studio l’Università  garantisce agli studenti già  iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando, comunque, la possibilità  per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.”;
Considerato che il ricorso merita, sul punto, pieno accoglimento;
Considerato, infatti, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata di interesse differenziato che legittimi la richiesta così come svolta e dal decorso di qualunque termine di conclusione del procedimento, con conseguente formazione del silenzio sull’istanza in esame;
Rilevato che il ricorrente risulta pacificamente iscritto per l’A.A. 2008-2009 al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Tecniche Assistenziali presso l’Università  degli Studi di Bari, Facoltà  di Medicina;
Rilevato, altresì, che detto Corso di Laurea risulta essere stato di fatto disattivato a far data dall’A.A. 2010/2011;
Considerato che l’atto del 19.11.2014, recante significazione della condizione universitaria del ricorrente e diffida a provvedere, prima di poter essere considerato un atto di sollecitazione all’autotutela – cosa della quale, invero, assai si dubita – è chiaramente da qualificarsi come un atto volto a chiedere il rispetto dell’art. 16, comma 4, del Regolamento Didattico dell’Università  di Bari, oggi traslato nell’attuale art. 22, comma 4, del medesimo Regolamento;
Considerato che detta norma regolamentare risulta essere stata oggettivamente violata nel caso di specie, non essendo stato fornito alcun provvedimento formale e recettizio, da inviarsi al ricorrente e agli altri eventuali cointeressati, volto a garantire la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando formalmente la possibilità  per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati;
Considerato che, dato il tempo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza de qua, il ricorso in esame debba essere necessariamente accolto, ordinando all’Università  degli Studi di Bari di pronunciarsi espressamente sulla domanda del ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Considerato che le spese di lite debbano seguire il principio della soccombenza e possano liquidarsi come da dispositivo;
Rilevato, infine, che debba altresì essere disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda risarcitoria secondo il rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie la domanda avverso il silenzio e, per l’effetto, ordina all’Università  degli Studi di Bari di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, all’adozione di un provvedimento formale nei termini indicati in motivazione;
2) condanna l’Università  degli Studi di Bari al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Simeone Carmine, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori come per legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda risarcitoria secondo il rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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