1. Accesso ai documenti della p.A. – Presupposti di rito – Istanza del cittadino – Per atti relativi al rifacimento del manto stradale di piazze e vie cittadine -Ammissibilità  – Ragioni 


2. Processo amministrativo – Condanna alle spese – Principio di soccombenza – Deroga

1. Dev’essere accolto il ricorso proposto dal cittadino per l’accesso agli atti assunti dal Comune per il rifacimento del manto stradale di vie e piazze della città , trattandosi di atti pubblici passibili dei accesso ai sensi dell’art. 10 del Lgs. n. 267/2000. 


2. Nell’ambito di un ricorso  sull’accesso ritenuto fondato,  non può essere comminata la condanna alle spese ex art. 26 del c.p.a. in applicazione del principio della soccombenza, visto il comportamento tenuto dalle parti nella fase extragiudiziale (laddove la resistente avrebbe dimostrato maggiore solerzia della parte ricorrente).

N. 00436/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2015, proposto da: 
Sergio Casareale, rappresentato e difeso da sè medesimo, avv. Sergio Casareale, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Lorusso, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, Via Q.Sella, n.36; 

avverso il silenzio rigetto
maturato sulla richiesta di accesso agli atti, inoltrata dal ricorrente con nota del 05.05.2015, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto infraprocedimentale conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Sergio Casareale Lucia Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in qualità  di cittadino e, dunque, ai sensi dell’art. 10 del TUEL, ha chiesto, con istanza del 5.5.2015, protocollata in pari data, al Comune di Gravina di accedere all’ “intero carteggio relativo ai lavori di rifacimento del manto stradale di piazze e vie cittadine, la cui gara è stata indetta dal Comune di Gravina nell’anno 2013 ed affidata nell’anno 2014 alla ditta CIRFER di Cirillo Antonio (delibere giuntali, determine dirigenziali, contratto di affidamento lavori, SAL, atti di collaudo, provvedimenti di liquidazione somme, etc)” 
In data 22.12.2015 il ricorrente ha ritirato, per come dichiarato nella memoria depositata il 7.3.2016, in vista dell’udienza camerale del 10.3.2016, 3 distinti atti (indicati puntualmente in memoria), riguardanti lavori di manutenzione di strade comunali extraurbane. Nessun atto, dunque, relativo ai lavori di rifacimento del manto stradale di piazze e vie cittadine.
Il Comune, nella memoria di costituzione, chiarisce che gli atti ritirati sono stati puntualmente “scelti” dal ricorrente tra quelli messi a disposizione dall’Ente, avendo l’avv. Casareale visionato tutto il carteggio in possesso del Comune e poi individuato gli atti di interesse, sicchè difetterebbe ogni ulteriore interesse alla decisione.
Replica il ricorrente che, non essendo stato esibito alcun atto relativo ai lavori di rifacimento del manto stradale di piazze e vie cittadine (ma solo di vie extraurbane), ha ancora interesse all’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Il Comune, invece, evidenziando vari argomenti di cui si darà  conto nel prosieguo, insiste per la compensazione integrale (contributo unificato compreso) delle spese di lite.
All’udienza del 10.3.2016, dopo ampia discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Le parti dibattono in questa sede sulla ostensione di atti relativi ai lavori di rifacimento del manto stradale di piazze e vie cittadine (e non extraurbane) e – concentrando su questo punto buona parte del loro interesse- sulla regolazione delle spese di lite, atteso che il ricorrente insiste per la condanna del Comune che ha consegnato, comunque, vari atti solo dopo la proposizione del ricorso, mentre l’Ente locale evidenzia, invocando la compensazione, che il ricorrente li ha ritirati solo dopo due inviti rivoltigli dal Comune.
Preliminarmente va respinta l’eccezione sollevata dal Comune di inammissibilità  del ricorso per omessa notifica al controinteressato. Sul punto si richiamano le motivazioni diffusamente espresse dal Collegio negli omologhi ricorsi, chiamati in decisione in pari data, nn.867 e 868/2015.
Nel merito il ricorso va definito dando atto che, attesa la contestazione sul punto, non risulta dimostrata, da parte del Comune (soggetto su cui grava il relativo onere, in base al principio di vicinanza dell’onere della prova), l’ostensione degli atti richiesti relativi ai “lavori di rifacimento del manto stradale di piazze e vie cittadine” (e non, invece, extraurbane).
Nè l’ente locale ha escluso l’esistenza di tali atti, sicchè non può che concludersi per la sussistenza dell’onere di esibizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, ritiene il Collegio che esse deroghino alla soccombenza.
Sul punto deve rilevarsi che il ricorrente ha mandato in notifica e depositato il ricorso il 3.7.2015 (a fronte dell’istanza del 5.5.2015).
Il 10.7.2015 l’Amministrazione, evidenziando un disguido interno che non aveva consentito la esibizione tempestiva, lo invitava ad esercitare il diritto di accesso.
Il ricorrente non si presentava.
Seguiva ulteriore invito dell’ 1.10.2015, cui il ricorrente faceva seguito, presentandosi solo il 22.12.2015 a ritirare gli atti richiesti.
Il comportamento stragiudiziale della parte che ha adempiuto all’invito di prendere visione degli atti dopo un notevole lasso di tempo (a fronte della assoluta solerzia nel proporre il ricorso), rende convinti che difettino ragioni sostanziali a sostegno dell’interesse presidiato dal diritto all’accesso. 
D’altro canto, non può non prendersi favorevolmente in considerazione il comportamento dell’Ente locale che si è mostrato, con il comportamento stragiudiziale, particolarmente collaborativo.
Le spese, dunque, vengono interamente compensate, mentre il contributo unificato va posto a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Gravina di esibire, nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica, a cura di parte, se anteriore, gli atti indicati in parte motiva.
Spese integralmente compensate. Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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