1.  Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso ai documenti della p.A.- Presupposti di rito – Termine per l’impugnazione – Natura
decadenziale – Reiterazione istanza – Inammissibilità  – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso ai documenti della p.A. –
Controinteressato al procedimento – Individuazione
3. Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso ai documenti della p.A. – Istruttoria – Contraddittorio
con il controinteressato – Titolarità  del diritto alla riservatezza –
Necessità 

1. Poichè  il termine di impugnazione del silenzio ha natura decadenziale, non è consentito superare il regime previsto dall’art. 25 L. 241/1990 e dall’art. 116 c.p.a. reiterando l’istanza di accesso agli atti a fronte della mancata impugnazione del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla prima istanza di accesso, a meno che la nuova domanda non sia giustificata da circostanze nuove. (Nel caso di specie, è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dalla p.A. sull’istanza di accesso presentata, a fronte della mancata rappresentazione di fatti sopravvenuti).


2. Per controinteressati in materia di accesso devono intendersi non già  tutti coloro che a qualsiasi titolo siano nominati o comunque coinvolti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso, ma solo coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il diritto alla riservatezza; pertanto, non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità  di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento.


 
3. In materia di accesso agli atti, il giudice adito ai sensi dell’art. 25 L. 241/1990, può valutare la fondatezza del ricorso solo quando i soggetti controinteressati (di cui all’art. 22, co. 1 lett. c) della medesima legge) siano stati posti in grado di difendersi e di esporre le ragioni che potrebbero far ritenere prevalenti le esigenze di riservatezza sulle pretese del ricorrente.

N. 00416/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2015, proposto da: 
Gennaro De Biase, rappresentato e difeso dagli avv. Ilaria Lorenza Giannone, Salvatore Santoro, domiciliati ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari, in Piazza Massari, Bari; 

contro
Ufficio Scolastico Regionale, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale delle Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’accertamento
del diritto di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) di cui all’istanza presentata a mezzo di posta elettronica certificata in data 6.08.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori Anna Della Vista – su delega di parte ricorrente- e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5.10.2015 e depositato il 19.10.2015 il sig. Gennaro De Biase ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, pervenuta a mezzo pec all’Amministrazione resistente il 6.08.2015, avente ad oggetto: “l’intero fascicolo personale” dell’istitutore Travaglio Nicola e “in particolare (de)i master in Teoria e Metodologia della valutazione nella Scuola e Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione, (del)la nota prot. 1496 del 9.01.2008 dell’USR di Foggia, nonchè (del)l’asserito parere emesso dall’ufficio scolastico regionale per la Puglia sulla valutazione dei suddetti Master a favore di Nicola Travaglio”.
L’Amministrazione evocata in giudizio si è ritualmente costituita, resistendo alla domanda ed evidenziando, in particolare, profili di inammissibilità  del ricorso.
All’udienza camerale del 10.03.2016, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Quanto ai documenti oggetto dell’istanza di accesso sopra menzionati, si osserva che essi (in particolare il fascicolo personale del sig. Travaglio e la nota prot. 1496 del 9.01.2008), come riferito anche nel ricorso, sono stati oggetto di precedenti istanze di accesso inoltrate all’Amministrazione dal ricorrente. Una di tali istanze ha costituito oggetto di giudizio definito da questa Sezione del T.A.R. con sentenza n. 1512 del 10.12.2014, con pronuncia di inammissibilità , nella quale si è affermato che “il termine di impugnazione del silenzio previsto dall’art. 25 L. n. 241/1990 è un termine decadenziale. Ne deriva che non è consentito “superare il regime decadenziale previsto dall’art. 25 L. n. 241 del 1990 e dall’art. 116 c.p.a., reiterando l’istanza di accesso”.
“Una nuova istanza di accesso può ritenersi ammissibile solo per fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, ciò che non ricorre nel caso di specie” (TAR Calabria, sez. II, sent. 16/1/14 n. 77/2014)”.
Non risultano nel caso in esame nuovi elementi, essendosi limitato il ricorrente a richiamare un giudizio pendente innanzi al giudice del lavoro, proposto già  nel 2013, senza allegare alcun fatto sopravvenuto rispetto alle istanze precedentemente presentate.
Il ricorso è, inoltre, inammissibile per omessa notifica al sig. Travaglio, istitutore di cui il ricorrente ha richiesto di visionare il fascicolo personale e gli atti relativi a due master conseguiti dal medesimo, ivi compresi quelli relativi alla valutazione dei suddetti titoli.
L’omessa notifica al controinteressato era stato già  rilevata nel precedente giudizio.
Come rilevato già  nella sentenza 1512/2014, trattasi di <<soggetto “coinvolto” nella richiesta e va, pertanto, qualificato come controinteressato all’accesso ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. c) della legge n. 241/1990. “La giurisprudenza amministrativa ha precisato che per controinteressati in materia di accesso devono intendersi non già  tutti coloro che a qualsiasi titolo siano nominati o comunque coinvolti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso, ma solo coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il diritto alla riservatezza; pertanto, non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità  di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento” (cfr: Cons. Stato, Sez. VI, Ord. n. 2673 dell’8 maggio 2012). Nel caso in esame non pare revocabile in dubbio l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo al Travaglio, al cui fascicolo personale il ricorrente chiede di poter accedere.
D’altronde, con riferimento ai controinteressati, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “il giudice, adito ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, può valutare la fondatezza del ricorso solo quando questi sono stati posti in grado di difendersi ed abbiano potuto esporre le loro ragioni che facciano far ritenere prevalente le loro esigenze di riservatezza rispetto alle pretese del ricorrente (cfr. TAR Campania, Napoli Sez. V, n. 4652 del 3 agosto 2009, TAR Sardegna, sez. II, sent. 14/1/14 n. 35/2014)>>.
Nel caso in esame il ricorrente, dunque, non solo reitera l’istanza di accesso senza alcun riferimento a fatti sopravvenuti, limitandosi a riferire di questioni oggetto di precedenti istanze, ma omette nuovamente la notifica al controinteressato.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità  della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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