Pubblico impiego – Forze armate – Procedimento disciplinare – Sospensione dal servizio – Sanzione già  scontata – Presupposti – Fattispecie

In applicazione dell’art. 1379 del D.Lgs. 66/2010, nell’irrogare la
sanzione disciplinare, l’Amministrazione deve tener conto della sospensione
precauzionale dall’impiego già  scontata dalla parte per gli stessi fatti e
imputazioni. (Nel caso di specie, la sanzione disciplinare è stata irrogata per
fatti diversi da quelli che avevano in precedenza determinato l’applicazione
della sospensione precauzionale e, prima ancora, l’apertura di altro procedimento penale).

N. 00363/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A; 

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del decreto n. 276/I/3-2014 del 23 giugno 2014, della Direzione Generale per il personale militare – Ministero della Difesa, di sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 6, ai sensi degli articoli 885, 1357 e 1379 del d.lgs. n. 66/2010;
– del f.n. 6749/4-2-257 del 12 giugno 2014 con il quale il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha proposto di definire la posizione disciplinare dell’Ufficiale con l’irrogazione di 6 mesi di sospensione disciplinare dall’impiego;
– del f.n. 6749/4-2-249 dell’8 marzo 2014 con il quale il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto di sottoporre a richiesta formale disciplinare il Tenente -OMISSIS-;
– nonchè di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti del procedimento disciplinare se e per quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Muscatello, su delega dell’avv. Geremia Biancardi e avv. dello Stato Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
A seguito di Ordinanza Collegiale n. 9992/2014 del Tar Lazio, l’odierno ricorrente ha riassunto innanzi a questo Tribunale, indicato quale giudice competente ex art.15 c.p.a., la presente controversia avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di sospensione disciplinare dal servizio per la durata di 6 mesi, emesso nei confronti del ricorrente ai sensi degli artt. 885, 1357 e 1379 del D.Lgs. 66/2010.
Premette in fatto la parte che, a seguito dell’applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari, disposta nei suoi confronti in data 15.3.2005 dal GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in quanto indagato per i reati di corruzione, falsità  materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e procurata evasione, veniva disposta con DM 131 del 13.4.2005 la sospensione precauzionale dall’impiego ex art.29, comma 2, L. n. 113/54, a decorrere dal 23.3.2005, poi commutata in sospensione precauzionale ex art.29, comma 1, l. cit., giusta DM 432 del 25.10.2005.
Interveniva poi la sentenza n.1231/13, divenuta irrevocabile dal 30.11.2013, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava il non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui all’art.314, comma 2, c.p. (peculato d’uso, così riqualificata l’originaria contestazione), per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
Sostiene ancora la parte che dopo tale sentenza, il Comandante Generale dell’arma disponeva di sottoporlo a richiesta formale disciplinare (8.3.2014), concludendosi poi il relativo procedimento col decreto qui impugnato, con la seguente motivazione: “tra il marzo 2003 e febbraio 2005 anche nei periodi in cui reggeva in sede vacante il comando di compagnia, si appropriava di 4 (quattro) autovetture di servizio con targa di copertura servendosene, in almeno 36 occasioni, per il trasporto personale proprio nonchè dei suoi familiari e conoscenti, nei territori di Santa Maria Capua Vetere, Nola e zone limitrofe.
L’indebita condotta, sistematicamente protratta per un tempo prolungato, evidenziata anche in sede penale, è censurabile sotto l’aspetto disciplinare, in quanto non consona ai doveri e alla dignità  del grado rivestito, nonchè gravemente contraria al giuramento prestato, al dovere di esemplarità  e al senso di responsabilità  propri dello status di ufficiale e appartenente all’Arma dei Carabinieri.”
Avverso il suddetto decreto, parte ricorrente ha formulato un unico articolato motivo di ricorso – contraddittorietà  e illogicità ; violazione e falsa applicazione del d.Lgs. 66/2010, dell’art.96 t.u.i.c.st., nonchè degli artt. 3 e 7, l .n. 241/90; violazione del principio di equità ; mancata ponderazione ai fini della scelta della sanzioni disciplinare irrogata; violazione del principio tempus regit actum; generica e incompleta motivazione; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto – lamentando in sintesi la mancata considerazione del tempo già  scontato a titolo di sospensione precauzionale dall’impiego e l’impossibilità  di applicare il Codice dell’Ordinamento Militare in ragione del principio tempus regit actum.
In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, si è formalmente costituito il Ministero della Difesa.
Con Ordinanza n. 660/2014, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione, ritenendo che l’Amministrazione non avesse debitamente considerato il periodo di sospensione precauzionale dall’impiego già  scontato dal ricorrente, in spregio a quanto disposto dall’art.1379, comma 2, D.lgs. n.66/2010.
Alla pubblica udienza del 9.2.2016, per la quale la difesa erariale ha depositato documenti e memoria, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, contrariamente a quanto sommariamente rilevato in sede cautelare, non ritiene che il ricorso sia fondato.
Invero, l’affermazione secondo cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto, nell’irrogare la sanzione disciplinare, del periodo già  scontato dal ricorrente a titolo di sospensione precauzionale non può essere condivisa.
Ad un più approfondito esame, è infatti emerso che la sospensione precauzionale dall’impiego irrogata nei confronti della parte prima a titolo obbligatorio, poi a titolo facoltativo e successivamente revocata per scadenza quinquennale, afferisce a fattispecie penali diverse da quella oggetto della sanzione disciplinare qui impugnata.
L’art. 1379, D.lgs. 66/2010, che il ricorrente assume essere stato violato nella fattispecie, dispone espressamente al secondo comma: “La sospensione precauzionale dall’impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare è computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata”.
Risulta dagli atti del procedimento, come integrati dal deposito dell’Avvocatura del 16.1.2016, che i provvedimenti di sospensione precauzionale traggono origine da fatti e imputazioni diversi – ossia i reati di cui agli artt. 319 – 321, c.p.; 110 – 479 – 476, cpv. 61 n. 2, c.p.; 386 – 61 n.9 c.p. – mentre il procedimento disciplinare avviato l’8 marzo 2014 e conclusosi col decreto impugnato, ha tratto origine dal differente addebito dell’appropriazione ed uso personale di auto di servizio (peculato d’uso).
Nè vale invocare la violazione del principio tempus regit actum, posto che il procedimento disciplinare de quo, come risulta ex actis (all.10 deposito Avv. ra) ha avuto inizio a marzo del 2014, in piena vigenza del Codice dell’Ordinamento Militare, D.lgs. 66/2010, pertanto legittimamente applicato al caso in esame.
Ne deriva che l’Amministrazione ha correttamente adottato il provvedimento de quo, in relazione ai fatti per i quali era intervenuta la Sentenza penale n. 1231/13; fatti – si ribadisce – diversi da quelli che avevano in precedenza determinato l’applicazione della misura della sospensione precauzionale e, prima ancora, avevano portato all’apertura del procedimento penale n. 13854/04, conclusosi con la Sentenza. n. 412/2013, della II Sezione Penale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (v. all. 7 dep. Avv. ra), pertanto ininfluenti ai fini della determinazione della durata della sanzione disciplinare.
Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso va dunque respinto.
In considerazione dell’esito della vicenda processuale, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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