1. Giurisdizione – Ordinanza Presidente nazionale Associazione Italiana Croce Rossa – Associazione di promozione sociale – Ente di diritto privato – G.o.;
2. Giurisdizione – C.R.I. – Qualifica di socio – Diritti soggettivi – Rapporto privatistico – Privatizzazione C.R.I. – G.o.

1. àˆ inammissibile per carenza di giurisdizione del G.a. l’impugnativa avverso l’ordinanza presidenziale del Presidente nazionale della CRI alla luce del combinato disposto dell’art. 1 del d. lvo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) e dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo cui “L’Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonchè nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383”.
2.  L’accertamento del diritto al mantenimento della qualifica di socio della C.R.I., presuppone una controversia in materia di diritti soggettivi e di regolazione dei rapporti privatistici intercorrenti all’interno dell’associazione (tale è la CRI in seguito alla “privatizzazione” avvenuta nel 2012). Se il petitum sostanziale del ricorso, pertanto,  è  l’accertamento del diritto dell’istante al mantenimento della qualifica di socio, previo accertamento dell’illegittimità  dell’ordinanza che, in sede di autotutela, ha annullato la già  disposta “reintegra” del ricorrente nella qualità  di Socio Attivo, oltre al risarcimento del danno derivatone, la giurisdizione è del G.o..

N. 00334/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01381/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2015, proposto da: 
A. F. , rappresentato e difeso dagli avv. Federica Rizzu e Romeo Russo, con domicilio ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Cri – Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, presso i suoi uffici siti in v. Melo, 97; 
Cri – Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia, Cri – Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale Puglia – Lecce; 

per l’annullamento
dell’ordinanza n. 33 dei 9.7.2015 del Presidente Regionale per la Puglia della Croce Rossa Italiana, di modifica della precedente ordinanza presidenziale n. 29 del 22.6.2015 del medesimo presidente e di seguito la nota a firma dell’Avv. Rocca, nella qualità  di Presidente nazionale della CRI n. prot. CR1/CC/50597/2015 del 3.7.2015;
di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale anche non noto al ricorrente, compresi i singoli atti del procedimento;
nonchè per la declaratoria del diritto del ricorrente di essere reintegrato nel ruolo di socio attivo…».
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cri – Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Ada Matteo e Valter Campanile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 9/7/15 con la quale il Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana (di seguito, anche solo “C.R.I.”), revocando in autotutela la propria precedente ordinanza n. 29/2015, ha sostanzialmente disposto la perdita della qualità  di socio attivo di parte ricorrente.
La C.R.I. ha resistito alla domanda eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell’adita A.G.
Nell’imminenza della consultazione elettorale per il rinnovo degli organi dei Comitati Locali fissata per il 28/2/16, il Fiorentino, notificata il 20/1/16 apposita istanza cautelare, ha ottenuto (con decreto Presidenziale n. 73 del 2/2/16), la sospensione in parte qua della gravata ordinanza, “nei limiti invocati ovverosia al fine di consentire la partecipazione del ricorrente (con elettorato attivo e passivo) alle elezioni indette per il 28.2.2016”.
Alla camera di consiglio dell’11/2/16, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ricorrendone i presupposti, il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adita A.G.
Risulta sul punto essenziale l’art. 1 del d. lvo 178/2013 (recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) che stabilisce: “L’Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonchè nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383”.
Il petitum sostanziale del ricorso, inoltre, è chiaramente l’accertamento del diritto dell’istante al mantenimento della qualifica di socio, previo accertamento dell’illegittimità  dell’ordinanza che, in sede di autotutela, ha annullato la già  disposta “reintegra” del ricorrente nella qualità  di Socio Attivo, oltre al risarcimento del danno derivatone.
Alla luce delle superiori considerazioni, non può ritenersi sussistente la giurisdizione di questa A.G., vertendo la controversia in materi di diritti soggettivi e di regolazione dei rapporti privatistici intercorrenti tra l’associazione (tale è la CRI in seguito alla “privatizzazione” avvenuta nel 2012) e l’associato.
In conclusione, deve ritenersi il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo per essere competente il Giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
La natura della pronuncia induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, che declina in favore del Giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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