Giurisdizione – Cartella di pagamento Equitalia – Rigetto istanza di rateizzazione – Natura tributaria della controversia – Difetto di giurisdizione del G.a.

La controversia avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito di natura tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, atteso che la giurisdizione, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere attribuita in ragione esclusiva dell’oggetto della controversia, con conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto.

N. 00335/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2010, proposto da:
Gaisda S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Monti e Francesco Mascoli, con domicilio eletto presso Francesco Amodio, in Bari, Via G. Bozzi, 9;

contro
Equitalia Etr S.p.A.;

per l’annullamento
del provvedimento notificato in data 5 febbraio 2010, recante rigetto dell’istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo presentata dalla ricorrente il 21 ottobre 2009, protocollata al n. 66022 dell’11 novembre 2009;
nonchè di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per la parte il difensore avv. Mariangela Musci, per delega dell’avv. Francesco Mascoli;
 

Rilevato che, con ricorso pervenuto in Segreteria in data 16 aprile 2010, la società  Gaisda S.r.l., in liquidazione, ha impugnato gli atti e provvedimenti in oggetto, con i quali è stato disposto il rigetto dell’istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo presentata a seguito della notifica di sei cartelle di pagamento emesse da Equitalia Etr S.p.A. per debiti di natura tributaria;
Rilevato che, con Ordinanza n. 1472/2014, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe rilevava “(¦)che sussistono dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo adito (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 marzo 2011, n. 5928);(¦)”;
Rilevato che, con memoria del 5 febbraio 2016, oltre che all’udienza del 9 marzo 2016, la difesa di parte ricorrente ha aderito al rilievo officioso svolto nella citata ordinanza;
Considerato che, tenuto conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in materia di ambito della giurisdizione del Giudice Tributario, “la controversia avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito di natura tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza, spettante all’Agenzia delle Entrate, debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, atteso che la giurisdizione, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere attribuita in ragione esclusiva dell’oggetto della controversia” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Ordinanza n. 7612 del 30/03/2010 e n. 5928 del 14/03/2011);
Considerato che, a fronte della prestata adesione alla questione di giurisdizione così come sollevata, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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