Giurisdizione – Finanziamento – Revoca – Per ritenuto inadempimento del percettore – G.O. – Ragioni 

La revoca del finanziamento per presunto inadempimento agli obblighi ai quali era tenuto il percettore, in quanto eventualmente emanata in violazione del diritto soggettivo di quest’ultimo a beneficiare della provvista finanziaria già  a suo tempo concessagli, è  tutelabile dinanzi al giudice ordinario, considerando che la giurisdizione del G.A. in tali casi è viceversa sussistente ove la revoca sia motivata da ragioni di interesse pubblico o vizi di legittimità . 

N. 00228/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2016, proposto da: 
Autorità  Portuale di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorenzo Calcagnile, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Prospero Petroni, 40; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Giuseppa Scattaglia, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Viromare S.a.s. di Vincenzo Uva & C.; 

per l’annullamento
della Determinazione n. 283 dell’8 ottobre 2015, di caducazione dall’assegnazione di finanziamento pubblico già  concesso alla ricorrente, pubblicata sul B.U.R. n. 134 del 15.10.2015, e della Determinazione n. 275 del 2.10.2015, di scorrimento della graduatoria per l’assegnazione del finanziamento, pubblicata sul B.U.R. del 5.11.2015, nonchè per quanto di ragione, di tutti gli atti connessi, sottostanti, presupposti, conseguenti e correlati tra cui, della nota del Servizio caccia e Pesca della Regione Puglia prot. A00043 del 27.01.2015 n. 341 in parte qua, della nota del Servizio caccia e Pesca della Regione Puglia prot. n. 3027 del 10.07.2015 mai pervenuta, della nota del Servizio caccia e Pesca della Regione Puglia prot. n. 3934 del 29.09.2015 pervenuta il 6.10.2015;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Fiorenzo Calcagnile per la ricorrente, e avv. Maria Giuseppa Scattaglia per la Regione;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che col presente ricorso l’Autorità  Portuale di Manfredonia ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento che ha disposto la sua decadenza dai benefici riconosciuti dal PO FEP 2007/2013 Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”, art.39 Reg. CE 1198/06, in quanto soggetto inadempiente;
Considerato altresì che secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario: (a) – qualora il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione; (b) – qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purchè essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. àˆ invece configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo qualora: (c) – la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio; (d) – a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario;
Rilevato che nella specie il provvedimento di decadenza impugnato è intervenuto nella fase successiva all’ammissione della ricorrente al finanziamento, in ragione dell’asserito inadempimento della stessa in ordine alla messa in funzione delle opere finanziate con il Programma SFOP e alla realizzazione del Progetto approvato per la Misura 3.3 del FEP;
Ritenuto che la fattispecie configuri un inadempimento agli obblighi cui era subordinato in concreto il provvedimento di concessione del beneficio e che la ricorrente vanti un diritto soggettivo tutelabile in sede ordinaria;
Avvertite le parti sulla questione rilevata d’ufficio e sentite le loro argomentazioni in merito;
Rilevato che il precedente citato (CdS, VI, n. 1914/2015) dalla difesa ricorrente in favore della sussistenza della giurisdizione amministrativa per il presente giudizio, non fa altro che applicare il criterio di riparto come sopra individuato al caso lì in esame, diverso e più complesso rispetto al presente;
Rilevato pertanto nella specie il difetto di giurisdizione, in favore del competente giudice ordinario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente, innanzi al quale la causa andrà  riassunta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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