1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza cautelare – Autotutela – Circostanze sopravvenute –  Violazione o elusione del giudicato – Non sussiste 
2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Abusi edilizi – Sanzioni – Sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria – Comunicazione di avvio del procedimento  – Assenza – Irrilevanza 


3. Procedimento amministrativo – Tutela cautelare –  Sospensione – Durata – Tempo strettamente necessario

1. Essendo il provvedimento di sospensione dell’ordinanza di demolizione, espressione di autotutela decisoria, intervenuto quando la situazione conosciuta in sede cautelare dal giudice amministrativo era significativamente mutata, non sussiste violazione o elusione del giudicato. Quest’ultima ricorre solo quando la medesima situazione oggetto di pronuncia giurisdizionale sia successivamente conformata dalla p.a. in modo con essa incompatibile.
2. Costituendo la conservazione delle opere indicate nell’ordine di demolizione un atto vincolato, in quanto presupposto e oggetto del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, il provvedimento di sospensione dell’ordinanza di demolizione non è censurabile per omessa comunicazione di avvio del procedimento.


3. La subordinazione del termine di efficacia della sospensione alla definizione dei giudizi pendenti onde evitare le conseguenze risarcitorie di scelte amministrative eventualmente contrarie alle emanande sentenze non viola l’art. 21 quater L. 241/1990, ai sensi del quale la durata della sospensione non deve eccedere il tempo strettamente necessario per la salvaguardia dell’interesse perseguito. Infatti, la definizione dei contenziosi (evento che, seppure incertus quando, è certo che si verificherà , come dimostrano il principio della ragionevole durata del processo e l’istituto della perenzione) esprime chiaramente un evento al compiersi del quale saranno venute meno le ragioni della sospensione.

N. 00159/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2015, proposto da: 
Antonio Marangelli, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Colapinto, con domicilio eletto presso Angelo Lanno, in Bari, Via San Francesco D’Assisi, n. 15; 

contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Amato, con domicilio eletto presso Alessandro Amato, in Bari, Via Q. Sella, n. 241; 

nei confronti di
“Norba in” S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Di Salvatore e Marco Vitone, con domicilio eletto presso Vittorio Di Salvatore, in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 193; 

per l’annullamento,
della determinazione 5.3.2015 n. 316 Segreteria del Responsabile Area Urbanistica del Comune di Conversano con la quale è stata disposta la sospensione temporanea dell’ordinanza di demolizione n. 27 del 21.11.2013 (n. 143 reg. gen);
– nonchè della nota 8.4.2015 n. 9596 del Direttore dell’Area Urbanistica del Comune di Conversano;
– di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano e di “Norba in” S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Marco Vitone, Vittorio Di Salvatore, Alessandro Amato e Antonio Colapinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, proprietario di un’unità  abitativa adiacente alla struttura turistica “Corte Altavilla” di proprietà  della “Norba in” S.r.l., impugna il provvedimento con il quale il Comune di Conversano ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza n. 27/ 2013 di demolizione di alcune opere edili realizzate al terzo piano della struttura, perchè abusive o difformi dai titoli edilizi precedentemente rilasciati, con termine fino alla definizione dei contenziosi promossi dalla controinteressata avverso detta ordinanza e altri provvedimenti presupposti e connessi.
La sospensione tiene conto dell’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria – in luogo di quella ripristinatoria – presentata dalla “Norba in”, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, s.r.l. e parimenti ne rimanda l’esame all’esito dei contenziosi pendenti.
Antonio Marangelli articola tre motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 21 septies l. 241/1990 per violazione e/o elusione del giudicato.
Il provvedimento realizzerebbe, senza che siano sopravvenuti fatti nuovi, lo stesso risultato di sospendere l’intimazione di rimozione perseguito dalla “Norba in” s.r.l. con istanza cautelare, che il TAR Bari ha respinto con ordinanza poi confermata dal Consiglio di Stato.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quater l. 241/1990 – eccesso di potere per carenza istruttoria – carenza dell’interesse pubblico, ovvero per omesso contemperamento degli interessi e per difetto di motivazioneex art. 3, comma 1, l. 241/1990 – violazione dell’art. 97 Cost. – disparità  di trattamento. Il Comune, nel sospendere l’esecutorietà  dell’ordinanza fino alla decisione dei ricorsi pendenti, ne avrebbe di fatto disposto la revoca, in contrasto con l’art. 21 quater, che esige l’indicazione di un termine certo e la sussistenza di gravi ragioni, non riconducibili alle annunciate azioni di danno da parte della controinteressata in caso di accoglimento dei ricorsi pendenti; inoltre il Comune avrebbe omesso la ponderazione di tutti gli interessi concorrenti: il diritto del ricorrente e della sua famiglia alla quiete e a non subire immissioni dall’altrui proprietà  e l’interesse pubblico alla conservazione del centro storico ove si trova la struttura turistica.
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 10 l. 241/1990 per non avere il Comune dato avviso al ricorrente, autore dell’esposto che ha determinato l’adozione dell’ordinanza di demolizione, dell’avvio del procedimento che ne ha disposto la sospensione.
Resistono il Comune di Conversano e la “Norba in” s.r.l. che eccepisce l’inammissibilità  del ricorso perchè l’atto impugnato sarebbe meramente soprassessorio, privo dunque di efficacia lesiva.
Il ricorso è infondato è ciò esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità .
Il provvedimento di sospensione, espressione di autotutela decisoria, è intervenuto quando la situazione conosciuta in sede cautelare da questo TAR e dal Consiglio di Stato, era significativamente mutata in seguito alla presentazione dell’istanza della “Norba in” s.r.l. di irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001.
E infatti, tale istanza ha di fatto posto l’amministrazione di fronte a due alternative:
1) dare esecuzione all’ordinanza di demolizione, ancora sub iudice, e contemporaneamente esprimersi su detta istanza, con la conseguenza che un accoglimento della stessa, ad opere demolite, sarebbe stato del tutto inutile;
2) rimandare sia l’uno che l’altro adempimento all’esito dei contenziosi pendenti.
Il Comune, optando per la seconda soluzione, ha tenuto conto del fatto che la “Norba in” s.r.l. aveva annunciato azioni di risarcimento se fosse stato eseguita la sanzione demolitoria, nonostante l’avvio del procedimento per l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria e l’affidamento da essa riposto nel permesso per costruire, poi annullato, in esecuzione del quale le opere da demolire furono realizzate.
Tali circostanze, puntualmente evidenziate nel parere legale richiamato nel provvedimento di sospensione, descrivono una situazione affatto diversa da quella sottoposta alla cognizione del TAR e del Consiglio di Stato in sede cautelare.
Non sussiste pertanto nè la violazione o elusione del giudicato, che ricorre solo quando la medesima situazione oggetto di pronuncia giurisdizionale sia successivamente conformata dalla p.a. in modo con essa incompatibile, nè l’illegittimità  del provvedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento sol che si consideri, come efficacemente evidenziato dal Comune, che la conservazione delle opere indicate nell’ordine di demolizione è un atto vincolato, perchè costituisce presupposto e oggetto del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria.
Quanto alla durata del provvedimento di sospensione, che ex art. 21 quater non deve eccedere il tempo strettamente necessario per la salvaguardia dell’interesse perseguito, la decisione di fissarne il termine finale di efficacia fino alla definizione dei giudizi pendenti onde evitare le conseguenze risarcitorie di scelte amministrative eventualmente contrarie alle emanande sentenze, non viene censurata dalla ricorrente se non con riferimento al fatto che detto termine sarebbe incerto o indeterminato.
Occorre osservare, in proposito, che la definizione dei contenziosi, indicata come termine finale della sospensione, esprime chiaramente un evento al compiersi del quale ne saranno venute meno le ragioni, evento che, seppure incertus quando, è certo che si verificherà  (C.d.S. 5412/2015), come dimostrano il principio della ragionevole durata del processo e l’istituto della perenzione.
Parimenti ricorrono i gravi motivi che giustificano l’esercizio del potere cautelare previsto dall’art. 21 quater e sono riconducibili in specie all’eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla “Norba in” s.r.l. la quale, a demolizione avvenuta, avrebbe titolo per agire nel confronti del Comune per il risarcimento per danni.
Non può infine accogliersi la censura di omessa ponderazione fra gli interessi emergenti nel procedimento: quello del ricorrente alla quiete della sua famiglia e alla salubrità  della sua privata dimora e quello pubblico alla conservazione del centro storico.
Infatti, il provvedimento ex art. 21 quater è adeguatamente motivato dalle gravi ragioni per le quali è disposta la sospensione, la cui indicazione evidentemente assorbe il bilanciamento degli altri interessi in concorso.
La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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