1. Processo amministrativo – Decisioni – Sentenza in forma semplificata – Mancata costituzione dell’Amministrazione intimata – Irrilevanza 

2. Enti e organi p.A. – Consiglio comunale – Imposizioni fiscali di competenza comunale –  Termine perentorio – Inosservanza – Proroga dell’imposta vigente

1. Sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata  qualora la causa si presenti matura per la decisione e non richieda l’assunzione di ulteriori elementi istruttori e ciò anche se l’Amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio, equivalendo l’assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronuncia.

2. In materia di tributi locali (nella specie IMU, TARI E TASI)   la previsione di legge 27 dicembre 2006, n. 296 di cui all’art. art. 1 comma 169 individua quale termine ultimo per la deliberazione delle aliquote TASI  e delle tariffe TARI quello di approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione e per giurisprudenza costante, anche della Corte dei Conti, detto termine deve ritenersi perentorio, con l’effetto che la mancata osservanza determina la proroga di anno in anno delle precedenti imposizioni  fiscali deliberate (nel caso di specie, dal combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,  art. 1 comma 169, nonchè dell’art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era stato fissato al 30 luglio 2015, con conseguente violazione dello stesso da parte di deliberazioni contenenti l’approvazione delle tariffe e aliquote suindicate approvate soltanto nel settembre 2015).

N. 00169/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2015, proposto da: 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Bari alla via Melo n. 97; 

contro
Comune di Candela; 

per l’annullamento
– della delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 9 settembre 2015 con cui sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale in data 2 ottobre 2015 e pubblicata sul sito internet www.finanze.it in data 6 ottobre 2015;
– della delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 9 settembre 2015 con cui sono state determinate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015, trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale in data 28 settembre 2015 e pubblicata sul sito internet www.finanze.it in data 10 ottobre 2015;
– della delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 9 settembre 2015 con cui sono state determinate le aliquote dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2015, trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale in data 28 settembre 2015 e pubblicata sul sito internet www.flnanze.it in data 1° ottobre 2015);
– della convocazione del Consiglio Comunale per il 9 settembre 2015 di data ed estremi sconosciuti;
– dell’approvazione delle tariffe della TARI (per l’anno 2015) relative alle utenze domestiche e non domestiche, il cui prospetto risulta quale allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 9 settembre 2015,
– di ogni atto e/o provvedimento che ne costituisca attuazione, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorchè sconosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Premesso che
– in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, in quanto la causa si presenta matura per la decisione e non richiede l’assunzione di ulteriori elementi istruttori e ciò anche se l’Amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio, equivalendo l’assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1575 del 3.12.2015 e sent. n. 1528 dell’11.12.2014; Cons. di Stato sez. V, dell’1.3.2003 n. 1131 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. n. 176 del 18.01.2010);
– la parte presente, all’esito della discussione in Camera di Consiglio, è stata resa edotta della possibilità  di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra e nulla ha osservato;
Rilevato in fatto che:
– con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’Economia e Finanze ha impugnato le delibere del Consiglio Comunale di Candela in epigrafe indicate;
– il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione, in particolare, dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 che dispone, quale termine ultimo entro cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale ultimo termine è fissato dall’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e, per l’anno 2015, è stato differito al 30.07.2015, dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 (pubblicato sulla GU Serie Generale n.115 del 20-5-2015);
Ritenuto che
– il ricorso è fondato, avendo il Comune di Candela adottato le delibere gravate in data 9/9/2015, dunque, successivamente alla scadenza del termine di legge, fissato per l’anno 2015, al 30/07/2015 (Cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1575 del 3/12/2015);
– l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) impone, infatti, agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
– il termine in questione ha natura perentoria, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent.1495 del 19/03/2015), oltre che dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, richiamate anche dal Ministero ricorrente, da cui deriva la fondatezza anche degli altri motivi di ricorso;
Considerato che
– le tariffe TARI e le aliquote TASI e IMU oggetto delle delibere gravate, in quanto approvate oltre il termine perentorio del 30/07/2015, non sono applicabili con riferimento all’anno 2015;
– per tutto quanto esposto il ricorso deve pertanto essere accolto;
– per la materia e la qualità  delle parti, le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le delibere del Consiglio Comunale di Candela nn. 21, 22 e 23 del 9/9/15.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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