1. Accesso – Interesse – Natura – Valutazione azione in sede civile – Sussiste 

2. Accesso – Documenti – Documenti richiamati in quello rilasciato – Assenso – Necessità 
 

 
1. V’è interesse attuale, diretto e concreto ad ottenere copia di documenti ai fini della valutazione di un’azione civile contro il datore di lavoro per condotta antisindacale, senza che nè l’amministrazione obbligata al rilascio, nè il  il giudice adito in giurisdizione esclusiva possa valutare  l’idoneità   di tali documenti a fondare l’annunciata azione (nella specie oggetto d’accesso era una relazione ispettiva dalla quale emergevano profili di contestazione di addebiti in capo al ricorrente, sussistendo, dunque il legame tra la natura del documento richiesto e la finalità  dichiarata nell’istanza).


2. L’ostensione di un documento non consente alla stessa Amministrazione di negare quelli in esso richiamati, stante quanto previsto dall’art. 7 co. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184: “L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà  di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”.
 

N. 00171/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2015, proposto da: 
Stefano Bufi, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Romano, con la quale è domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari alla p.zza Massari; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca – U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Bari alla via Melo n. 97; 

nei confronti di
I.C. “R. Scardigno -San Domenico Savio” Molfetta – Distretto Scolastico n. 6, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Bari alla via Melo n. 97;

per l’annullamento
della nota del 14/7/2015 n. prot. 7431 recante diniego di accesso agli atti e per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti con istanza del 18/6/2015 (ex art. 116 c.p.a.).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di I.C. “R. Scardigno-S. Domenico Savio” Molfetta – Distretto Scolastico n. 6;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Raffaella Romano e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con istanza notificata a mezzo PEC del 13/5/2015, il ricorrente (insegnante a tempo indeterminato svolgente funzioni sindacali) chiedeva all’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito, anche solo U.S.R.) e al dirigente scolastico dell’Istituto in epigrafe indicato di ottenere copia:
1) della richiesta di visita ispettiva disposta sul suo conto;
2) del provvedimento di autorizzazione e nomina dell’Ispettore designato.
L’U.S.R. trasmetteva al Bufi l’atto recante conferimento dell’incarico ispettivo al prof. Forliani. Da tale atto, il ricorrente si avvedeva dell’esistenza di due ulteriori documenti (indicati come allegati, ma non trasmessi unitamente a quello) e, in particolare, la nota di richiesta di visita ispettiva del 18/2/15 a firma del dirigente dell’Ufficio VII dell’U.S.R. e la nota a firma del dirigente scolastico del 5/1/15 (rectius: 5/2/15) recante descrizione di “fatti incresciosi” commessi dal ricorrente, per ottenere i quali il ricorrente procedeva all’inoltro di una nuova richiesta di accesso in data 18/6/15, avente ad oggetto anche la relazione conclusiva dell’ispettore.
L’ U.S.R.- previo invio al ricorrente della sola richiesta di visita ispettiva del 5/2/15 a firma del dirigente scolastico – riscontrava negativamente, per il resto, l’istanza di accesso a mezzo della nota del 14/7/15, sul presupposto della carenza di interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente, siccome non destinatario di alcun provvedimento disciplinare.
Tale ultimo provvedimento è oggetto del presente ricorso.
Le Amministrazioni intimate hanno resistito alla domanda, depositando una relazione sui fatti di causa, recante in allegato la richiesta di visita ispettiva del 18/2/15 a firma del dirigente dell’Ufficio VII dell’U.S.R.
Alla camera di consiglio del 14/1/16 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Considerato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla nota del 18/2/15 allegata dall’Amministrazione alla relazione versata in atti in data 15/9/15.
Il ricorso è fondato quanto alla relazione ispettiva conclusiva (della quale non consta il mancato deposito da parte dell’Ispettore, essendo – peraltro – già  abbondantemente decorso il termine all’uopo assegnatogli).
Sussiste in capo alla parte ricorrente l'”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990. Al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre avere riguardo alle finalità  che l’istante dichiara di perseguire, richiedendo la norma in parola un “legame tra finalità  dichiarata ed il documento richiesto”. L’interesse enunciato dal ricorrente appare idoneo a supportare adeguatamente la sua pretesa: ed invero, esso si correla alla necessità  di conoscere il contenuto di atti che lo riguardano, al fine di determinarsi in ordine alla instaurazione di un giudizio civile avverso la condotta antisindacale del datore di lavoro.
La richiesta di accesso è, quindi, sufficientemente supportata dalla necessità  della difesa degli interessi giuridici del ricorrente (ex art. 24 co. 7 l. 241/90); sotto tale profilo, va ricordato che la valutazione che la P. A. in prima battuta e, quindi, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, sono chiamati a compiere va effettuata in astratto e, per dir così, “ab externo”, senza che nell’esercizio di quest’ultima funzione vi sia spazio per compiere apprezzamenti diretti (e indebiti) sulla documentazione richiesta quale strumento di prova diretta, o di mancata prova, della lesione sofferta dalla parte in sede di giudizio civile e sulla fondatezza della domanda giudiziale civile, ossia della pretesa sottostante (CGARS sent. 7 maggio 2014 n.310).
Infine, con riferimento a tutti i documenti oggetto delle reiterate istanze del Bufi, si osserva che la loro ostensione non poteva legittimamente essere negata dall’Amministrazione, stante l’inequivoco disposto dell’art. 7 co. 2 del D.P.R. n. 184/06: “L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà  di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”.
Quanto alla regolamentazione delle spese, le stesse vanno poste a carico del Ministero resistente – U.S.R., tenuto conto della soccombenza rispetto all’accesso alla relazione ispettiva conclusiva e della soccombenza virtuale rispetto alla richiesta di accesso alla nota del 18/2/15, versata in atti solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
annulla il gravato diniego di accesso e ordina al Ministero resistente – U.S.R. – di rilasciare al ricorrente copia informatica della relazione ispettiva a firma del prof. Forliano (con invio all’indirizzo P.E.C. indicato nell’istanza di accesso del 18/6/15) entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza ad opera del ricorrente o dalla sua comunicazione in via amministrativa;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla nota del 18/2/2015 a firma del dirigente dell’Uff. VII – A.T. Bari;
condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, spese generali in misura massima e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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