1. Professioni e mestieri – Abilitazione professionale – Avvocato – Metodo di correzione – Predeterminazione dei criteri – Criteri generici – Fattispecie 


2. Professioni e mestieri – Abilitazione professionale – Avvocato – Voto numerico – Segni grafici o testuali – Assenza – Difetto di motivazione

1. Il metodo di correzione degli elaborati relativi all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è insufficiente qualora si basi esclusivamente sui criteri generici elaborati dalla Commissione centrale, seguiti, senza alcuna integrazione e specificazione, dalla Commissione esaminatrice. In questo caso, infatti, non è possibile riscontrare l’effettiva e la corretta applicazione dei criteri generali con riferimento al caso concreto. 


2. Difetta di motivazione il giudizio (numerico) di insufficienza degli elaborati relativi all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, qualora non si riscontri sugli atti neppure alcun segno, grafico o testuale, che possa rendere noto l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice e far emergere il tramite logico-argomentativo tra i criteri generali previsti a livello centrale e l’espressione finale numerica del singolo giudizio.

                                                                         * * *
Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 30 settembre 2016, n. 4040 – 2016.


N. 00127/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2014, proposto da: 
Giancarlo Zaffarano, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Mastroviti, Silvio Giancaspro, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, Via Quintino Sella, n. 40; 

contro
Commissione Esami Abilitazione Professione Avvocato – Sessione 2013 – presso la Corte d’Appello di Bologna, Commissione Esami Abilitazione Professione Avvocato – Sessione 2013 – presso la Corte d’Appello di Bari; Ministero della Giustizia, Commissione Centrale per l’Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense Sessione 2013, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
– del verbale del 22 aprile 2014 nella parte in cui la Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione alla professione di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Bologna, terza Sottocommissione, ha valutato gli elaborati del ricorrente, contrassegnati dal numero 779, con l’attribuzione del punteggio complessivo pari a punti 84 (ottantaquattro) e del conseguente provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale, come da elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato sul sito internet della Corte di Appello di Bari in data 16.06.2014;
– dello stesso elenco, pubblicato sul sito internet della Corte di Appello di Bari in data 16.06.2014, nella parte in cui non prevede l’inserimento del ricorrente tra i candidati ammessi alla prova orale;
– di ogni altro atto e provvedimento ai predetti connesso, presupposto o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Centrale per l’Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense Sessione 2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Fulvio Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso de quo, il dott. Giancarlo Zaffarano ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio indicati e, più specificamente, il giudizio di valutazione negativa degli elaborati dallo stesso redatti in sede di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Le tre prove scritte – svolte, secondo la disciplina vigente, innanzi alla sottocommissione d’esame costituita presso la Corte d’appello di Bari ma corrette da quella costituita presso la Corte d’appello di Bologna – sono risultate tutte insufficienti, avendo il candidato riportato i seguenti punteggi:
– diritto civile: 28;
– diritto penale: 28;
– atto processuale in materia civile: 28.
Il candidato non è stato, pertanto, ammesso alla fase orale, in virtù del punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di ammissione di 90 punti.
A supporto della domanda il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2010, dell’art. 46, comma 5 della l. n. 247 del 2012, eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, violazione dei criteri e dei parametri di correzione di cui al verbale della Commissione esaminatrice del 20.1.2014 e dei presupposti criteri ministeriali, eccesso di potere per travisamento, illogicità , irragionevolezza manifesta e violazione del principio di proporzionalità , sviamento.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e la Commissione Centrale per l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2013, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 586 del 24.10.2014, riformata dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 174 del 14.1.2015 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disponendo la rinnovazione della valutazione delle prove scritte ad opera di altra sottocommissione, apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito.
All’udienza del 12 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Con il primo motivo di ricorso, in sintesi, si contesta il fatto che la Commissione abbia formulato un giudizio di insufficienza in relazione agli elaborati del ricorrente in ragione di voti espressi da ciascun commissario in forma numerica senza evidenziare graficamente alcun errore nell’esposizione degli argomenti, nè annotare alcunchè a margine del testo o rendere un giudizio finale in ordine all’elaborato corretto.
L’orientamento giurisprudenziale secondo il quale risulta sufficiente il voto numerico, a parere del ricorrente, va rivisto alla luce delle sopravvenienze normative introdotte nell’ordinamento interno per effetto del recepimento dei principi di derivazione comunitaria.
Più nello specifico, il riferimento è all’art. 15 del d.l.gs. n. 59 del 2010 a mente del quale le condizioni alle quali è subordinato l’esercizio delle attività  sottoposte a regime autorizzatorio devono essere “chiare ed inequivocabili” oltre che “trasparenti ed accessibili” e all’art. 46, comma 5 della l. n. 247 del 2012 a mente del quale “la commissione annota le osservazioni positive e negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso ¦.”.
Tali censure appaiono fondate.
Il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela nella fattispecie insufficiente anche alla luce del carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice, con la connessa impossibilità  – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell’effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi.
Il giudizio di insufficienza della prova potrebbe infatti esser stato determinato da uno qualsiasi dei criteri generali, tale da non consentire alcun controllo -neanche ab esterno- sull’iter logico seguito dalla Commissione nella relativa valutazione.
Tanto più che, in effetti, si riscontra anche la lamentata assenza sull’elaborato scritto di indicazioni, sottolineature o correzioni che valgano ad esternarne l’operato come richiesto dall’articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247; norma che, benchè non ancora applicabile per il termine dilatorio contenuto nel successivo articolo 49, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall’articolo 3 della legge 241/1990.
In sintesi, gli atti non rivelano alcun segno, grafico o testuale, che possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l’espressione finale numerica del singolo giudizio.
Non vi è modo, dunque, di ricostruire la motivazione dei giudizi espressi, neanche -come detto- ab exsterno; sicchè si appalesa fondato il dedotto vizio di difetto di motivazione (in tal senso peraltro ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535; ord. T.A.R. Campania, Salerno, 20 settembre 2013, n. 529).
3.- Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle altre doglianze, con conseguente annullamento sia delle valutazioni negative espresse in merito agli elaborati redatti dal ricorrente sia del giudizio finale di non ammissione alle prove orali.
L’Amministrazione, pertanto, in esecuzione della presente sentenza, dovrà  riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme agli elaborati di altri candidati estratti a caso (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato.
L’anonimato potrà  essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità  dei candidati.
La correzione dovrà  essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In considerazione della peculiarità  della vicenda, tuttavia, incentrata su questioni giuridiche oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le valutazioni negative espresse in merito agli elaborati redatti dal ricorrente e, conseguentemente, il giudizio finale di non ammissione alle prove orali, fatte salve le ulteriori determinazioni nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria