1. Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990 – Osservazioni dell’interessato – Onere di adeguata considerazione della p.A. – Ratio


2. Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990 – Osservazioni dell’interessato – Diniego definitivo – Motivazione – Contenuto

1. Le osservazioni presentate dall’interessato a seguito della comunicazione dell’art. 10 bis della L. N. 241/1990 devono formare oggetto di adeguata considerazione da parte della p.A. in quanto la ratio di tale norma è quella di consentire l’instaurazione di una dialettica tra parte pubblica e privata, auspicabilmente indirizzata verso un’utile rimediazione della vicenda nell’ottica della migliore cura dell’interesse pubblico.


2. Sebbene l’Amministrazione non sia tenuta ad una formale e analitica confutazione in merito ad ogni argomento esposto – potendosi ritenere sufficientemente adeguata, alla luce dell’art. 3 della L. n. 241/1990 una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative del privato – tuttavia l’interessato deve essere messo nelle condizioni di comprendere le ragioni logico – giuridiche poste a sostegno del definitivo diniego soprattutto quando le sue argomentate osservazioni hanno messo in luce elementi non precedentemente emersi e rispetto ai quali l’Amministrazione non ha assolutamente preso posizione all’esito dell’istruttoria svolta.

. 00095/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2013, proposto da: 
Ecoenergia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l’avv. Marilena Stefania Mele in Bari, Via Natale Loiacono, 5; 

contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto in Bari, Via Marchese di Montrone, 47; Comune di Biccari, Comune di Troia, Regione Puglia, Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia; 

per l’annullamento
– della determina Dirigenziale n. 827 dell’8 aprile 2013 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia ha espresso parere contrario sulla procedura di VIA, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto eolico proposto dalla Società  ricorrente nel Comune di Biccari, località  Serra Croce – Tertiveri – Pezza Fontana – Il Coppone – Serra Chiana – Impiccia – Berardinone e punto di consegna nel Comune di Troia;
nonchè per la condanna al risarcimento del danno subito dalla Società  a seguito del suddetto illegittimo provvedimento.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Pasquale Annunziata, per delega degli avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino; Nicola Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I.1 La Ecoenergia s.r.l. ricorre per l’annullamento della Determinazione dell’8 aprile 2013, n. 827, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere non favorevole in relazione al progetto dalla stessa proposto, riguardante la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Biccari, località  Serra Croce – Tertiveri – Pezza Fontana – Il Coppone – Serra Chiana – Impiccia – Berardinone e punto di consegna nel Comune di Troia.
A sostegno del ricorso deduce un unico articolato motivo di ricorso così rubricato:
Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii.; artt. 3 quater, 5, 8, 9, 10, 20, 26 del D. Lgs. n. 152/2006; L.R. della Puglia n. 11/2001) – Violazione dell’iter procedimentale – Eccesso di potere (difetto istruttorio e del presupposto, arbitrarietà , illogicità , sviamento). In buona sostanza la ricorrente si duole della genericità  ed illogicità  delle argomentazioni addotte dal Comitato VIA a fondamento del diniego, sintomatiche del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e assoluta carenza di motivazione. Da un lato, infatti, nella determina dirigenziale impugnata, non vi sarebbe alcun riferimento alle dettagliate osservazioni ed integrazioni documentali prodotte dalla società  a seguito del preavviso di rigetto; dall’altro, l’Amministrazione intimata, nemmeno avrebbe proceduto, nell’ambito della valutazione comparativa di interessi, all’adeguata considerazione del principio dello sviluppo sostenibile. Infatti, il diniego opposto alla realizzazione del progetto avrebbe imposto di evidenziare gli effettivi e concreti fattori di rischio ambientale, sulla base di una stringente considerazione dei probabili effetti che la realizzazione dell’intervento comporta, e che, di contro, nella specie sarebbe mancata.
Infine, la ricorrente censura le valutazioni svolte nel merito dal Comitato V.I.A..
I.2 Si è costituita l’amministrazione provinciale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
I.3 All’udienza del 13 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II.1 Tanto premesso in fatto, nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
II.2 Come anticipato nella premessa in fatto, la società  ricorrente si duole innanzitutto del difetto di istruttoria e motivazione in cui sarebbe incorso il Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Foggia, per non aver considerato nel provvedimento finale gravato le sue dettagliate osservazioni presentate per replicare al preavviso di diniego. E’ chiaro che la ricorrente, benchè nel rappresentare il vizio in esame non richiami espressamente in rubrica la violazione dell’articolo 10 bis della Legge n. 241/90, ha inteso riferirsi alla violazione, nella specie, dellaratio posta dal legislatore a fondamento della prefata norma, ovvero quella di consentire l’instaurazione di una serrata dialettica tra parte pubblica e privata, auspicabilmente indirizzata verso un’utile rimeditazione della vicenda, nell’ottica della migliore cura dell’interesse pubblico contestualmente ad un’adeguata considerazione dell’aspirazione del privato, titolare di una posizione di interesse legittimo, al conseguimento del bene della vita anelato. Questi, infatti, risulta legittimato a rappresentare ulteriori ragioni a sostegno della propria situazione giuridica, anche in contraddizione con gli esiti istruttori e con la ponderazione di interessi precedentemente svolta dall’amministrazione procedente, di cui l’amministrazione dovrà  dar conto in maniera puntuale in caso di diniego, esplicitando nella motivazione del provvedimento conclusivo le ragioni per cui le controdeduzioni formulate dal privato devono essere disattese.
II.2.1 Quanto all’ampiezza dell’obbligo motivazionale, va precisato che sebbene l’Amministrazione non sia tenuta ad una formale e analitica confutazione in merito ad ogni argomento esposto -potendosi ritenere sufficientemente adeguata, alla luce dell’art. 3 della stessa legge n. 241/90, una motivazione che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative del privato (ex multisT.A.R. Calabria – Catanzaro, 7 novembre 2012, n.1041; T.A.R. Campania – Napoli, n.3072 del 2012) -tuttavia l’interessato deve essere messo nelle condizioni di comprendere le ragioni logico-giuridiche poste a sostegno del definitivo diniego, viepiù, quando, le sue argomentate osservazioni hanno messo in luce elementi non precedentemente emersi e rispetto ai quali l’Amministrazione non ha assolutamente preso posizione all’esito dell’istruttoria svolta (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21 giugno 2013, n. 358).
II.2.2 Con precipuo riferimento alla valutazione di impatto ambientale, tale meccanismo procedimentale risulta senz’altro idoneo a riverberare i suoi effetti sul piano sostanziale dell’agire pubblicistico, facendosi carico all’Amministrazione di svolgere un più meditato approfondimento istruttorio in funzione del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi: da un lato quello alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio; dall’altro quello del privato alla realizzazione di un’iniziativa economica idonea a catalizzare in sè l’altrettanto rilevante interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili. L’Amministrazione non può pertanto prescindere da un’analisi comparata tesa a valutare il reale sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità  socioeconomica, tenendo conto delle alternative praticabili (ivi compresa l’opzione zero), di cui peraltro occorre dar conto in motivazione (Cons. di Stato, sez. IV, sent. del 9.9.2014, n. 4566).
II.3 Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio non può non rilevare come tale comparazione sia effettivamente mancata.
In particolare va evidenziato che la ricorrente ha controdedotto alle criticità  progettuali rilevate dall’amministrazione nel preavviso di rigetto, replicando che:
– il progetto non poteva dirsi generico essendo stato redatto in conformità  alla normativa vigente, sulla base di diversi sopralluoghi nell’area in esame (circostanza questa rimasta peraltro non specificamente contestata), documentati in uno studio di impatto ambientale di 287 pagine, in cui vengono prodotti elenchi faunistici e valutazioni puntualmente svolte considerando le interazioni significative con la fauna di ogni singolo aerogeneratore, specificando interdistanze, corridoi ecologici siti riproduttivi reali e potenziali;
– che dalla relazione geotecnica si evinceva la compatibilità  delle fondazioni dei pali con l’intero assetto idrogeologico dell’area e che una relazione geologica approfondita sarebbe stata redatta in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica.
Di contro, il parere conclusivamente espresso dal Comitato VIA, pedissequamente richiamato nel provvedimento provinciale di diniego, non contiene una sufficiente rivalutazione della posizione negativa espressa in precedenza, alla luce delle osservazioni svolte dal privato, limitandosi a ribadire che “tutti gli elaborati di progetto, compresi quelli prodotti a seguito di richieste d’integrazioni del 14/09/2012 con nota prot. 64914, non presentano le caratteristiche di una progettazione di livello definitivo”. Emerge pertanto come l’Amministrazione intimata non abbia utilizzato nessuna specifica argomentazione per motivare le ragioni per cui le indagini prodotte da Ecoenergia erano da ritenersi non sufficienti e, pertanto, non valutabili, se non ricorrendo a deduzioni affatto generiche che non consentono di percepire quale fosse il livello di specificità  progettuale necessario e nella specie mancante, alla luce delle pregnanti repliche formulate dalla società  in risposta al preavviso di diniego.
Inoltre va anche soggiunto, come evidenziato dalla difesa ricorrente, che non risulta esplicitata quale rilevanza in termini ostativi avesse il riferimento pure fatto nel parere VIA alla presenza, nella zona di Terviteri, di un’importante area archeologica, atteso che l’impianto eolico in questione risulta esterno a detta zona e non interessata da vincoli (cfr. nota della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia – Taranto del 10 agosto 2011, prot. n. 10567).
II.4 In conclusione, la dedotta mancata valutazione delle controdeduzioni della ricorrente si è tradotta, oltre che nel vizio di insufficiente motivazione, nel difetto di istruttoria procedimentale, ossia nella violazione del principio della completezza dell’azione amministrativa in virtù della quale l’amministrazione, prima di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo, deve acquisire tutti gli elementi utili ad accertare un determinato fatto, prendendo in considerazione tutti gli interessi coinvolti nella situazione concreta, non trascurando le evidenze istruttorie fornite dall’apporto partecipativo della parte privata.
II.5 Per i motivi suesposti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto nei sensi indicati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
II.6 Va peraltro respinta l’istanza risarcitoria pure proposta dalla ricorrente, ma in termini assolutamente generici, senza fornire la necessaria prova dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
accoglie la domanda principale e per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Amministrazione Provinciale di Foggia alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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