1. Giurisdizione – Criterio di riparto – Criterio del petitum sostanziale


2. Giurisdizione – Giudice ordinario – Contributi e sovvenzioni pubblici – Esecuzione del finanziamento

1. Il giudice fornito di giurisdizione va individuato sulla scorta della domanda proposta, tenuto conto del petitum sostanziale in funzione di causa petendi e restando irrilevanti le prospettazioni delle parti.


2. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ogni vicenda afferente la fase esecutiva della concessione del contributo, sempre che non comporti la riconsiderazione delle condizioni di ammissibilità  del finanziamento. Invero, in tale fase è possibile individuare un diritto soggettivo del privato alla concreta erogazione delle somme oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi concessi o da riscuotere. Una diversa considerazione vale per la fase procedimentale, precedente il provvedimento attributivo del beneficio, in cui è ravvisabile un interesse legittimo in relazione al potere dell’Amministrazione di annullare o revocare la disposta concessione, con le conseguenze che ne derivano in tema di giurisdizione.

N. 00054/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01697/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2015, proposto da: 
Interfidi – Società  Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio Arnese e Piero Giuseppe Relleva, con domicilio eletto presso l’avv. Matteo Tummillo in Bari, alla via Principe Amedeo n.25; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ugo Carletti e Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso la sede dell’ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Mancarelli, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari in Bari, alla piazza Massari; 

per l’annullamento
– della determinazione della Autorità  di Gestione POR Puglia n. 311 del 29.09.2015, comunicata con nota 29.09.2015 n. 1672, ricevuta il 2.10.2015;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale richiamato nella citata determinazione, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Aurelio Arnese e Piero Giuseppe Relleva, per la ricorrente, avv.ti Marco Ugo Carletti e Leonilde Francesconi, per la Regione e avv. Pietro Mancarelli, per la Camera di Commercio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la società  ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 311/2015, in epigrafe meglio specificata, con la quale -alla luce dei disposti controlli sulla rendicontazione finale- è stato ridimensionato l’importo ammesso a finanziamento in relazione alla Misura 4.23 “Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle imprese agricole” del POR Puglia 2000-2006. La determinazione assume a fondamento le irregolarità  riscontrate nella presupposta Relazione di verifica.
Con atto prodotto in data 30 dicembre 2015, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice; in ogni caso, l’infondatezza del gravame.
Con atto depositato il 7 gennaio 2016 ha, invece, spiegato intervento ad adiuvandum la Camera di commercio di Taranto.
Il ricorso è stato fissato alla C.C. del 12 gennaio 2016 per la decisione dell’istanza cautelare; il Collegio si è riservato la decisione con sentenza breve, dandone avviso alle parti.
2.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta.
E’ noto il costante orientamento giurisprudenziale della Corte regolatrice della giurisdizione, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ogni vicenda afferente la fase esecutiva della concessione del contributo, sempre che non comporti la riconsiderazione delle condizioni di ammissibilità  del finanziamento.
Ogniqualvolta, cioè, la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione e la contestazione si fondi su di un inadempimento del destinatario rispetto al programma finanziato ovvero alle condizioni statuite in sede di ammissione, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dal nomen iuris assunto dal provvedimento (revoca, decadenza o risoluzione).
Il Collegio rileva, quindi, il proprio difetto di giurisdizione richiamando -si ribadisce- il pacifico orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale in materia di sovvenzioni è ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato solo allorchè la controversia riguardi la fase procedimentale precedente il provvedimento attributivo del beneficio; ovvero ogni qual volta il provvedimento gravato sia stato ritirato in via di autotutela per vizi di legittimità  o per il suo contrasto “originario” con il pubblico interesse. Diversamente la posizione si ritiene di diritto soggettivo qualora la controversia attenga alla fase di concreta erogazione del contributo.
In buona sostanza, in ipotesi di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, si distingue la fase pubblicistica, afferente l’ammissione alle agevolazioni, dalla fase privatistica di erogazione delle agevolazioni stesse; e, correlativamente, la posizione del destinatario di finanziamenti o sovvenzioni viene qualificata in termini di interesse legittimo in relazione al potere dell’Amministrazione di annullare o revocare la disposta concessione e in termini di diritto soggettivo in relazione alla concreta erogazione delle somme oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi concessi o da riscuotere (cfr. da ultimo le sentenze di questa Sezione nn. 315 e 761 del 2015).
Applicando siffatti principi alla fattispecie per cui è causa, il Collegio non ravvisa nell’atto impugnato esercizio discrezionale di un potere di carattere autoritativo. Al contrario, ritiene che l’atto in questione si collochi nella fase a valle della concessione del finanziamento risolvendosi nel ridimensionamento del contributo originariamente ammesso in dipendenza di irregolarità  riscontrate in sede di controlli sulla rendicontazione finale.
Pertanto, posto che il giudice fornito di giurisdizione va individuato sulla scorta della domanda proposta, tenuto conto del petitum sostanziale in funzione della causa petendi e restando irrilevanti le prospettazioni delle parti (SS.UU, ord. 8.11.2005 n.21592; sentenze 8.11.2006 n.23733; 25.6.2010, n.15323; 3.11.2011, n.22730 e 11.10.2011, n.20902), il giudice fornito di giurisdizione rispetto alla fattispecie che ci occupa va individuato, ai sensi dell’art.11 c.p.a., nell’autorità  giurisdizionale ordinaria territorialmente competente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio, attesa la peculiarità  della fattispecie.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto nei termini di legge;
b) compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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