Procedimento amministrativo – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Termine ragionevole – Termine massimo – Regime transitorio – Fattispecie

 
La modifica apportata dalla L. 124/2015 all’art. 21 nonies L. 241/1990, è finalizzata a dare certezza e stabilità  ai rapporti che hanno titolo in atti amministrativi, mediante la previsione del termine massimo di diciotto mesi per l’esercizio dello ius poenitendi; ciò, tuttavia, non implica che il nuovo termine inizi nuovamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella con riguardo ai provvedimenti per i quali il “termine ragionevole” sia ancora pendente. (Nel caso di specie, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di costruire sopravvenuto a distanza di oltre quattro anni dalla formazione del silenzio assenso).
 

N. 00027/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2013 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2013, proposto da: 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro, n. 33; 

contro
Comune di Bari; 

nei confronti di
– Vito Loprieno, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio in Bari, Via Putignani, n. 168; 
– Commissario ad acta, ing Gaetano Remine; 

per la declaratoria di nullità 
o, in subordine, per l’annullamento
della deliberazione n. l datata 11/01/2013, con cui il Commissario ad acta, ing. Gaetano Remine, ha provveduto all’approvazione definitiva della variante specifica al PRG del Comune di Bari, adottata dallo stesso Commissarioad acta con deliberazione n. l del 10/03/2010, avente ad oggetto “Esecuzione sentenza TAR Puglia – Bari -Sez. III n. 2185/2008. Attribuzione destinazione urbanistica suolo di proprietà  Loprieno Vito sito in Bari alla Van Westerhout n.1/b, foglio 81, particelle nn.80, 81 e 82”;
per la declaratoria di inesistenza e/o nullità  e/o invalidità  e/o per l’annullamento della variante specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Bari come approvata definitivamente con la deliberazione n. l dell’ 11/01/2013 del Commissario ad acta;
nonchè -ove occorra- per la declaratoria di nullità , inesistenza, invalidità  e/o annullamento di tutti gli atti endoprocedimentali, presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vito Loprieno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Anna Bucci e Antonella Martellotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Regione Puglia, con il ricorso in epigrafe, impugna la Delibera del Commissario ad acta, n. 1 dell’11.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione di variante urbanistica, adottata con la precedente delibera commissariale n. 1 del 10.03.2010.
La vicenda in fatto è la seguente.
Il sig. Vito Loprieno è proprietario di una struttura alberghiera edificata sul suolo sito in Bari, identificato al Catasto al fg. 81, particelle 80-81-82, destinato dal PRG del Comune di Bari ad “arenili e coste”,
In esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n. 2185/2008 – con cui è stato sancito l’obbligo del Comune di concludere il procedimento volto alla ritipizzazione dell’area, attivato su istanza del proprietario-, otteneva dal Commissario ad acta (nominato con ordinanza n. 257/2009, atteso il permanere dell’inerzia dell’amministrazione comunale) la delibera n. 1 del 10.03.2010 avente ad oggetto l’attribuzione della destinazione urbanistica dell’area sopra indicata a “Zona di completamento di tipo B3”.
Con successiva sentenza di questo T.A.R., n. 1927/2012, è stato accolto il ricorso del sig. Loprieno per l’ottemperanza della sentenza n. 2185/2008, non essendosi concluso il procedimento di ritipizzazione, a causa dell’inerzia della Regione, a cui il Comune ha trasmesso la deliberazione del commissario ad acta per gli adempimenti di competenza, ai sensi della normativa regionale.
In esecuzione di tale successiva sentenza, il commissario ad acta – ritenendosi formato il silenzio assenso della Regione, attesa l’inerzia dell’ente, nei termini di cui all’art. 11, comma 8, della L.R. n.20/2001 -, ha adottato la Delibera n. 1 dell’11.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione definitiva della variante urbanistica di cui alla delibera n. 1 del 10.03.2010.
La Regione, in realtà , si è pronunciata sulla variante, con propria Deliberazione di Giunta n. 2226 del 31.10.2012, ma oltre il termine dei centocinquanta giorni previsto dall’art. 11, comma 8 della L.R. n. 20/2001, ritenuta (erroneamente, per come meglio si chiarirà  in seguito) applicabile al procedimento in questione.
2. Avverso tale Delibera e i relativi pareri assunti dalla Regione a supporto, il sig. Loprieno ha proposto autonomo ricorso reg. 166/2013.
3. Con sentenza n. 3038 del 04.06.2013, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune di Bari avverso la sentenza n. 1927 del 15 novembre 2012.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione della normativa regionale applicabile al caso in esame, specificando che “si tratta pacificamente di variante a strumento urbanistico adeguato alla già  citata legge regionale n. 56 del 1980, per la quale soccorre la diversa prescrizione del comma 4, con la quale il legislatore regionale – oltre alla necessità  di rispettare il D.R.A.G., ove esistente – ha introdotto un rinvio dinamico all’intero complesso della legislazione nazionale e regionale già  in vigore al momento dell’entrata in vigore della disciplina del 2001”.
Ha, per questo, ritenuto estraneo alla vicenda per cui è causa l’istituto del silenzio assenso previsto dall’art. 11 comma 8 L.R. n. 20/2001, “essendo collegato al sopravvenuto sistema disciplinato dalla legge del 2001 e non certo applicabile nel regime della legge del 1980, che è invece qui concretamente applicabile”.
4. La Regione ritiene nulla la Delibera gravata, richiamando quanto stabilito nella suindicata sentenza del Consiglio di Stato, con riferimento specifico alla disciplina a cui è assoggettato il procedimento di ritipizzazione del suolo del sig. Loprieno. In subordine ne chiede l’annullamento o la conversione dell’atto introduttivo del giudizio in reclamo avverso atto del commissario ad acta . Sostiene di essere venuta a conoscenza della gravata delibera solo a seguito del relativo deposito presso il giudizio reg. 166/2013, non essendo stata tale delibera pubblicata sul BURP.
5. Si è costituito in giudizio, con atto depositato in data 30.10.2013, il sig. Loprieno per resistere al ricorso.
Con successiva memoria del 12.11.2015 ha eccepito l’irricevibilità  del ricorso per tardività . Nel merito ha argomentato a favore della legittimità  della delibera gravata.
Con memoria depositata il 26.11.2015, la Regione ha replicato alla difesa del sig. Loprieno.
6. All’udienza pubblica del 17.12.2015, sentite la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
Dirimente è quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3083 del 4.06.2013, conforme a precedente pronuncia (Cons. Stato, sez. IV, n. 2514 del 9.05.2013), da cui consegue la nullità  della delibera gravata.
In particolare, il riferimento è all’interpretazione dell’art. 20, comma 4 della L.R. Puglia n. 20/2001 e al richiamo in esso contenuto alla “vigente legislazione regionale e statale”, da intendersi riferito alla L.R. n.56/1980, tuttora in vigore.
Sulla base di tale ricostruzione il Supremo Consesso ha riformato la sentenza n. 1927 del 15.11.2012, con cui questo T.A.R. aveva ritenuto approvata la variante avente ad oggetto la ritipizzazione per cui è causa, per formazione del silenzio assenso, in applicazione della disciplina di cui alla L.R. n. 20/2001.
Dopo aver chiarito che la disciplina di cui alla L.R. n.56/1980 è quella applicabile al procedimento in questione, il Consiglio di Stato ha stabilito che rimane fermo “l’obbligo di concludere il procedimento”.
Per una visione completa della vicenda occorre aggiungere che, a tale pronuncia è seguita la sentenza di questa Sezione, la n. 1565 del 3.12.2015 che ha definito il giudizio reg. 166/2013, nella quale si è stabilito “che sia la delibera regionale di mancata approvazione della variante, che gli atti ad essa connessi sono da ritenersi immuni dai denunciati vizi. Le carenze istruttorie denunciate sono piuttosto riferibili alla delibera del commissario ad acta, sia per quanto concerne le valutazioni degli aspetti urbanistici, che di quelli paesaggistici”.
Dal quadro complessivo delineato discende che la delibera è stata adottata in mancanza del presupposto fondante l’attribuzione del potere, da cui deriva la sua nullità  per carenza di attribuzione, secondo la disciplina di riferimento, da cui consegue anche la tempestività  della proposizione del ricorso da parte della Regione e l’infondatezza di quanto eccepito in proposito dal controinteressato.
Come stabilito dal Consiglio di Stato, permane l’obbligo di concludere il procedimento, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 56/1980, applicabile al caso in esame.
Allo stato, tenuto anche conto della Sentenza di questo T.A.R. n. 1565/2015, tale procedimento deve ritenersi validamente esperito fino alla delibera di G.R. n. 2226 del 31.10.2012, con cui è stata rinviata la Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 15.03.2010, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
8. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi, attesa l’inesistenza di un univoco orientamento giurisprudenziale su vari profili della vicenda, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto dichiara nulla la delibera del commissario ad acta n. l del 11.01.2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria