1. Ambiente ed ecologia – Autorizzazione stazioni radio base – Inquinamento atmosferico – Principi di precauzione e minimizzazione del rischio – Attività  istruttoria – Osservanza dei limiti di esposizioni – Sufficienza


2. Ambiente ed ecologia – Autorizzazione stazioni radio base – Inquinamento atmosferico – Attività  istruttoria – Catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti –  Valutazione dell’esistenza di altre stazioni radio base – Omissione – Non sussiste


3. Leggi, decreti regolamenti – Violazione di legge primaria – Impugnazione provvedimento applicativo del regolamento – Disapplicazione del regolamento


4. Ambiente ed ecologia – Autorizzazione stazioni radio base – Valutazione di impatto ambientale – Obbligatorietà  – Non sussiste


5. Edilizia ed urbanistica – Piani generali – Stazioni radio base – Zonizzazione – Illegittimità 

1. Non è fondata la censura volta a gravare il provvedimento autorizzatorio di una stazione radio base di omessa istruttoria qualora, per un verso l’ARPA, competente a garantire il rispetto della normativa di settore, ai sensi dell’art. 14 della l. 22 febbraio 2001, n. 36, abbi redatto dettagliata relazione tecnica contenente la dichiarazione di osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente nel pieno rispetto dei principi di precauzione e di minimizzazione del rischio, per l’altro manchino particolari indici sintomatici dell’inattendibilità  della valutazione effettuata. L’omissione di attività  istruttoria e di ulteriori approfondimenti da parte delle amministrazioni coinvolte non può essere contestata in modo generico. 


2. Laddove v’è il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti dove sono censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi, non è sufficiente la presenza di due o più impianti per la telefonia mobile su uno stesso sito ad imporre al Comune il dovere di negare il permesso di costruire per altro impianto, atteso che le ARPA, ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, procedono alle rilevazioni dei limiti di emissione prima che gli impianti vengano attivati e ciò al fine di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti di legge, con obbligo, in tal caso, di tutti i gestori, di ridurre, pro quota, le emissioni prodotte dai singoli impianti.


3. Il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso – in sede di giurisdizione di legittimi – vada respinto perchè l’atto impugnato , pur violando la invocata norma del regolamento in applicazione del quale è stato emanato, risulti conforme alla legge, violata, viceversa, dal regolamento.


4. Attesa l’assenza nella legislazione di settore di un obbligo di VIA per le autorizzazioni di stazioni radio base (a seguito dell’abrogazione dell’unica norma che lo aveva imposto – l’art. 2 bis comma 2 del d.l. 1 maggio 1997, n. 115), deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che, viceversa,  preveda detto obbligo, in quanto il Comune esorbita dalla propria sfera di competenza regolamentare quando prescrive adempimenti procedurali ascrivibili alla materia “trasversale” della tutela dell’ambiente, riservata alla potestà  legislativa esclusiva statale, con correlativa riserva regolamentare governativa  ministeriale, ai sensi dell’art. 117 Cost..


5. Non può essere prevista una zonizzazione per le stazioni radio base da parte della pianificazione generale comunale articolata secondo criteri generici ed eterogenei, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità  che venga in concreto assicurata sull’intero territorio comunale l’intera copertura del servizio da parte dei gestori degli impianti di telefonia mobile. 

N. 00010/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2009, proposto da Poli Giuseppe Saverio, Bufo Anna, De Palma Mauro, Murolo Giovanna, Marzocca Corrada Maria, Catanzaro Enrico, Monda Cesare, Altomare Fulvia, Sallustio Caterina e Poli Teresa, rappresentati e difesi dall’avv. Piero Boccardi, con domicilio eletto presso Center Express di Lorusso in Bari, via Calefati, 377;

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Affatati in Bari, via Putignani, 141;
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Azienda Sanitaria Locale Bari;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;

nei confronti di
Nokia Siemens Networks Oy, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Belvini, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
Nokia Italy s.p.a.;

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Favuzzi Ignazio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto in Bari, via Francesco Crispi, 6;
ad opponendum:
Wind Telecomunicazioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa Agostinacchio in Bari, corso Mazzini, 134/B;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del permesso di costruire n. 1474 datato 14.4.2009, che autorizza la società  controinteressata alla installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare, in un’area su lastrico solare ubicata in Molfetta alla via Catecombe, ang. vico Poli, in catasto distinto al fg. 55/D, part. 1655;
– nonchè di tutti gli atti premessi e connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta, di Nokia Siemens Networks Oy, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia;
Visti gli atti di intervento di Favuzzi Ignazio e di Wind Telecomunicazioni s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 per le parti i difensori avv.ti Piero Boccardi, Sergio De Candia, Walter Campanile, Michele Dionigi, su delega dell’avv. Giuseppe Macchione, Giuseppe Sartorio, anche in sostituzione dell’avv. Gennaro Belvini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti Poli Giuseppe Saverio, Bufo Anna, De Palma Mauro, Murolo Giovanna, Marzocca Corrada Maria, Catanzaro Enrico, Monda Cesare, Altomare Fulvia, Sallustio Caterina, Poli Teresa sono proprietari di immobili destinati ad abitazione dei rispettivi nuclei familiari siti nel centro storico di Molfetta, quartiere Catecombe, nelle vicinanze dell’immobile di proprietà  comunale sito alla via Catecombe, ang. Vico Poli, in catasto distinto al fg. 55/D, part. 1655, sul cui lastrico solare campeggia una stazione radio base di telefonia cellulare, tecnologia GSM/DCS/UMTS della Wind Telecomunicazioni s.p.a.
L’installazione dell’antenna era stata autorizzata con il gravato permesso di costruire n. 1474/2009 del Comune di Molfetta.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnavano il predetto permesso di costruire.
Deducevano censure, così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 dlgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali); violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 36/2001, nonchè dell’art. 87, comma 1 Codice delle Comunicazioni; difetto di istruttoria; eccesso e sviamento di potere: il gravato permesso di costruire sarebbe stato emesso senza preventiva adeguata istruttoria (per esempio errore con riferimento all’altezza della antenna indicata in metri 17,70 nel permesso di costruire ed in metri 6,70 nella presupposta autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008; parere ARPA reso relativamente a soli due punti di misurazione, mentre negli altri 8 punti l’accesso sarebbe stato negato; rilevamento nei punti 3 e 5 di valori prossimi al limite massimo; omessa considerazione della irradiazione, da parte delle antenne, della parte superiore degli edifici circostanti tra cui un asilo, una scuola di musica e la parrocchia; omessa considerazione della presenza nell’area de qua di altri ripetitori); inoltre, la Soprintendenza che ha reso il nulla osta alla realizzazione dell’impianto non si sarebbe avvalsa della possibilità  di chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e non avrebbe proceduto ad alcun accertamento di natura tecnica;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, della Legge 22.2.2001 n. 36 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 3, comma 1 del Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e per le emittenti radiotelevisive approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.1.2001 – violazione dell’art. 11, comma 3 dello stesso regolamento – eccesso di potere: l’Amministrazione resistente avrebbe ignorato il regolamento comunale relativo al corretto insediamento urbanistico e territoriale di detti impianti; in particolare sarebbe mancata la prova dello svolgimento della preventiva campagna di informazione prevista dal regolamento comunale (art. 2, comma 3) cui lo stesso regolamento subordina il rilascio del permesso di costruire (cfr. art. 3, comma 1);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, della Legge 22.2.2001 n. 36 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e per le emittenti radiotelevisive approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.1.2001 – illegittimità  del nullaosta della ASL BA per difetto di istruttoria ed eccesso di potere: in assenza di detta attività  preventiva di informazione neppure l’ASL avrebbe potuto formulare il proprio nullaosta (cfr. art. 3, comma 2 del regolamento comunale); nel caso di specie l’ASL avrebbe cionondimeno reso il suddetto provvedimento;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.1.2001 – difetto di istruttoria – eccesso di potere: il regolamento comunale all’art. 3, comma 1 prevede ai fini del rilascio della concessione edilizia l’espletamento di una valutazione di impatto ambientale; tuttavia, detta valutazione nel caso di specie non sarebbe stata nè chiesta, nè tantomeno eseguita dal Comune;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1 Legge Regionale della Puglia n. 5 del 2000 – violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.1.2001 – eccesso di potere: in forza del citato regolamento comunale (art. 5, comma 2) i nuovi impianti avrebbero dovuto essere posti nelle zone D ed E del vigente PRGC; pertanto, il Comune non avrebbe potuto autorizzare l’installazione dell’impianto in esame nel centro antico di Molfetta; peraltro, nelle vicinanze dell’impianto per cui è causa sono presenti un asilo ed una scuola di musica, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento autorizzatorio si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 5, comma 4 del regolamento;
6) violazione dello Statuto Comunale, in particolare dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’art. 52 – eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione: il Comune di Molfetta non avrebbe rispettato gli impegni di valorizzazione del centro storico assunti con lo Statuto comunale (cfr. art. 4); l’Amministrazione avrebbe omesso di motivare le ragioni per cui, pur in presenza i luoghi sensibili, come un asilo, una scuola di musica, una sede scout e la stessa parrocchia San Gennaro, in un quartiere di elevato valore storico – artistico e paesaggistico, con altre due fonti di inquinamento elettromagnetico presenti, in una zona densamente abitata e di carattere popolare, non si è ritenuto di far prevalere l’impegno a valorizzare il centro storico, a tutelare i beni ambientali e culturali della città  e a preservare la salute dei cittadini; inoltre, non vi sarebbe stato alcun coinvolgimento del comitato di quartiere in violazione dei principi di partecipazione democratica di cui all’art. 52 dello Statuto comunale;
7) violazione del principio di precauzione e di quello di minimizzazione del rischio, anche in relazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 29.12.1997, con cui il Comune di Molfetta ha aderito alla “Rete Italiana Città  sane – OMS” – violazione dell’art. 32 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 174, paragrafo 2 del Trattato di Roma (art. 130 R prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam) – difetto di motivazione – eccesso di potere: il gravato provvedimento si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di cui alla citata deliberazione del Consiglio comunale n. 177 del 29.12.1997; infatti, le misurazioni effettuate dall’ARPA avrebbero rilevato valori (5,98) pressochè pari al limite massimo di 6 consentito, situazione in cui generalmente l’ARPA nega il parere favorevole; conseguentemente, il rilascio della autorizzazione in esame costituirebbe violazione del principio di minimizzazione del rischio, espressione, a sua volta, di quello di precauzione; in conclusione, l’impianto per cui è causa, ponendosi in contrasto con le disposizioni del regolamento finalizzate a sottrarre i cosiddetti ricettori sensibili dal fascio di più alta intensità  e di diretta irradiazione generato dalla sorgente, sarebbe fonte di pericolo per la salute umana; inoltre, non sarebbe stato dimostrato dalla società  controinteressata, nè accertato dal Comune resistente che senza il permesso di realizzare la stazione radio base per telefonia cellulare di cui è causa si determinerebbe una oggettiva impossibilità  di attivazione e funzionamento del servizio di telefonia su tutto il territorio comunale.
Si costituivano in giudizio il Comune di Molfetta, il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e la società  Nokia Siemens Networks Oy, resistendo al gravame.
Interveniva ad opponendum Wind Telecomunicazioni s.p.a., quale titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione DCS1800 sul territorio italiano e soggetto che ha stipulato nella Regione Puglia con Nokia apposito accordo quadro finalizzato alla fornitura e posa in opera chiavi in mano di una rete di telefonia mobile.
Interveniva ad adiuvandum Favuzzi Ignazio, quale residente nell’edificio frontistante quello sul cui lastrico solare era prevista l’istallazione della stazione radio base.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.
Quanto al motivo di ricorso sub 1), va evidenziato che parte ricorrente contesta in modo generico l’omissione di attività  istruttoria e di ulteriori approfondimenti da parte delle Amministrazioni coinvolte.
Nell’autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008 richiamata nel gravato permesso di costruire si dà  atto del livello trascurabile di impatto sul paesaggio: “¦ l’intervento proposto in relazione alla tipologia e soluzione architettonica adottata non costituisce rilevante alterazione dei valori ambientali e paesaggistici del sito in quanto trattasi di opere relative alla realizzazione di un impianto per telefonia mobile sostenuta su un palo in acciaio dell’altezza di metri 6,70 oltre metri 2,90 relativo agli apparati di trasmissione ¦”.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi è alcuna contraddizione, nè falsa presupposizione fattuale in merito alla consistenza dell’intervento edilizio da realizzare: si tratta di un’antenna che da terra si solleva per 17,70 m (altezza indicata nel censurato permesso di costruire), che si trova in una posizione arretrata rispetto alla costruzione esistente e che sporge dal parapetto unicamente per 6,70 metri (altezza correttamente indicata nella autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008), come chiaramente emerge dal progetto in atti.
Dunque 17,70 è l’altezza complessiva e ricomprende sia l’altezza del fabbricato, sia l’altezza della pallina svettante, sia gli apparati radioelettrici.
Peraltro, il contestato parere dell’ARPA del 18.3.2009 (richiamato nel permesso di costruire n. 1474/2009) ha evidenziato la rispondenza dell’impianto ai limiti ed al valore di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003.
Dette valutazioni dell’ARPA, ad avviso del Collegio, non appaiono inattendibili.
Non può quindi accogliersi sul punto la prospettazione di parte ricorrente.
Nè gli istanti deducono particolari indici sintomatici a sostegno della asserita inattendibilità  della menzionata valutazione. Nè i ricorrenti, a supporto delle proprie ragioni, forniscono misurazioni differenti da quelle effettuate dall’ARPA.
Va, altresì, evidenziato che in data 3.9.2009 l’ARPA Puglia ha nuovamente espresso parere positivo “¦ tenuto conto che l’esposizione ai campi elettromagnetici rilevata nei punti più significativi per la valutazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dalla SRB di Wind Telecomunicazioni s.p.a. in oggetto è inferiore ai limiti, valori di attenzione, obiettivi di qualità  definiti dal DPCM 8 luglio 2003 ¦”; che questo T.A.R. con ordinanza collegiale n. 163/2009 disponeva l’incombente istruttorio, posto a carico dell’ARPA Puglia, consistente nella elaborazione di una relazione tecnica al fine di verificare l’effettiva osservanza dei limiti di esposizioni previsti dalla normativa vigente; che con relazione del 20.11.2009 l’ARPA accertava nuovamente l’osservanza dei limiti previsti dal DPCM 8 luglio 2003.
Peraltro, i menzionati pareri dell’ARPA (tra cui quello del 18.3.2009 posto a fondamento del gravato permesso di costruire) sono stati resi sulla base degli esiti del sopralluogo e delle misure di campo elettrico di fondo effettuate dal tecnico della prevenzione ambientale del servizio ARPA e non già  sulla base delle misure indicate nella relazione di conformità  prodotta da Nokia.
Pertanto, non può essere posto in dubbio che il dirigente del Comune di Molfetta nel concedere il permesso di costruire si è legittimamente attenuto alle valutazioni sulle emissioni effettuate dal tecnico incaricato dall’Agenzia regionale.
In definitiva, con la censura sub 1) i ricorrenti invocano l’annullamento della impugnata concessione edilizia, affermando che sussista una possibilità  di inquinamento sulla base di valutazioni probabilistiche di carattere sanitario prive di alcun riscontro.
Parimenti non meritevoli di accoglimento appaiono le doglianze concernenti la mancata valutazione, da parte dei tecnici dell’ARPA, dell’esistenza di altre stazioni radio base nelle vicinanze della zona interessata.
Ai sensi della lettera E del regolamento regionale del 14 settembre 2006, n. 14, regolamento per l’applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”, entro centottanta giorni dell’entrata in vigore del regolamento è istituito, presso l’ARPA Puglia, il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz presenti sul territorio regionale.
Proprio dall’esistenza del citato catasto si evince che l’ARPA Puglia possiede i dati completi degli impianti, corredati delle caratteristiche tecniche per la valutazione dei campi elettromagnetici.
Sempre in merito alla omessa considerazione dell’esistenza di altre stazioni radio base nella zona in oggetto, occorre precisare, in primo luogo, che la valutazione, come evidenziato in precedenza, è stata correttamente svolta, ed in secondo luogo che non è sufficiente la presenza di due o più impianti per la telefonia mobile su uno stesso sito ad imporre al Comune il dovere di negare il permesso a costruire per altro impianto.
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, “Non è sufficiente la presenza di due o più impianti per la telefonia mobile su uno stesso sito a giustificare il provvedimento con cui il Comune ha sospeso i lavori relativi all’installazione della seconda stazione radio base per telefonia mobile, considerato che l’art. 87 comma 1 d.lg. 1 agosto 2003 n. 259, stabilisce che gli organismi tecnici a ciò deputati – ossia le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente – procedono alle rilevazioni dei limiti di emissione prima che gli impianti vengano attivati, e ciò al fine di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e che, nel caso in cui ciò si verifichi, tutti i gestori sono obbligati a ridurre, pro quota, le emissioni prodotte dai singoli impianti.” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 settembre 2006, n. 4412).
E’ evidente, dunque, che la vigente normativa in materia prevede apposite cautele atte a scongiurare i pericoli paventati nel motivo di gravame sub 1), il quale, anche sotto questo profilo, è da ritenere infondato.
Con riferimento ai motivi di ricorso sub 2 e 3 (suscettibili di disamina unitaria in quanto entrambi relativi alla asserita violazione delle invocate disposizioni del regolamento comunale in tema di preventiva attività  di informazione alla cittadinanza), va sottolineato che le disposizioni regolamentari in esame (art. 2, comma 3: “Prima del rilascio della concessione edilizia per l’istallazione degli impianti, su esplicita richiesta del Settore Urbanistico del Comune da formularsi ad avvenuta positiva istruttoria dell’istanza, la Società  richiedente la concessione, dovrà  predisporre la necessaria attività  di informazione ai residenti nella zona ove l’impianto deve essere realizzato”; art. 3, comma 1: “A norma del precedente articolo 2, commi 2 e 3, la concessione verrà  rilasciata subordinatamente, previo parere regionale di valutazione dell’impatto ambientale, al nulla osta della ASL richiesto dal Settore Urbanistico e prova dell’avvenuta attività  di informazione, accertabile anche a mezzo di relazione del Comando di Polizia Municipale”), costituendo un chiaro aggravamento del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di costruire per la installazione dell’impianto, si pongono in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 87, comma 9 dlgs n. 259/2003 in forza della quale “Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma”, con il fondamentale principio di semplificazione che deve ispirare l’azione amministrativa (cfr. art. 1 legge n. 241/1990) e con il divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2 legge n. 241/1990 (“La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.”).
Come rilevato da Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515, “¦ il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso – in sede di giurisdizione di legittimità  – vada respinto perchè l’atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento (in tal senso, Sez. V, 26 febbraio 1992, n. 154). ¦”.
Ne discende che dette previsioni regolamentari in quanto contrastanti con principi di fonte primaria vanno disapplicate dal giudice amministrativo, con consequenziale reiezione dei motivi di ricorso sub 2) e 3), in quanto l’atto impugnato (i.e. permesso di costruire n. 1474/2009), pur ponendosi in contrasto con le invocate norme regolamentari (artt. 2, comma 3 e 3, comma 1), risulta conforme alla legge.
Con la doglianza sub 4) la difesa di parte ricorrente sostiene che il censurato permesso di costruire sia illegittimo poichè è stata omessa al momento del rilascio la valutazione di impatto ambientale in violazione dell’art. 3, comma 1 del regolamento comunale in forza del quale “la concessione edilizia verrà  rilasciata ¦ previo parere regionale di valutazione dell’impatto ambientale”.
A tal riguardo, parte ricorrente invoca la previsione di cui all’art. 2 bis decreto legge n. 115/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/1997.
Detta previsione così disponeva:
«1. Nell’installazione e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità  delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati.
2. La installazione di infrastrutture dovrà  essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.».
Con riferimento a detta censura, si devono riprendere le argomentazioni esposte relativamente ai motivi di gravame 2 e 3 in tema di disapplicazione della norma regolamentare di cui all’art. 3, comma 1 da considerare illegittima (e quindi disapplicare) per contrasto con i principi di fonte primaria in precedenza evidenziati.
Inoltre, va sottolineato che l’invocata legge 1 luglio 1997, n. 189, di conversione del decreto legge n. 115/1997 è stata abrogata dall’articolo 218, comma 3, lettera s), del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
Proprio in relazione alla normativa invocata dagli odierni ricorrenti ed applicabile nella controversia in esame, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che le stazioni radio base di telefonia cellulare non rientrano nel novero delle opere soggette ad obbligatoria valutazione di impatto ambientale (cfr., per tutte: T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 22 maggio 2007, n. 2207; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 14 marzo 2014, n. 444; Cons. Stato, Sez. VI, 1° dicembre 2010, n. 8377; Id., Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6463).
In particolare, secondo Cons. Stato, Sez. VI, 1° dicembre 2010, n. 8377 “Solo l’art. 2 bis comma 2 d.l. 1 maggio 1997 n. 115, conv. dalla l. 1 luglio 1997 n. 189, ora abrogato, dispone che “la installazione di infrastrutture dovrà  essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”, senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per telefonia mobile a valutazione di impatto ambientale. Il contenuto del richiamato art. 2 bis non è stato riprodotto nella legislazione successiva, sicchè – in tale quadro – non sussiste l’obbligo di sottoporre il progetto alla v.i.a.”.
Infine, con riferimento ad una previsione regolamentare analoga a quella per cui è causa, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 settembre 2012, n. 1855 ha così deciso:
“In tema di telefonia mobile, è illegittimo il regolamento comunale che onera i richiedenti il titolo abilitativo per le stazioni radio base, ovvero i gestori all’atto del rinnovo o della trasformazione, di corredare l’istanza da opportuna valutazione di impatto ambientale, perchè il Comune esorbita dalla propria sfera di competenza regolamentare, prescrivendo adempimenti procedurali ascrivibili alla materia “trasversale” della tutela dell’ambiente, riservata alla potestà  legislativa esclusiva statale, con correlativa riserva regolamentare governativa e ministeriale, ai sensi dell’art. 117 Cost.”.
Analogamente a quanto detto per i motivi sub 2) e 3), dalla declaratoria di illegittimità  (e consequenziale disapplicazione ad opera del giudice amministrativo) dell’art. 3, comma 1 del regolamento comunale in quanto contrastante con principi di fonte primaria discende, in applicazione del principio di cui a Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515, la reiezione della doglianza sub 4), in quanto l’atto impugnato (i.e. permesso di costruire n. 1474/2009), pur ponendosi in contrasto con l’invocata norma regolamentare (art. 3, comma 1), risulta conforme alla legge.
Con il motivo di censura sub 5) i ricorrenti rilevano che in forza del citato regolamento comunale (art. 5, comma 2) i nuovi impianti avrebbero dovuto essere posti nelle zone D ed E del vigente PRGC. Pertanto, il Comune non avrebbe potuto autorizzare l’installazione dell’impianto in esame nel centro antico di Molfetta; inoltre, nelle vicinanze dell’impianto per cui è causa sarebbero presenti un asilo ed una scuola di musica, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento autorizzatorio, secondo la prospettazione di parte ricorrente, si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 5, comma 4 del regolamento.
Tale doglianza va disattesa.
Infatti, la costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 settembre 2015, n. 4577) rileva:
«¦ – che “alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (¦omissis ¦) quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizioni di distanze minime da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni e/o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura ¦)” (C.S., VI^, n. 3452/2006; Id., n. 2371/2010; Id. n. 44/2013);
– e che “va dichiarata la illegittimità  dei regolamenti che prevedono una zonizzazione indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile e che, cioè, circoscrivono gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità  che venga in concreto assicurata sull’intero territorio comunale l’intera copertura del servizio” (C.S., IV, n.1431/2007). ¦».
Pertanto, l’art. 5, commi 2 e 4 del regolamento comunale, prevedendo limitazioni alla localizzazione degli impianti consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (i.e. obbligo di porre i nuovi impianti nelle zone D ed E del vigente PRG; divieto di installare gli impianti sopra e in prossimità  di ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo e all’interno di parchi gioco) deve essere dichiarato illegittimo e disapplicato con consequenziale, reiezione, in applicazione del principio di cui a Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515, della doglianza sub 5).
Con la censura sub 6) i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 4 dello Statuto comunale (“Il Comune si impegna a valorizzare il Centro Antico proteso verso il mare, riconoscendo in esso la matrice dell’identità  storica della città . Si impegna, altresì, a valorizzare l’intero Centro Storico quale punto di partenza per un progetto capace di integrare centro e periferia attraverso metodologie organiche di riqualificazione”).
Viene in rilievo una disposizione di indubbio carattere programmatico la quale, conseguentemente, non può essere invocata a sostegno della censura in esame.
Peraltro, in considerazione della altezza dell’antenna dal parapetto (soli 6,70 metri, come visto in precedenza), altezza correttamente indicata nella autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008 (e non già  17,70), l’impianto de quonon appare costituire alterazione dei valori ambientali e paesaggistici del sito, come del resto attestato dalla citata autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008 e confermato dal nulla osta della Soprintendenza di Bari del 23.5.2008.
Conseguentemente, non si può ritenere che vi sia stata una violazione dell’impegno ex art. 4 dello Statuto assunto dal Comune di valorizzazione del centro antico.
Anche la contestazione relativa alla asserita violazione dell’art. 52 dello Statuto comunale per omesso coinvolgimento del comitato di quartiere in violazione dei principi di partecipazione democratica non appare meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, in tal caso viene in rilievo una disposizione statutaria parimenti programmatica indirizzata unicamente al Consiglio comunale, non suscettibile di essere azionata in giudizio dai ricorrenti.
Da dette argomentazioni discende che la censura di difetto di motivazione del gravato permesso di costruire non può trovare accoglimento, non sussistendo la violazione, da parte del Comune, dell’impegno statutario di valorizzazione del centro storico e di tutela dei beni ambientali e culturali.
Infine, la contestazione di cui al punto 7 deve essere disattesa.
Infatti, dagli atti di causa non trovano conferma le affermazioni di parte ricorrente, e cioè che il gravato provvedimento si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 177 del 29.12.1997 e che il rilascio della autorizzazione in esame costituirebbe violazione dei principi di minimizzazione del rischio e di precauzione.
A tal proposito, si richiamano le argomentazioni evidenziate con riferimento alla doglianza sub 1).
Infatti, i citati pareri dell’ARPA hanno più volte evidenziato la rispondenza dell’impianto ai limiti di legge.
A tali elementi di valutazione parte ricorrente non ha ritenuto di controdedurre, non avendo depositato memoria conclusionale.
In definitiva, si può affermare che a fondamento della scelta del Comune di Molfetta di localizzare l’antenna oggetto di causa nella zona de qua vi è uno studio accurato ed una adeguata istruttoria, in cui sono stati valorizzati come “principi guida” quelli della minimizzazione delle esposizioni e dei rischi, nonchè il principio di cautela.
Tutti gli adempimenti istruttori sono stati correttamente condotti dalla Amministrazione resistente, che ha avuto modi e possibilità  di valutare l’idoneità  dell’installazione dell’impianto in esame.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura, della peculiarità  e complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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