1. Elezioni – Assegnazione seggi – Articolo 15 L. 108/1968 – Procedimento trifasico – Voti complessivi – Disparità  di trattamento 
2. Elezioni – Assegnazione seggi – Articolo 15 L. 108/1968 – Coalizione di gruppi – Infondatezza
 

 
1. Il procedimento delineato dall’articolo 15 della legge elettorale del 1968, nel testo modificato dall’articolo 10 della L. regione Puglia  28 gennaio 2005, n. 2,  può definirsi trifasico, in quanto caratterizzato da una sequenza di operazioni, ciascuna delle quali risulta – logicamente e funzionalmente – consequenziale all’altra: a) operazioni preordinate alla proclamazione del presidente b) operazioni preordinate all’assegnazione dei primi 23 seggi con sistema proporzionale, dapprima su base circoscrizionale e, successivamente, nel collegio unico regionale c) operazioni preordinate all’attribuzione degli ulteriori 27 seggi con previsione di meccanismo premiante per il gruppo o la coalizione di gruppi che hanno espresso il presidente. I voti complessivi della coalizione esauriscono, la loro funzione nella fase precedente dell’ammissione delle coalizioni stesse al procedimento di ripartizione dei seggi. Diversamente opinando, si determinerebbe un’ingiustificata disparità  di trattamento tra soggetti che ugualmente non hanno superato la soglia di legge.
2. Non merita accoglimento il motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce come l’assegnazione dei seggi vada operata in favore dei soli gruppi di liste ammessi, singolarmente considerati, posto che il dato testuale (art. 15, comma 6, lett. b), n. 1) della l. r Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 si riferisce  ai seggi spettanti alla ” coalizione di gruppi” da ripartirsi fra gruppi i stessi e alla cifra elettorale della “coalizione” da dividersi per il numero di seggi, facendo entrare in gioco i gruppi di liste solo in un momento successivo.

                                                                                  *
Cons. St., Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3050 – 2016; ric. n. 10077 – 2015

 

N. 01465/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2015, proposto da: 
avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Mastroviti, Luigi Liberti e Silvio Giancaspro, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Quintino Sella, n. 40; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa per legge dagli avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Ada Matteo, elettivamente domiciliata in Bari presso la sede dell’Avvocatura regionale, al lungomare N. Sauro n. 31; 

nei confronti di
Gianluca Bozzetti, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Dalfino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Andrea da Bari n.157; Luigi Morgante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro e Antonio Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, via Principe Amedeo n.165; 

per l’annullamento
-del verbale delle operazioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia svoltosi il 31 maggio 2015, verbale redatto in data 2 luglio 2015 dall’Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte di Appello di Bari ai sensi dell’art. 8 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, relativamente alle operazioni previste dall’art. 16, comma 6, n. 5, lett. b) della legge n. 108/1968;
-dell’atto di proclamazione degli eletti in parte qua e per quanto di interesse (par. 27) e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale al provvedimento impugnato; nonchè infine
per la correzione
del risultato delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia nella parte sopra indicata, con la conseguente sostituzione del ricorrente al candidato illegittimamente proclamato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Gianluca Bozzetti e di Luigi Morgante;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Fulvio Mastroviti e Silvio Giancaspro, per il ricorrente, avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, per la Regione, avv. Giuseppe Dalfino, per Bozzetti e Antonio Quinto, per Morgante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- L’avv. Friolo, odierno ricorrente, ha preso parte alla competizione elettorale svoltasi il 31 maggio scorso per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionali, quale candidato alla carica di consigliere nella lista “Forza Italia”, nella circoscrizione di Brindisi; non è, tuttavia, risultato eletto.
Con il gravame in epigrafe ne ha, dunque, impugnato gli esiti, contestando le modalità  di distribuzione degli “ulteriori 27 seggi” di cui al sesto comma dell’art. 15 della l.r. n. 2/07, come modificata dalla l.r. n.7/2015, all’interno degli schieramenti; più precisamente, di quella quota assegnata ai gruppi e alle coalizioni di gruppi non collegati al Presidente proclamato eletto (combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art.15 cit.).
Chiede, pertanto, la correzione dei risultati elettorali.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione regionale e i controinteressati sigg.ri Morgante e Bozzetti, articolando le proprie eccezioni.
All’udienza del 29 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame si fonda su due motivi, proposti -rispettivamente- in via principale e subordinata. Si procede direttamente all’esame della questione di merito, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità , poichè il ricorso è infondato.
2.1.- Il primo motivo è incentrato sulla violazione dell’art. 15, commi 6 e 7 della l. n. 108/68, come sostituito dall’art. 10 della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche (l’ultima -si ribadisce- è quella della l.r. n.7/2015); ossia sulla violazione della disciplina relativa alla ripartizione degli “ulteriori 27 seggi” con correttivo maggioritario, prima tra coalizioni vincente e perdenti e, poi, all’interno di ciascuna di esse.
Più precisamente, come già  chiarito sub 1, la controversia verte sulle modalità  di assegnazione e ripartizione della quota spettante ai gruppi e alle coalizioni di gruppi non collegati al Presidente proclamato eletto (cfr. settimo comma).
Secondo la tesi ricorrente, nel calcolo della cifra elettorale delle coalizioni, si sarebbe dovuto tener conto dei voti validi riferiti a tutte le liste ricomprese nelle coalizioni stesse; anche di quelle che non hanno individualmente superato la soglia di sbarramento del 4%, di cui al comma 4 dello stesso art. 15.
Se il calcolo del quoziente di cui al successivo comma 6, lett. b) n. 1, destinato a valere anche per le operazioni di cui al comma 7 che più specificamente riguardano la presente controversia, fosse stato correttamente effettuato, “Forza Italia” avrebbe ottenuto tre seggi, con conseguente elezione dell’odierno ricorrente nella circoscrizione di Brindisi, in applicazione della graduatoria decrescente dei voti residuati.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come già  chiarito in precedenti decisioni di questa Sezione, l’art. 15 della legge elettorale del 1968, nel testo modificato dall’art. 10 della l.r. n. 2/2005, delinea un procedimento trifasico, caratterizzato da una sequenza di operazioni, ciascuna delle quali risulta -logicamente e funzionalmente- strettamente consequenziale all’altra (cfr. sentenze nn. 1354 e 1355 del 2015):
a) operazioni preordinate alla proclamazione del Presidente;
b) operazioni preordinate all’assegnazione dei primi 23 seggi con sistema proporzionale; dapprima su base circoscrizionale e, successivamente, nel collegio unico regionale;
c) operazioni preordinate all’attribuzione degli ulteriori 27 seggi con previsione di meccanismo premiante per il gruppo o coalizione di gruppi che hanno espresso il Presidente.
Per quel che qui rileva, tra le fasi a) e b) si inserisce un’operazione preliminare all’assegnazione di tutti i seggi (in sede circoscrizionale, in sede di collegio unico e in sede di attribuzione del premio di maggioranza), che vede l’applicazione di quelle che l’art. 1 della legge n. 108/68 definisce “clausole di sbarramento”.
Più precisamente, la disposizione appena richiamata, nel testo modificato in sede regionale, così descrive le caratteristiche del sistema: “L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza “.
Vengono, infatti, definitivamente esclusi dalla ripartizione dei seggi sia i singoli gruppi non collegati ad altri sia le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell’intera Regione meno dell’8% dei voti validi conseguiti nella Regione stessa (cfr. art. 15, comma 4, nn. 10 e 11); nonchè i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi conseguiti nella Regione (cfr. stesso comma n. 12).
La disciplina del procedimento elettorale delinea, quindi, un percorso per steps successivi, ad esaurimento, fino all’assegnazione del numero di seggi complessivamente previsti.
La fase che qui rileva è quella in cui, proclamato eletto il Presidente, assegnati i primi 23 seggi in sede proporzionale (circoscrizionale e di collegio unico) e ripartiti i seggi residui tra coalizione vincente (con assegnazione del premio di maggioranza) e schieramento perdente, si procede alla ripartizione dei seggi già  assegnati all’interno delle coalizioni.
L’interpretazione suggerita dal ricorrente, pertanto, determinerebbe la regressione del procedimento ad una fase precedente ed ormai superata, al mero scopo -privo di utilità  concreta ed anzi in contrasto con la ratio della sequenza procedimentale in esame- di attribuire peso ad un risultato elettorale la cui rilevanza, al fine dell’assegnazione dei seggi (l’unico meritevole di considerazione in questa sede), è stata inequivocabilmente esclusa dalla stessa legge.
I voti “complessivi” della coalizione esauriscono, cioè, la loro funzione nella fase precedente dell'”ammissione” delle coalizioni stesse al procedimento di ripartizione dei seggi. Diversamente opinando, si determinerebbe un’ingiustificata disparità  di trattamento tra “soggetti” che ugualmente non hanno superato la soglia di legge: ossia liste collegate a schieramenti che hanno superato nel complesso l’8% ma che, individualmente, si siano collocate al di sotto della soglia del 4%, la cui cifra elettorale -stando alle prospettazioni di parte ricorrente- verrebbe recuperata; e schieramenti che nel complesso non abbiano superato la predetta soglia dell’8%, il cui consenso elettorale andrebbe definitivamente perso.
Più aderente al dato testuale (che -si ribadisce ancora una volta- delinea un procedimento per fasi progressive) nonchè a quello sistematico (per cui restano in gioco soltanto le liste o i gruppi di liste che hanno superato lo sbarramento), l’interpretazione seguita dall’Ufficio elettorale regionale centrale.
Nè porta a conclusioni difformi l’analisi della ratio sottesa alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 in esame. In questa fase si “pesano” le liste o i gruppi di liste ai fini dell’attribuzione dei seggi all’interno degli schieramenti, attraverso il meccanismo del quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire (cfr. comma 6, n. 5, lett.b)); in quest’ottica non avrebbe alcun senso riassegnare peso a voti ottenuti da liste escluse dal riparto.
E, alla stregua dei principi ermeneutici generali, non deve essere preferita l’interpretazione che privi la disposizione di qualsiasi senso.
2.2.- Veniamo al motivo n.2, proposto in via subordinata.
Sostiene il ricorrente che, ove si aderisse all’interpretazione seguita dall’Ufficio elettorale regionale centrale, la coalizione perderebbe centralità  e l’assegnazione dei seggi andrebbe conseguentemente operata in favore dei soli gruppi di liste ammessi, singolarmente considerati.
Il motivo non può, tuttavia, trovare accoglimento poichè assolutamente sganciato dal dato testuale. Inequivocabilmente la disposizione in esame fa riferimento ai seggi spettanti alla “coalizione di gruppi” da ripartirsi tra i gruppi stessi (cfr. comma 6, n. 5, lett.b), n. 1) e alla cifra elettorale della “coalizione” da dividersi per il numero dei seggi (cfr. successivo n.2), facendo entrare in gioco i gruppo di liste soltanto in un momento successivo.
E in claris non fit interpretatio.
3.- In conclusione, il ricorso va respinto. Considerate tuttavia la complessità  delle questioni trattate e la natura della pretesa azionata in giudizio, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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