1. Processo amministrativo – Giudizio elettorale – Atto di convalida degli eletti – Mancata impugnazione – Conseguenze 
2. Processo amministrativo – Giudizio elettorale – Notifica del ricorso al Consiglio regionale
3. Processo amministrativo – Giudizio elettorale – Legittimazione passiva

4. Processo amministrativo – Giudizio elettorale – Correttivi – Perseguimento di obiettivi legittimi

1. Nel giudizio elettorale la mancata impugnazione dell’atto di convalida degli eletti non comporta inammissibilità , trattandosi di un atto ulteriore e successivo rispetto al verbale di proclamazione degli eletti con il quale si conclude il procedimento elettorale e che costituisce il primo atto da impugnare.
2. Nel giudizio elettorale inerente le elezioni del Consiglio regionale costituisce causa di inammissibilità  del ricorso la mancata notifica dello stesso al Consiglio regionale, in quanto l’art. 130 c.p.a. individua espressamente nell’Ente locale, della cui elezione si tratta, la parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale, non già  il singolo organo dall’Ente unitariamente rappresentato.
3. La legittimazione passiva nel giudizio elettorale spetta all’Ente cui i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite sono giuridicamente imputati e non all’Amministrazione statale o ad altri organi, quale l’Ufficio elettorale, che pur avendo svolto compiti, anche di primaria importanza, sono destinati a sciogliersi subito dopo la proclamazione degli eletti e che, in ogni caso, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti. Questi ultimi, pertanto, devono essere estromessi dal processo.
4. Con l’art. 2, c. 4, della L. r Puglia 28 gennaio 2005, n. 2  come sostituito dalla successiva L.R. Puglia 7/2015, il legislatore ha espressamente riservato un posto al candidato presidenziale che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore, prevedendo un meccanismo particolare di sottrazione dell’ultimo seggio attribuito al gruppo allo stesso collegato. Tale correttivo, giustificato dall’unico scopo di garantire che il candidato presidenziale non eletto sieda comunque in Consiglio, non si applica qualora tale fine sia stato già  realizzato anteriormente dalla volontà  popolare. Infatti, come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 1/2014), i correttivi devono essere giustificati dal perseguimento di obiettivi legittimi e non essere tali da produrre un’eccessiva divaricazione fra la composizione dell’organo di rappresentanza politica e la volontà  dei cittadini espressa attraverso il voto, strumento principale di manifestazione della sovranità  popolare.

N. 01467/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2015, proposto da: 
Antonio Salvatore Trevisi, in qualità  di candidato alla carica di consigliere regionale, Tonio Papa e Angelo Scardia, in qualità  di cittadini elettori, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, Via Nicolai, 43; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Ministero dell’Interno, Ufficio Elettorale Centrale Regionale, Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale Elettorale di Bari, Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale Elettorale di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Viviana Guarini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Ilardo e Ivana Coppi, con domicilio eletto presso Center Express in Bari, Via Calefati, 377; 

per l’annullamento
– nei limiti di interesse dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi il 31 maggio 2015), nella parte in cui non hanno proceduto alla proclamazione del sig. Trevisi Antonio Salvatore alla carica di consigliere regionale della Puglia nella circoscrizione elettorale di Lecce (per il Movimento Cinque Stelle) ed in particolare del verbale dell’Ufficio centrale regionale nella parte in cui ha assegnato il seggio spettante al ricorrente Trevisi alla sig. Laricchia Antonella per la stessa risultando eletta quale consigliere (per il Movimento Cinque Stelle) nella circoscrizione provinciale di Bari ove invece è stata proclamata, con scorrimento della graduatoria, la prima dei non eletti (per il Movimento Cinque Stelle) sig.ra Viviana Guarini;
– per la correzione delle operazioni nel senso della proclamazione alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia del sig. Trevisi Antonio Salvatore, nella circoscrizione di Lecce e della sig.ra Antonella Laricchia nella circoscrizione di Bari con annullamento della proclamazione in tale circoscrizione della sig.ra Viviana Guarini;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale, dell’Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale Elettorale di Bari nonchè quello di Lecce, e di Viviana Guarini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Valeria Pellegrino, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino, per la parte ricorrente, avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, per la Regione, avv. dello Stato Giuiseppe Zuccaro, per gli uffici elettorali ed il Ministero, e avv.ti Umberto Ilardo e Ivana Coppi, per Guarini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il 31 maggio 2015 si svolgevano le votazioni per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia.
Il sig. Trevisi, odierno ricorrente, partecipava alla competizione elettorale candidandosi nella circoscrizione di Lecce alla carica di consigliere regionale nella lista n. 1, avente il contrassegno Movimento Cinque Stelle – BeppeGrillo.it, quale unico gruppo di liste avente come candidato alla carica di Presidente della Giunta la sig.ra Antonella Laricchia.
All’esito delle consultazioni elettorali, il candidato presidente Laricchia otteneva un numero di voti immediatamente inferiore a quello ottenuto dal candidato presidente proclamato eletto (il sig. Emiliano), mentre la lista collegata, quella del M5S, otteneva 8 seggi in tutta la Regione (2 nella circoscrizione di Bari, 1 nella circoscrizione BAT, 1 in quella di Brindisi, 1 in quella di Taranto e 2 in quella di Lecce).
Con particolare riferimento alla circoscrizione di Lecce, in sede di assegnazione seggi, l’Ufficio elettorale centrale regionale utilizzava il secondo e ultimo seggio spettante alla lista M5S per proclamare eletto il candidato presidenziale Laricchia, sottraendolo di fatto al ricorrente, che lì risultava secondo eletto con una cifra elettorale individuale pari a 3463 voti.
Mentre nella circoscrizione di Bari, dove la Laricchia, candidatasi altresì alla carica di consigliere regionale, risultava essere anche prima in lista per la cifra elettorale individuale conseguita, l’Ufficio procedeva a scorrere la graduatoria dei candidati, proclamando consiglieri rispettivamente il secondo e la terza in lista, ovvero il sig. Mario Conca e la sig.ra Viviana Guarini, odierna controinteressata.
Deducendo dunque violazione e falsa applicazione della l.r. 2/2005, nonchè dello Statuto regionale e violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali in materia elettorale, col presente ricorso il Trevisi, unitamente a due cittadini elettori, ha pertanto chiesto l’annullamento, nei limiti dell’interesse, del verbale delle operazioni elettorali e la correzione dei risultati nel senso della sua proclamazione a consigliere regionale in sostituzione della sig.ra Guarini, proponendo in subordine questione di illegittimità  costituzionale della norma regionale (artt. 2, co.4, e 10, della l.r. 2/2005) con riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49 e 51 Cost.
Si sono costituite la Regione Puglia e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità  del gravame e insistendo per la legittimità  dell’operato dell’Ufficio elettorale.
Si è altresì costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato in rappresentanza degli Uffici elettorali centrali e circoscrizionali di Bari e Lecce, nonchè del Ministero dell’Interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’esito dell’udienza pubblica del 29.10.2015, sentite approfonditamente le parti, il ricorso è stato introitato per la decisione ed in pari data è stato pubblicato il dispositivo (n. 1407/2015), ai sensi dell’art.130, co.7, c.p.a.
Il Collegio deve preliminarmente disattendere l’eccezione di inammissibilità  sollevata delle resistenti per la mancata impugnazione dell’atto di convalida degli eletti.
La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito sul punto che lo speciale rito elettorale ha ad oggetto gli atti del relativo procedimento il quale deve intendersi concluso con il verbale di proclamazione degli eletti, non già  con la successiva delibera di convalida da parte dell’ente (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 4244/2014), atto quest’ultimo che, in quanto ulteriore e successivo, connesso al primo, ne segue comunque le sorti trovando nella proclamazione degli eletti il suo necessario presupposto.
Anche l’eccepita inammissibilità  per mancata notifica al Consiglio regionale della Puglia, attesa la piena autonomia sotto il profilo organizzativo, funzionale e contabile riconosciuta dallo Statuto, non può essere condivisa.
Invero, il dettato normativo (art.130 c.p.a.) individua espressamente nell’Ente locale della cui elezione si tratta, la parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale, non già  il singolo organo dall’Ente unitariamente rappresentato.
Va invece accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.
In giurisprudenza è stato più volte precisato che la legittimazione passiva nel giudizio elettorale spetta all’Ente cui i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite sono giuridicamente imputati e non all’Amministrazione statale o ad altri organi, quale l’Ufficio elettorale, che pur avendo svolto compiti, anche di primaria importanza, sono destinati a sciogliersi subito dopo la proclamazione degli eletti e che, in ogni caso, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17 marzo 2015, 1376).
Pertanto, in accoglimento dell’eccezione della difesa erariale, deve essere quindi disposta l’estromissione dal giudizio delle suddette amministrazioni.
Passando ora al merito del ricorso, il Collegio condivide le argomentazioni del ricorrente e l’interpretazione data alla legge regionale elettorale.
La questione controversa ruota infatti sul metodo – e l’interpretazione da dare a questo – con cui assegnare il seggio al candidato presidenziale secondo eletto, che si sia però anche candidato alla carica di consigliere regionale risultando il più votato tra i candidati della lista circoscrizionale.
La Regione, nel ribadire la legittimità  dell’operato dell’Ufficio elettorale, pone a fondamento della propria difesa il dato letterale, atteso che la vigente legge elettorale regionale avrebbe espressamente previsto una particolare modalità  di assegnazione del seggio, ovvero riserva, a favore del candidato alla presidenza della giunta che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, anche nell’ipotesi – non espressamente esclusa e quindi ammessa – in cui il primo si sia altresì candidato alla carica di consigliere regionale e risulti il più suffragato della propria lista.
A tal punto, si rende opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
L’art.2, comma 4, della l.r. 2/2005, come sostituito dalla successiva l.r. 7/2015, statuisce che “è altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è utilizzato l’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto.”
Con riguardo poi al complesso meccanismo di assegnazione dei seggi, il successivo art.10, anche esso novellato, delinea, come già  evidenziato in un precedente della Sezione (n. 1355/2015) un procedimento trifasico, caratterizzato da una sequenza di operazioni, ciascuna delle quali risulta – logicamente e funzionalmente – strettamente connessa alla successiva in un rapporto di presupposizione-consequenzialità :
a) operazioni preordinate alla proclamazione del Presidente;
b) operazioni preordinate all’assegnazione dei primi 23 seggi con sistema proporzionale; dapprima su base circoscrizionale e, successivamente, nel collegio unico regionale;
c) operazioni preordinate all’attribuzione degli ulteriori 27 seggi con previsione di meccanismo premiante per il gruppo o coalizione di gruppi che hanno espresso il Presidente.
In tale iter, il momento dell’assegnazione del seggio al candidato presidenziale secondo eletto si colloca nella fase sub c), dopo la determinazione delle circoscrizioni nelle quali ripartire gli ulteriori seggi assegnati ai gruppi non collegati al candidato proclamato eletto, secondo la graduatoria decrescente dei voti residuati (art. 15, co. 6, n.5, lett. a, l. n. 108/68, come sostituito dall’art.10, cit.) e prima della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale.
àˆ infatti prescritto che “da ultimo l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. [¦] Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l’Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali: 1) il candidato presidente secondo classificato; 2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l’ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.” (art.15, co. 8 e 9, cit.)
Fermo quindi il dato letterale, il Collegio ritiene che a questo debba comunque essere affiancata una lettura teleologicamente orientata.
Emerge infatti dal testo che l’intenzione del legislatore regionale sia stata quella di assicurare anche al candidato presidenziale secondo eletto un posto nel Consiglio regionale.
“A tal fine”, il legislatore ha espressamente riservato un posto al candidato presidenziale che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore, prevedendo un meccanismo particolare di sottrazione dell’ultimo seggio attribuito al gruppo allo stesso collegato.
Tale correttivo è quindi giustificato dall’unico scopo di garantire che il candidato presidenziale non eletto sieda comunque in Consiglio. Ed è unicamente in tale ottica che può leggersi l’inciso “a tal fine”, previsto dal legislatore.
Ma come rilevato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.1/2014, i correttivi devono essere giustificati dal perseguimento di obiettivi legittimi e non essere tali da produrre un’eccessiva divaricazione fra la composizione dell’organo di rappresentanza politica e la volontà  dei cittadini espressa attraverso il voto, strumento principale di manifestazione della sovranità  popolare.
Applicando tali direttive alla presente fattispecie, ne segue che la sottrazione del seggio alla circoscrizione di Lecce per assegnarlo al candidato alla carica di Presidente, primo dei non eletti, non appare nella specie giustificato in quanto il fine perseguito dal legislatore è stato comunque, e già  prima, realizzato dalla stessa volontà  popolare.
Infatti, il voto dei cittadini è stato nel senso di eleggere la Laricchia alla carica di consigliere regionale, essendo questa risultata la più proclamata della sua lista a livello circoscrizionale, con conseguente diritto al seggio in consiglio regionale indipendentemente dalla previsione di salvaguardia, la quale non può quindi trovare applicazione nel caso in esame, sia perchè logicamente successiva nell’ambito della articolazione del relativo procedimento, sia per difetto del presupposto, risultando già  attribuito alla stessa il seggio..
Invero, tale risultato emergeva già  nel momento in cui i singoli uffici centrali circoscrizionali hanno individuato la cifra individuale di ogni candidato consigliere, data appunto dalla somma dei voti di preferenza validi, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione, e determinato la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali, risultato poi comunicato all’Ufficio centrale regionale a mezzo di estratto di verbale (art. 15, co.2, lett. c), d), e)).
Pertanto, attesa la natura sequenziale e logicamente preordinata delle fasi caratterizzanti il procedimento elettorale in questione, la Laricchia aveva già  conseguito aliunde il seggio, nella fase antecedente sub b), con la conseguenza che la sottrazione successiva dell’ultimo seggio assegnato al gruppo M5S ha di fatto realizzato un’ingiustificata inversione del procedimento quanto un’inutile sovversione del dato elettorale, essendosi la graduatoria dei candidati eletti alla carica di consigliere regionale – e quindi la vittoria della Laricchia a livello circoscrizionale – già  delineata nel precedente step.
Ne deriva che se il seggio in Consiglio regionale fosse invece stato a questa correttamente assegnato in quanto candidata risultata eletta nella circoscrizione di Bari, allora la distribuzione degli ulteriori 7 seggi spettanti al M5S, secondo la graduatoria decrescente, avrebbe comportato la proclamazione del ricorrente Trevisi, quale secondo eletto nella circoscrizione di Lecce, non essendoci più alcuna ragione per procedere allo scomputo del suo seggio e quindi allo scorrimento della graduatoria nella circoscrizione di Bari, in favore dell’odierna controinteressata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso merita quindi accoglimento, con la conseguente correzione del risultato elettorale in favore del Trevisi.
Considerata tuttavia la peculiarità  della fattispecie e la diversa interpretazione del dato legislativo, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale regionale, dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale elettorale di Bari, dell’Ufficio Centrale circoscrizionale elettorale di Lecce nonchè del Ministero dell’Interno, e per l’effetto, ne dichiara l’estromissione dal giudizio,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la correzione dei risultati elettorali nei termini di cui in motivazione, proclamando eletto alla carica di consigliere regionale il sig. Antonio Salvatore Trevisi in sostituzione della sig.ra Viviana Guarini.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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